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Il TFR, cioè il «Trattamento di fine rapporto», è una somma di denaro che matura in dipendenza di tutti i rapporti di lavoro subordinato.
Il TFR deve essere liquidato non solo in caso di pensionamento ma anche in caso di licenziamento o dimissioni. L’ art. 2120 c.c. prevede anche la possibilità per il lavoratore, in deroga al principio generale, di chiedere un’anticipazione del TFR anche in costanza di rapporto ma in presenza di determinate condizioni.
In questo articolo affronteremo i seguenti temi:
In alcuni casi il lavoratore può richiedere al datore di lavoro un’anticipazione del TFR. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato e accantonato alla data della richiesta. Il diritto può essere esercitato una sola volta e ovviamente la somma anticipata viene detratta dal TFR complessivamente spettante al lavoratore.
Infine, l’anticipazione può essere richiesta solo da coloro che hanno maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
L’anticipazione è concessa se giustificata dalla necessità di effettuare:
D’altra parte l’azienda può accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto.
Il principio generale prevede che il TFR venga liquidato alla cessazione del rapporto. Il dipendente ha sempre diritto al TFR a prescindere dalle cause o dai motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto lavorativo.
Quando il rapporto di lavoro è cessato e la liquidazione di questa somma ritarda ad arrivare, il lavoratore potrebbe non sapere cosa fare. E’ necessario prima di tutto sapere che la liquidazione del TFR deve avvenire obbligatoriamente non appena si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Dalla cessazione devono essere rispettati i termini previsti dai Contatti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl).
Perciò al lavoratore basterà fare riferimento alla tempistica indicata nel proprio Ccnl di categoria.
Tali termini possono oscillare tra i 30 e i 45 giorni, anche se per i dipendenti pubblici le tempistiche sono spesso più lunghe. Per questi ultimi infatti il pagamento del TFR può avvenire anche dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nel pagamento del TFR, l’ex lavoratore, ha sempre diritto ad inviare al datore di lavoro una lettera di messa in mora (c.d. diffida). E’ sempre opportuno consultarsi con uno studio legale come il nostro per effettuare i calcoli degli importi dovuti dal datore. Ivi inclusi gli interessi.
Nell’ ipotesi in cui il datore di lavoro dovesse ignorare la diffida, il lavoratore potrà procedere con il recupero giudiziale grazie al ricorso per decreto ingiuntivo, che nei casi come il recupero del TFR e dei crediti di lavoro, sarà immediatamente esecutivo. Questo significa che il lavoratore, senza dover attendere, potrà iniziare immediatamente un procedimento esecutivo – ad esempio un pignoramento – per ottenere il soddisfacimento del suo credito.
Antonella Marmo