03/05/13 UAMI: “Comunicazione comune” per le rivendicazioni di classe
Nel giugno 2012 la Corte di Giustizia dell’’Unione Europea ha stabilito che al momento del deposito di un marchio, occorre indicare “con chiarezza e precisione” i prodotti e/o servizi nell’ambito dei quali si intende tutelare il marchio stesso (sentenza del 19/6/2012, causa C-307/10, caso IP TRANSALTOR).
Era prassi diffusa indicare in sede di deposito solo il titolo generale della classe di appartenenza dei prodotti/servizi che sarebbero stati contraddistinti dal marchio.
La risposta della Corte è stata:
• che la registrazione del marchio in un Registro pubblico deve permettere di interpretare chiaramente l’ambito di tutela dei diritti registrati
• che pertanto l’identificazione dei prodotti e servizi deve essere fatta in modo chiaro e preciso nella domanda di registrazione
• che di conseguenza il titolare di un marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verte su tutti i prodotti compresi in una specifica classe oppure solo su alcuni (e in tal caso deve precisarli).
L’UAMI ha quindi inviato una “Comunicazione comune” a tutti gli Uffici nazionali competenti in materia, nella quale ribadisce che:
• la direttiva 2008/95 esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione
• che nulla osta all’impiego delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi, purché tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa
• che chi richiede un marchio nazionale deve comunque precisare se la sua domanda di registrazione sia intesa a coprire tutti i prodotti o i servizi compresi nell’elenco della classe indicata o solo taluni di tali prodotti o servizi (e in tal caso ha l’obbligo di specificare quali essi siano).
Per fare il punto della situazione e favorire l’armonizzazione del modus operandi, l’UAMI ha inoltre elaborato e riportato nella “Comunicazione comune” una schematica panoramica delle modalità di gestione per il deposito marchi in uso presso ciascun Ufficio dei marchi dell’UE.
Avvocato Arlo Canella