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Un nuovo brand in start-up può aprire un franchising?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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La decisione di avviare un franchising rappresenta una svolta significativa per molte start-up che cercano di espandere la loro presenza sul mercato. Tuttavia, come può una start-up intraprendere questo percorso?

Il contesto normativo italiano

La legge 06/05/2004, n. 129, meglio conosciuta come la “Legge sul Franchising“, regolamenta la nascita e lo sviluppo delle reti di franchising in Italia. La sua emanazione ha rappresentato un passo fondamentale nella definizione dei rapporti tra affiliante e affiliato, garantendo chiarezza e protezione a entrambe le parti. 

La legge (Art. 1) definisce il franchising come un accordo tra due imprenditori legalmente ed economicamente distinti e indipendenti, attraverso il quale un imprenditore (l’affiliante) concede a un altro (l’affiliato) il diritto di utilizzare un pacchetto di diritti di proprietà industriale o intellettuale o diritti relativi all’identità aziendale di un’impresa, in cambio di un compenso.

Prima della firma del contratto (Art. 4), l’affiliante è obbligato a fornire all’affiliato una serie di informazioni essenziali per consentire a quest’ultimo di valutare l’opportunità dell’affiliazione. Queste informazioni comprendono dettagli sulla società, sul mercato e sugli altri punti vendita già attivi.

La legge elenca dettagliatamente le informazioni che devono essere incluse nel contratto, come la durata, le condizioni di rinnovo, le cause di risoluzione, l’entità degli investimenti iniziali, le modalità di calcolo e pagamento dei corrispettivi, e molti altri dettagli essenziali. Inoltre, al comma due dell’art. 3, la legge precisa che la formula commerciale deve essere stata sperimentata dal franchisor (affiliante).

La sperimentazione della formula

L’art. 3, n. 2 della Legge sul Franchising stabilisce chiaramente che l’affiliante, prima di costituire una rete di affiliazione commerciale, deve avere sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. 

Ciò significa che una start-up, al suo esordio, non può immediatamente avviare un franchising. È necessario un periodo di sperimentazione, che può avvenire internamente all’impresa o esternamente, attraverso un contratto di pilotage. 

Benché la legge non specifichi una durata minima per la sperimentazione, da un punto di vista prudenziale si raccomanda un periodo non inferiore ai 12 mesi, equivalente ad almeno un bilancio di esercizio, per comprovare il funzionamento della formula anche in termini economici.

Prima di considerare un franchising, quindi, molte aziende optano per il contratto di pilotage. Questo accordo, spesso misconosciuto, offre la possibilità di sperimentare la formula commerciale in una modalità più mirata e cautelativa. Come abbiamo discusso nel nostro precedente articolo “Il contratto di pilotage nel franchising: caratteristiche, precauzioni legali e differenze con il contratto di franchising“, è essenziale comprendere le sottigliezze di questo contratto e le differenze rispetto al franchising per garantire un’espansione sicura e ben pianificata.

Quali sono le alternative al franchising?

Quando una start-up o un brand desidera espandersi sul mercato, il franchising rappresenta una delle vie più comuni. In situazioni in cui la formula commerciale non è stata preventivamente sperimentata, non è necessario abbandonare per sempre l’idea di crescere attraverso il franchising. È prassi cominciare a espandersi attraverso il c.d. contratto di pilotage:

  • Contratto di Pilotage: una soluzione può essere quella di sperimentare la formula attraverso il cosiddetto contratto di pilotage. Questo tipo di contratto permette di testare, ottimizzare e affinare la formula commerciale prima di implementarla su larga scala. Il pilotage è fondamentale per garantire che il modello di business sia robusto, replicabile e adatto al mercato target.

Altre forme contrattuali: oltre al franchising e al pilotage, esistono diverse alternative contrattuali che possono sostenere la crescita di una start-up:

  • Contratto di Licenza: permette a una società di concedere a terzi l’uso – fra gli altri – di marchi, brevetti o design. Questo può essere particolarmente utile se la start-up ha sviluppato un prodotto o un design innovativo e desidera monetizzarlo senza necessariamente gestire direttamente la produzione o la distribuzione.
  • Contratto di Distribuzione Commerciale: attraverso questo accordo, un’impresa può affidare a terzi (distributori) la vendita dei propri prodotti. Il distributore agisce in proprio nome e per proprio conto, ma rispettando le direttive e la strategia commerciale del produttore.

Entrambi questi strumenti contrattuali, seppur con finalità simili al franchising, presentano caratteristiche, vantaggi, limiti e implicazioni legali distinti. Pertanto, è fondamentale scegliere l’approccio più adatto in base alle specifiche esigenze della propria impresa e al contesto di mercato in cui opera la start-up.

Come possiamo assistervi

Lo Studio Legale Canella Camaiora vanta un’ampia esperienza nella redazione di contratti di pilotage, franchising, licenza, distribuzione e molti altri contratti commerciali. Se siete una start-up o un’impresa alla ricerca di assistenza legale nella vostra avventura nel mondo del franchising o in altre iniziative commerciali, siamo qui per guidarvi in ogni fase del processo.

La decisione di espandersi attraverso il franchising richiede una preparazione accurata e una conoscenza dettagliata della normativa vigente. Come emerso dal nostro approfondimento, ogni fase, dalla sperimentazione della formula commerciale alla redazione del contratto, richiede precisione e attenzione ai dettagli. Inoltre, le alternative al franchising, come il contratto di pilotage o di licenza, potrebbero rappresentare opportunità valide in base alle esigenze e alla maturità della vostra impresa.

La nostra esperienza e competenza nel settore ci permettono di offrire una consulenza su misura, garantendo che le vostre scelte siano sempre consapevoli e informate. La complessità del mondo del franchising richiede un approccio prudente, che tenga conto sia degli aspetti legali che di quelli aziendali.

Contattateci per una consulenza ad hoc e per scoprire come possiamo supportare la crescita e l’espansione della vostra attività.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 9 Novembre 2023

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Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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