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Quali diritti di utilizzo spettano al committente di opere creative?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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L’articolo, attraverso l’analisi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, affronta l’argomento dei rapporti tra committente e agenzie creative e, in particolare, analizza il profilo dei diritti di utilizzo sulle opere.

Sommario:

Trasferimento dell'opera o dei soli "file esecutivi"?

La sentenza analizzata – Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2022, n. 19335 –  distingue tra i contratti che hanno per oggetto la creazione di opere da quelli ove vengono trasferiti solo “gli esecutivi” e la creazione resta solo un aspetto o una fase esecutiva del contratto. Quando lo scambio contrattuale riguarda gli esecutivi, infatti, la proprietà intellettuale del “concetto creativo” (corpus mysticum) sembrerebbe restare in capo all’agenzia creativa.

La nostra Suprema Corte di Cassazione ha analizzato il caso di una società farmaceutica che aveva commissionato ad un’agenzia creativa la realizzazione di grafiche per la presentazione dei prodotti.

Nel contratto era stato previsto che, in cambio del pagamento del prezzo, sarebbero stati trasferiti alla casa farmaceutica solamente gli esecutivi delle opere grafiche. In un caso del genere, a chi spettano i diritti di utilizzazione? Vediamo quali sono i principi applicati dalla Cassazione.

Il trasferimento dei diritti di utilizzo e la "forma scritta"

Secondo la Legge, i diritti di utilizzazione economica delle opere possono essere liberamente acquistati, alienati o trasmessi mediante contratti tipici (ad es. contratto d’opera, contratto di appalto, etc.) o atipici (definiti dalla libertà negoziale delle parti).  Per il caso del trasferimento dei diritti, l’art. 110 Legge sul diritto d’Autore prevede però che “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto“.

Tuttavia, nei tribunali a causa della frequente mancanza di un accordo scritto si era molto discusso se potesse ugualmente ritenersi che il committente di un’opera ne acquistasse i diritti di utilizzazione anche in mancanza di accordo scritto. Aveva infine prevalso l’orientamento per cui il committente, grazie al rapporto di committenza, ne avrebbe acquistato il diritto di utilizzo a titolo originario, senza senza la necessità del trasferimento e, quindi, senza la necessità di un documento scritto.

Tuttavia, con riguardo l’esatta estensione di tali diritti di utilizzo nati in capo al committente, sia pure acquisiti a titolo originario, occorre comunque risalire alla volontà originariamente espressa dalle parti alla stregua della quale vanno individuati il contenuto e la portata del diritto.

I diritti di utilizzo del committente secondo l'orientamento prevalente

L’art. 2581 del Codice Civile prevede che “I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto“. L’articolo si colloca nel libro quinto (del lavoro) all’interno del titolo IX (dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali) e in particolare del capo I (del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche). Ebbene, l’articolo citato si pone in perfetto accordo con il già citato art. 110 della Legge sul diritto d’Autore.

I diritti di utilizzo per un’opera creativa quale, ad esempio, un format televisivo, un’opera grafica, un disegno, etc., nascono direttamente (a titolo originario) in capo al committente se tale opera è stata espressamente dallo stesso richiesta o commissionata. Ciò accade, quindi, anche in mancanza di prova scritta della cessione poiché, per l’appunto, non vi è il trasferimento di un’opera preesistente ma l’opera (futura) verrà creata dall’autore appositamente per il committente.

L’assunto è il frutto di un orientamento consolidato delle corti: “il citato art. 110 non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell’opera per effetto ed in esecuzione di un contratto di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore: e ciò perché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente. Ora, il menzionato principio è estensibile all’appalto avente ad oggetto la realizzazione di programmi televisivi.” (si v. ad esempio, Cass. civ., Sez. I, Sent., 27/07/2017, n. 18633).

La sentenza Cass. civ. 19335/22 e il trasferimento dei file esecutivi

Per definire però a chi spettino i diritti di utilizzo in casi specifici, in un contratto tra società committente e agenzia creativa, occorre esaminare con attenzione il contenuto del contratto.

Se il contratto ha per oggetto principale la creazione dell’opera, tale diritto spetta integralmente al committente.
Se invece la creazione dell’opera è soltanto una “fase operativa” perché le parti hanno stabilito chiaramente che il committente acquisterà solo il diritto sui “files esecutivi” (corpus mechanicum), il diritto di sfruttamento sul concetto creativo “corpus mysticum” rimarrà in capo all’agenzia creativa.

La sentenza Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2022, n. 19335 non cambia il modo in cui viene interpretata la norma ma illustra meglio un principio ancora controverso. Secondo la corte non si può “prescindere dal contenuto dell’accordo di volontà trasfuso nel contratto d’appalto o di opera e attribuire al committente […] tutti i diritti su tutto quanto realizzato per fornire la prestazione contrattuale”.

Il primo e dirimente ostacolo all’accoglimento di questa prospettazione è che non vi è nessuna prova che oggetto del contratto fosse la elaborazione di un’opera dell’ingegno, e non già, come ritenuto dalla Corte di merito, semplicemente la consegna di files esecutivi che riproducessero le informazioni necessarie per il confezionamento e l’illustrazione dei prodotti farmaceutici.

L’elaborazione dell’opera dell’ingegno, ut supra definita, è stata configurata solo come un passaggio seguito dall’appaltatrice per adempiere al contratto e fornire a B.B. Farma quel che è stato definito in sentenza come il corpus mechanicum, ossia i files esecutivi.

Non appaiono quindi pertinenti i richiami giurisprudenziali ai casi giurisprudenziali affrontati da questa Corte di legittimità, nei quali pacificamente l’oggetto del contratto era la creazione dell’opera dell’ingegno: un format televisivo nel caso deciso dalla Sez. 1, 27.7.2017, n. 18633; uno slogan pubblicitario nel caso deciso dalla Sez. 1, 24.6.2016, n. 13171″ (Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2022, n. 19335).

Qual è l'impatto della sentenza sui contratti di settore

Il contratto per la creazione di opere creative deve essere analizzato o predisposto in modo accurato. Se la legge prevede la forma scritta ad probationem, la Corte di Cassazione sottolinea soprattutto la centralità della volontà espressa dalle parti nell’ambito dello specifico rapporto contrattuale.

Anche nel caso del contratto per la realizzazione di opere creative, la specifica pattuizione negoziale potrebbe prevedere che la creazione costituisca una semplice fase del lavoro e che i diritti di utilizzo, ad eccezione del trasferimento di c.d. esecutivi, restino in capo all’agenzia creativa.

Per questo motivo, da un lato, ogni committente dovrebbe esaminare attentamente il contratto per evitare tale ipotesi e per acquisire effettivamente i diritti di cui necessita nell’ambito della propria attività commerciale. Per altro verso, l’agenzia creativa dovrebbe verificare che il contratto preveda la cessione dei soli diritti di utilizzo che essa intende cedere, commisurando conseguentemente il corrispettivo richiesto alla effettiva cessione.

Lo studio Canella Camaiora si occupa di assistenza legale di alto profilo in materia di redazione e revisione di contratti per la realizzazione di opere creative. I servizi legali dello studio dedicati a questo specifico argomento appartengono alla più ampia area della proprietà intellettuale.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 16 Settembre 2022
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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