news
-
Tempo medio di lettura 3'

Più semplice il risarcimento del danno anche per i rumori molesti (lo dice la Cassazione)

Pubblicato in: Condomini ed Immobili
di Mariasole Trotta
Home > Più semplice il risarcimento del danno anche per i rumori molesti (lo dice la Cassazione)

Accade spesso che odori o rumori molesti provenienti dai nostri vicini disturbino e quindi ci arrechino un danno. Si tratta delle cosiddette immissioni negative. La Cassazione si è recentemente pronunciata al riguardo, affermando che anche lo “sconvolgimento della vita quotidiana” è soggetto al risarcimento del danno. Vediamo come.

Odori e rumori molesti secondo il Codice Civile

Le immissioni moleste sono tutti quei rumori, scuotimenti, fumi e odori che provengono dalle abitazioni dei nostri vicini. L’art. 844 del nostro Codice Civile, al primo comma, prevede che chiunque ritenga di essere danneggiato da immissioni moleste potrà reagire chiedendone al Giudice l’interruzione.

E’ indispensabile però che le immissioni superino la normale tollerabilità e che sia tenuto in considerazione lo stato dei luoghi.

Quando possono considerarsi intollerabili?

La “normale tollerabilità” è il parametro cui il Giudice deve fare riferimento se un’immissione sia consentita (e quindi debba essere tollerata) oppure no. I confini della normale tollerabilità sono ricercabili, ad esempio, nella regolamentazione condominiale o in quella comunale (basti pensare alle ore di silenzio).

La valutazione è resa ancora più complessa nelle ipotesi di rumori provenienti da fabbriche o attività produttive. In tal caso, le ragioni del proprietario disturbato potranno essere penalizzate dalle ragioni della produzione. Il Giudice, poi, dovrà anche tenere in considerazione un eventuale “preutilizzo”.

Ossia l’eventuale preesistenza dell’attività produttiva rumorosa rispetto al momento in cui il proprietario è diventato titolare dell’immobile confinante. Ad esempio, chi acquista una proprietà in una zona industriale dovrà sopportare rumori e odori più fastidiosi rispetto al proprietario di una villa situata in una zona residenziale.

L’inibitoria e il risarcimento del danno

Solo dopo che verrà accertato il superamento della soglia di “normale tollerabilità“, il Giudice potrà vietare la prosecuzione dell’attività incriminata (o quantomeno ordinarne il contenimento entro una certa soglia).

Oltre all’inibitoria, il Giudice potrà condannare il responsabile al risarcimento del danno subito dal molestato. Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20445/2017. Quest’ultima ha ritenuto sempre sussistente, in ipotesi di immissione vietata, il c.d. danno da sconvolgimento della vita quotidiana.

Per il risarcimento di questo danno non sarà necessaria una prova vera e propria. Non verrà richiesto un certificato medico comprovante le conseguenze cliniche della molestia. La Corte ha infatti precisato che, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, il Giudice potrà decidere anche sulla base di nozioni di comune esperienza e quindi procedere per semplici presunzioni.

Il danno da sconvolgimento della vita quotidiana è quindi diverso dal danno biologico. Quest’ultimo richiede un comprovato danno alla salute della persona lesa. Pertanto è indispensabile la produzione in giudizio di un certificato medico-legale.

Invece, il diritto al rispetto della quotidianità di ogni individuo, inteso sia singolarmente sia in un contesto familiare, è un diritto costituzionalmente garantito. Anche la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), all’art. 8,  sancisce e tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Si tratta di situazioni delicate. Una tolleranza protratta nel tempo potrebbe addirittura far venir meno i presupposti dell’azione stessa. Una situazione, pur intollerabile ma tollerata per troppo tempo, potrebbe rendere infruttuosa l’azione.

Ecco perché occorre essere celeri nell’azione e domandare in ogni caso l’aiuto di un professionista per valutarne la fondatezza o meno.

Per avere una consulenza completa su questo argomento vi invitiamo a contattarci o a visitare la pagina del nostro sito dedicata al diritto condominiale e agli immobili.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
Leggi la bio
error: Content is protected !!