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Recesso nel Contratto di Agenzia: cosa c’è da sapere

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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ll Contratto di Agenzia è un accordo molto diffuso in ambito lavorativo e si distingue per alcune peculiarità che lo rendono unico rispetto ad altri tipi di contratto. 

Tra gli aspetti cruciali di un Contratto di Agenzia vi sono senz’altro la sua durata, le modalità di recesso e le conseguenze riconducibili al recesso illegittimo, che sono di fondamentale importanza. In questo articolo esamineremo attentamente questi aspetti, fornendo una panoramica comprensibile e accessibile sulle dinamiche di un Contratto di Agenzia.

Contratto di Agenzia a tempo determinato

Il Contratto di Agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, offrendo flessibilità ai contraenti. Tuttavia, nel caso di un contratto a tempo determinato, le parti coinvolte solitamente non possono interrompere il rapporto contrattuale prima della scadenza stabilita, a meno che non vi sia una legittima causa di recesso o un grave inadempimento contrattuale che giustifichi la risoluzione. Si tratta di scenari che vanno senz’altro esplorati con attenzione.

Per la giurisprudenza, vi sono delle situazioni che possono essere considerate come legittime cause di recesso: è il caso, per esempio, del mancato pagamento di provvigioni relative a un ordine specifico, che può consentire all’agente di liberarsi del contratto.

Non va poi dimenticato che la giurisprudenza ha stabilito come, nel Contratto di Agenzia, a causa della maggiore autonomia dell’agente nella gestione delle attività, il rapporto di fiducia tra le parti sia ancora più intenso rispetto a quello che caratterizza il lavoro subordinato. Di conseguenza, per giustificare la risoluzione del rapporto, sarà sufficiente un inadempimento di minore entità rispetto al lavoro subordinato.

Una sentenza recente ha ribadito la validità della decisione della parte preponente di risolvere il contratto di agenzia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita stabiliti nel mandato. Come evidenziato nella sentenza, “I motivi […] sono inammissibili non avendo la ricorrente adeguatamente contestato la ratio decidendi della sentenza impugnata relativa alla legittimità della clausola risolutiva espressa inerente il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte dell’agente”’ (Cassazione n. 10026/2021). 

È importante notare che la preponente ha preso questa decisione senza considerare che in precedenza altri agenti non avevano raggiunto gli stessi obiettivi, e senza tenere conto delle difficoltà oggettive incontrate dall’agente, che sono emerse solo post-cessazione del rapporto contrattuale e che non erano state oggetto di contestazioni durante il periodo di collaborazione.  La sentenza sottolinea inoltre che “il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita… non risulta contestato se non attraverso le deduzioni, che non risultano supportate da adeguate circostanze di fatto.” (Cassazione n. 10026/2021). Questa decisione rappresenta un importante precedente per la comprensione degli equilibri che regolano i Contratti di Agenzia.

Recesso per giusta causa

Il “recesso per giusta causa” (o “recesso straordinario”) è un atto unilaterale recettizio che permette a una delle parti di porre fine al Contratto di Agenzia in esito a un inadempimento dell’altra parte di una certa gravità. Questo tipo di recesso è immediato e non richiede preavviso (sulla falsariga del licenziamento disciplinare nei rapporti di lavoro subordinato), ma spesso è foriero di controversie, in quanto può essere contestabile la concreta esistenza di una giusta causa.

La giurisprudenza ha identificato diverse situazioni che possono costituire giusta causa di recesso da parte dell’una o dell’altra parte. A esempio, possono costituire giusta causa di recesso:

  • il già ricordato mancato pagamento delle provvigioni, 
  • la violazione dei doveri di lealtà e correttezza, 
  • il mancato raggiungimento dei target di fatturato o 
  • il rifiuto ingiustificato di concludere contratti promossi dall’agente.

Risarcimento del danno in caso di recesso illegittimo

Se una delle parti recede dal contratto senza giusta causa, si rende inadempiente e può essere tenuta a risarcire i danni subiti dall’altra parte. La natura e l’entità dei danni dipendono dalle circostanze specifiche del caso. A esempio, se il preponente recede illegittimamente, i danni per l’agente possono consistere nelle provvigioni che l’agente avrebbe guadagnato se il rapporto contrattuale fosse continuato fino alla scadenza. Se, al contrario, è l’agente a recedere illecitamente, il preponente può avere diritto al risarcimento dei danni in relazione alla perdita di introiti e alla temporanea scopertura della zona di competenza.

È essenziale che le parti coinvolte in un Contratto di Agenzia siano pienamente consapevoli delle sue specificità, comprese le modalità di recesso e le potenziali conseguenze di un recesso illegittimo. La consapevolezza e la comprensione delle normative vigenti, supportate da esempi giurisprudenziali come quelli citati, sono fondamentali per gestire con sicurezza il contratto di agenzia. L’informazione accurata e l’assistenza legale qualificata, come quella offerta dallo studio legale Canella Camaiora, rappresentano risorse preziose per gli agenti e i preponenti, al fine di salvaguardare i propri interessi e diritti in questo ambito complesso e sfaccettato.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 19 Novembre 2023

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Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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