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Separazione “FAI-DA-TE”? Ecco come muoversi.

Pubblicato in: Contenziosi e Risarcimenti
di Mariasole Trotta
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Per due coniugi affrontare una causa di separazione può costituire un motivo di forte stress emotivo.

Come Legali , abbiamo il dovere di informare i nostri cliente che la Legge n. 162/2014 ha introdotto due vie alternative alla separazione consensuale dinanzi al Tribunale, più semplici e brevi.

La separazione dinanzi all’Ufficiale di Stato civile

I coniugi possono recarsi presso il Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (o quello in cui abbia la residenza almeno uno dei due coniugi) e raggiungere un accordo di separazione.

L’ufficiale dello Stato civile – al primo incontro – redigerà l’accordo secondo le indicazioni dei coniugi.

Dopodiché, l’incontro verrà rinviato a 30 giorni, per dare la possibilità ai coniugi di ponderare la scelta della separazione.

Pertanto, solo quando i coniugi avranno confermato l’intenzione di separarsi, l’accordo raggiunto terrà luogo della tradizionale Sentenza di separazione emessa da un Giudice.

Quali sono le condizioni?

Per poter accedere a questa separazione consensuale semplificata i coniugi:

  • non devono avere figli minori o incapaci, o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • non devono includere nell’accordo atti di trasferimento patrimoniale (come ad es. l’assegnazione della casa o di altri beni). Si potrà invece, prevedere un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.

La separazione consensuale in Negoziazione Assistita

La negoziazione assistita rappresenta la seconda via alternativa alla separazione consensuale dinanzi al Tribunale.

A tale procedura è possibile ricorrere anche quando i coniugi:

  • hanno figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti
  • hanno la necessità di regolare i loro rapporti patrimoniali.

Ciascun coniuge, assistito da un proprio legale di fiducia, parteciperà ad un percorso di negoziazione (formato da uno o più incontri) proprio per il raggiungimento dell’accordo.

In un secondo momento, uno dei due Avvocati invierà l’accordo raggiunto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente affinché ne verifichi la regolarità formale.

Entro il termine di 10 giorni, l’accordo verrà inviato all’Ufficiale dello Stato civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato contratto e trascritto.

Qualora, nell’accordo vi siano anche profili patrimoniali o relativi alla gestione della prole, il Procuratore della Repubblica avrà l’onere di verificare che l’accordo sia conforme ai bisogni e agli interessi dei figli.

Qualora così non fosse, i coniugi sarebbero chiamati a partecipare ad una vera e propria udienza in Tribunale.

Come per l’accordo di separazione raggiunto in Comune anche l’accordo raggiunto grazie alla procedura di negoziazione, produce gli stessi effetti della sentenza di separazione emessa da un Giudice.

Per una consulenza su questo tema vi invitiamo a contattarci o a visitare la nostra pagina dedicata alle separazione e ai divorzi


Avv. Mariasole Trotta, Canella Camaiora Studio Legale.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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