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Con l’Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022 la Cassazione è intervenuta su un argomento molto discusso e sempre attuale in materia di separazioni e divorzi: l’addebito per infedeltà del coniuge.
In questo articolo:
La sentenza trattata – Cassazione Civile l’Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022 – affronta un aspetto particolare dell’istituto dell’addebito ossia se l’eventuale tolleranza manifestata dal coniuge al primo tradimento, impedisca di chiedere e ottenere l’addebito della separazione?
Ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito della separazione, è necessario che la relazione extraconiugale rappresenti la vera causa della fine della relazione coniugale. In caso di prolungata tolleranza manifestata dal coniuge tradito, di prassi, l’addebito non viene accordato. Grava, quindi, sul coniuge che richiede l’addebito l’onere di provare che il tradimento rappresenti la causa che ha reso effettivamente intollerabile la convivenza.
Nel caso di specie, però, la Cassazione è stata chiamata ad affrontare una situazione particolare: la fine della relazione coniugale è stata causata più che da un singolo tradimento (inizialmente tollerato dal marito) dalla ripetizione della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie.
Le norme in tema di addebito fanno parte della disciplina dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio e sono collocate all’interno del Libro I, Titolo VI , Capo IV del Codice Civile. Troviamo traccia però delle conseguenze causate dall’addebito della separazione anche all’interno del Libro II – Titolo I delle disposizioni generali sulle successioni.
Senz’altro l’articolo più rilevante è l’art 151 comma 2 c.c. poiché prevede che il coniuge che abbia violato i doveri coniugali venga “punito” appunto con l’addebito della separazione. Ciò comporterà la perdita del diritto al mantenimento (qualora ne avesse avuto il diritto) così come i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge. Infatti, dispone testualmente che: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Rispetto al precedente istituto della “separazione per colpa” in cui venivano enunciati tutti i casi in cui esse potesse essere invocata, la pronuncia di addebito della separazione presuppone oggi una valutazione discrezionale ad opera del giudice: detta valutazione riguarda il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del loro rapporto coniugale.
Nel caso di specie, la richiesta di addebito fu avanzata dal marito, il quale è riuscito a provare che la fine del suo matrimonio fosse stata determinata proprio da quei ripetuti tradimenti posti in essere da parte della moglie, nonostante inizialmente lo stesso avesse tollerato tale comportamento.
La Suprema Corte infatti ha chiarito che: “il ricorrente aveva allegato e chiesto di essere ammesso a provare che la predetta relazione era stata seguita da altre, intraprese successivamente alla cessazione della prima e fino all’instaurazione del giudizio di separazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata nei confronti della condotta del coniuge era venuta meno, a causa della reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso, che aveva determinato il fallimento dell’unione” (Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022).
Nella sentenza in esame l’iniziale tolleranza del marito al primo tradimento della moglie non può essere considerato un elemento che impedisce tout court l’accoglimento della richiesta di addebito. Infatti, il ricorrente è riuscito a provare che la sua iniziale tolleranza era venuta meno proprio perché alla prima relazione extra coniugale ne erano seguite molte altre.
Ciò significa che la causa dell’intollerabilità della convivenza è stata proprio la violazione ripetuta di uno dei doveri coniugali: quello di fedeltà.
La pronuncia sul caso di specie può essere considerata un ulteriore altro passo avanti volto a chiarire e specificare le situazioni in cui l’addebito della separazione deve essere concesso.
Mariasole Trotta