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Al centro della nostra competenza legale vi è l’interpretazione avanzata di testamenti, un ambito in cui l’ordinanza n. 35807 della Suprema Corte ha segnato un precedente importante, orientando la nostra pratica verso un’ermeneutica che valorizza la complessità delle volontà testamentarie.
Il fulcro del contenzioso riguardava il testamento olografo di M. P., in cui veniva destinata una parte significativa del patrimonio a M. M. C.
La questione centrale era l’interpretazione dell’espressione “tutti i soldi in mio possesso”, che l’attrice riteneva dovesse includere, oltre al denaro liquido, investimenti mobiliari e quote significative di società. Le convenute, invece, propendevano per una lettura più restrittiva.
La sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo aveva inizialmente accolto l’interpretazione ampia proposta dall’attrice. Tuttavia, la Corte d’Appello di Brescia, in seguito a un appello, ha parzialmente modificato questa decisione, riducendo l’importo del legato e riformulando l’interpretazione del testamento. Questa decisione ha sollevato questioni fondamentali sull’interpretazione delle volontà testamentarie.
La Suprema Corte, con la sua ordinanza n. 35807 del 22 dicembre 2023, ha stabilito un importante principio ermeneutico. Secondo la Corte, l’interpretazione di un testamento richiede un’analisi che vada oltre il testo scritto, considerando la personalità e il contesto di vita del testatore.
Sottolinea, infatti, la Cassazione come l’interpretazione delle volontà testamentarie sia “caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita, così ex multis Cass. n. 10882/2018”.
L’articolo 1362 del Codice Civile italiano in materia di contratti (i.e. “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”) è stato utilizzato come riferimento per sottolineare la necessità di un’indagine approfondita che integri gli elementi intrinseci della scheda testamentaria con quelli estrinseci legati al testatore.
Ed infatti, facendo corretta applicazione dei principi ermeneutici, gli Ermellini hanno ritenuto, nel caso di specie, come “il termine “soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni contabili”.
Il cuore della decisione riguarda quindi l’interpretazione del termine “soldi” usato nel testamento olografo di D.D., che la Corte di Cassazione ha ritenuto debba essere interpretato in senso estensivo, includendo non solo il denaro contante e i conti correnti, ma anche altre forme di investimento facilmente convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili. La Cassazione ha individuato una contraddizione nella sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che, pur riconoscendo l’interpretazione estensiva del termine “soldi”, ha escluso alcune forme di investimento come azioni e obbligazioni dalla definizione di “soldi”, nonostante queste potessero essere facilmente convertite in denaro.
Questo caso sottolinea l’importanza di un’interpretazione accurata e contestualizzata delle disposizioni testamentarie. La decisione della Suprema Corte evidenzia come l’ermeneutica testamentaria debba essere condotta con un’attenzione particolare alla volontà del testatore, andando oltre la mera lettura letterale delle parole.
Lorenzo Franzè