Il titolare del diritto di privativa ha il diritto di revocare l’uso del proprio marchio, non ha alcuna influenza il fatto che per molti anni sia stato utilizzato da un terzo.
il titolare di un marchio aveva autorizzato, per molti anni, un altro imprenditore ad usare il proprio marchio per la produzione di borsette, impegnandosi altresì a non usare il marchio per la produzione di medesimi beni. I rapporti si logorano e il titolare del marchio decide di impedire al terzo l’uso, incominciando direttamente a produrre anch’egli borsette.
Il terzo citava in giudizio l’originario titolare del marchio chiedendo il risarcimento del danno in quanto si trovava costretto a dover porre fine ad un business che si è coltivato nel corso degli anni ed anche perché il titolare del marchio, andando a produrre borsette, si avvantaggerebbe di tutta la pubblicità e dell’avviamento promosso dal terzo negli anni passati.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza C-661/11 del 19.09.2013 ha stabilito che «il titolare di un marchio non può dare un consenso irrevocabile all’uso del suo marchio» e che una volta revocato il suo consenso potrà agire anche nei confronti di colui che in passato lo aveva ottenuto. A nulla rileva il fatto che questo consenso in passato sia stato dato per molto tempo in quanto è sempre diritto del titolare del marchio revocarlo e porre fine all’uso autorizzato.
La revoca non potrà essere immediata ma necessiterà di un preavviso. Soprattutto sarà sempre opportuno tenere conto nei rapporti contrattuali di tale evenienza per stabilire un termine di preavviso molto ampio e adeguate sanzioni in caso di violazione.
Avvocato Arlo Canella