La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto le richieste avanzate da Mario Valentino. A seguito di questa decisione, il caso è stato rimandato alla Corte d’Appello per ulteriori valutazioni. La Corte ha sottolineato la necessità di riesaminare il caso tenendo in considerazione determinati principi legali.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza, ha fornito diversi chiarimenti. Ha stabilito che, per verificare la nullità di un marchio considerato simile ad un altro marchio rinomato ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e) del CPI, è essenziale valutare la notorietà del marchio rinomato al momento in cui il marchio contestato è stato depositato. Per quanto riguarda le accuse di contraffazione, invece, la rinomanza del marchio dovrebbe essere valutata nel momento in cui il marchio contestato è stato effettivamente utilizzato.
Inoltre, un punto cruciale sottolineato dalla Corte riguarda l’analisi della validità del marchio: non è tanto come il marchio viene utilizzato successivamente, ma piuttosto come è stato originariamente depositato e registrato.
All’interno dell’ordinanza, il principio di diritto enunciato dalla corte è il seguente: “ai fini dell’accertamento della nullità di un marchio che si assuma simile ad altro che sia dotato di rinomanza ex art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i., occorre prendere in esame la rinomanza di quest’ultimo al momento del deposito del primo, mentre ai fini del giudizio di contraffazione tra segni ex art. 20, comma 1, lett. c), deve guardarsi alla sua rinomanza nel momento in cui il marchio registrato per secondo ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione”.
In conclusione, questa ordinanza ha apportato significative precisazioni sul trattamento dei marchi di rinomanza. Ha posto particolare enfasi sulla tempistica per determinare la notorietà di un marchio e sulle procedure di deposito e registrazione.