Abbiamo creato uno strumento interattivo che consente di ottenere un preventivo immediato
Calcola il preventivo
Dopo quindici anni di contenzioso e diversi gradi di giudizio, il 30 dicembre 2022 la Suprema Corte, con l’ord. n. 38165, è giunta a fissare una serie di importanti principi riguardo la libertà di parodia e, soprattutto, riguardo le eccezioni ad alcuni diritti di proprietà intellettuale. In questo articolo:
Nel lontano 2007 la società americana Zorro Production Inc. aveva citato in giudizio una società italiana per aver commissionato uno spot televisivo in cui compariva una parodia del personaggio di Zorro: lo spot in questione era quello dell’acqua Brio Blu.
Per la cronaca, nello spot incriminato compariva un fan di Zorro che, indossandone i panni, si dichiarava parimenti appassionato tanto del celebre personaggio quanto dell’acqua minerale Brio Blu.
Ebbene, ritenendo che lo spot costituisse una violazione dei suoi diritti d’autore e di marchio, la Zorro Production Inc. aveva agito in giudizio affinché venisse accertata l’illiceità dei benefici conseguiti dallo sfruttamento commerciale non autorizzato del leggendario Zorro.
La vicenda giudiziaria, tra alti e bassi, è durata ormai quindici anni. Vediamo quali sono le leggi rilevanti e i principi interpretativi fissati dalla Suprema Corte in materia di parodia.
Secondo l’art. 21 della Costituzione italiana “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero…” ed ancora, secondo l’art. 33 Cost. “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento“.
Ebbene, Il diritto di critica e di discussione può esprimersi in diversi modi, tra i quali rientra certamente anche la parodia.
Infatti, la parodia di solito mette in ridicolo gli elementi caratteristici di un’opera autoriale. Quando la parodia colpisce, in particolare, un personaggio letterario di solito ne vengono derisi gli aspetti che lo contraddistinguono maggiormente, come i tratti fisici, gli atteggiamenti o le qualità, con il chiaro intento di rovesciare gli stereotipi che lo caratterizzano.
Tuttavia, il limite alla libertà di parodia è costituito dall’uso speculativo dell’opera, di tipo economico e concorrenziale, che altri possano farne. Vediamo, precisamente, in che termini.
Se normalmente il titolare del diritto d’autore ha anche il diritto esclusivo di elaborare l’opera (e tale diritto ai sensi dell’art. 18, c. 2 della L. 633/41 “comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera“) esistono anche molteplici eccezioni a tale principio generale.
La Direttiva europea n. 2001/29/CE ha introdotto espressamente alcune eccezioni al diritto d’autore fra cui:
– quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche (art. 5, c. 3, lettera k);
– quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché si indichi la fonte e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi (art. 5, c. 3, lettera d);
– e sempre che le eccezioni siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, c. 5).
Tali criteri di eccezione al diritto d’autore sembrano sostanzialmente coerenti con quelli proposti dall’art. 70 della nostra Legge sul diritto d’autore.
L’art. 70 della legge italiana sul diritto d’autore (L. 633 del 1941) è collocato all’interno del capo V intitolato “eccezioni e limitazioni“. Il primo comma dell’articolo 70 prevede espressamente che: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera…“
Nell’ambito di un attività economica, ad esempio, non si può “prendere in giro” marchi famosi altrui perché tale utilizzo consentirebbe all’operatore di ottenere un vantaggio illegittimo. Tale vantaggio, per l’appunto, consiste nell’agganciamento alla reputazione del marchio celebre e, quando si tratta di parodia, tale agganciamento o richiamo è sempre strutturale e, quindi, inevitabile.
In materia di marchi, alla fine dei conti, non sembra rilevante se l’operatore economico utilizzi effettivamente il marchio parodiato per contraddistinguere i suoi prodotti oppure no.
Quando si tratta di marchi celebri, grazie alla sua semplice menzione, l’utilizzatore finisce sempre per giovarsi indebitamente della reputazione del marchio.
La Cassazione con la pronuncia in commento (Ord. 30/12/2022, n. 38165) ha enunciato al riguardo un principio giuridico piuttosto chiaro: “in tema di marchi d’impresa […] lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l’uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell’attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell’autore dell’uso, come può avvenire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione“.
La parodia, pur essendo sostanzialmente una “presa in giro“, essa risulta giuridicamente legittima solo quando rappresenta il frutto della libertà di espressione del cittadino. Il diritto di parodiare, infatti, deve essere sempre bilanciato con l’interesse economico del proprietario dell’opera originale.
Non si può infatti pretendere che la parodia risulti legittima quando essa si spinge oltre la finalità umoristica, ad esempio, entrando in concorrenza diretta con l’opera parodiata e danneggiando il diritto di sfruttamento esclusivo appartenente al titolare del diritto d’autore.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di diritto d’autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l’utilizzazione economica dei medesimi” (Ord. 30/12/2022, n. 38165).
Pur essendo stato fissato il principio interpretativo, comunque, la vicenda non può dirsi chiusa. Essa è stata rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Roma affinché vengano applicati i principi citati e per giungere finalmente ad una decisione definitiva.
Sia concesso comunque di dire che, per chi si muove in ambito creativo, artistico o pubblicitario, dovrebbe essere indispensabile conoscere quali siano i limiti legali all’uso parodistico di personaggi, opere letterarie o marchi celebri altrui proprio per evitare il rischio di spingersi troppo oltre ed essere poi condannati a risarcire i danni.
Avvocato Arlo Canella