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Portfolio online e limiti legali

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Fornendo assistenza legale nel settore del diritto d’autore (artisti, architetti, fotografi, designer … ) capita sovente che venga fatta la seguente domanda: “Posso mettere online il mio Portfolio? E’ un mio diritto?” 

Ebbene, la risposta è piuttosto articolata. Come di consueto la affronteremo per punti:

  1. Cos’è il Portfolio?
  2. Mettere online il Portfolio è un diritto?
  3. Cosa dice la Legge sul Diritto D’autore riguardo al Portfolio?
  4. Quali diritti spettano all’autore in caso di opera creata per un committente?
  5. Cosa si rischia presentando online i lavori realizzati per i propri clienti?
  6. Come gestire il marchio del Cliente nel Portfolio?
  7. Cosa accade se il Portfolio include Ritratti di persone?

* * *

1.- Cos’è il Portfolio?

Il Portfolio descrive le peculiarità di un creativo, attraverso la raccolta e la presentazione dei suoi lavori più rappresentativi. Si può dire che il Portfolio consenta a un autore di sintetizzare molto bene, anche visivamente, le sue esperienze e capacità.

Il Portfolio è indispensabile per presentarsi adeguatamente, pertanto, occorre progettarlo con cura. Se il portfolio può certamente essere realizzato in versione cartacea, molto spesso ne esiste anche una versione digitale sul Web (che può risultare molto utile per farsi conoscere).

Inoltre, poiché il Portfolio nella prassi include i lavori svolti “per clienti” è davvero ovvio che esso finisca per influenzare la “quotazione” del professionista. Più rilevanti saranno i clienti per cui si è lavorato, più alto sarà il compenso che si potrà aspirare a richiedere.

2.- Mettere online il Portfolio è un diritto?

Rinunciare al Portfolio è fuori discussione. Infatti, non presentare i lavori che fanno parte della nostra storia professionale potrebbe pregiudicare la possibilità di valorizzare correttamente le nostre capacità e, quindi, di raggiungere efficacemente nuovi clienti.

Per questa ragione, ogni autore dovrebbe ricordarsi di inserire in ogni contratto di incarico una clausola che preveda espressamente la facoltà di aggiornare il suo Portfolio presentando i nuovi lavori e facendo menzione dei relativi clienti.

Il fatto è che troppo spesso questo non accade e, ahinoi, la Legge non è affatto chiara al riguardo. Vediamo in dettaglio cosa prevede la Legge e come gestire nella pratica l’immancabile esigenza di Portfolio.

3.- Cosa dice la Legge sul Diritto D’autore riguardo al Portfolio?

Il nostro ordinamento non prevede nulla di specifico sul “diritto di Portfolio”. Infatti, la L. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore si limita a precisare che spettano ad ogni autore diritti patrimoniali (artt. 12-19) e diritti morali (artt. 20-24).

In particolare, la Legge precisa che “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera […] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera…(cfr. art. 20).

Ebbene, è da questa norma che in molti pretendono di far discendere un “diritto di Portfolio”. A mio avviso, tuttavia, la norma citata si riferisce più che altro all’illecito di plagio ovvero al diritto dell’autore di agire per impedire che altri si attribuiscano indebitamente la paternità delle sue opere.

Non mi sembra, quindi, che nella norma si possa leggere il diritto dell’autore di continuare a disporre della propria opera quando essa è stata creata per uno specifico committente. Vediamo meglio il perché.

4.- Quali diritti spettano all’autore in caso di opera creata per un committente?

Lo dice chiaramente la nostra Suprema Corte di Cassazione: “laddove vi sia un contratto di prestazione avente ad oggetto la realizzazione di un’opera dell’ingegno, l’autore ne conserva la paternità in quanto creatore della stessa ma, per effetto del contratto di prestazione d’opera professionale, il committente ne acquisisce a titolo originario i diritti di utilizzazione economica nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 24/06/2016, n. 13171).

Quando l’opera viene creata per un committente all’autore, pertanto, spettano solo i diritti morali mentre i diritti patrimoniali nascono in capo al committente, senza la necessità di alcuna cessione formale del diritto. Ciò significa che, sebbene la Legge attribuisca all’autore sia diritti morali che patrimoniali, in ipotesi di contratto d’opera, il diritto si spacca in due (e all’autore resta soli il profilo morale).

In effetti, con la presentazione di un Portfolio online l’autore realizza un documento pubblico destinato più che altro alla sua auto-promozione commerciale, il che risulta correlato soprattutto allo sfruttamento patrimoniale delle opere. In ragione di ciò si potrebbe giungere a ritenere che il diritto di portfolio online gli risulti legalmente precluso per aver creato l’opera per un committente.

Nonostante ciò, come detto sopra, ritengo che ogni autore non possa rinunciare alla possibilità di presentarsi attraverso un Portfolio pubblico, completo ed accurato.

Per questa ragione, pur in presenza di un contesto normativo dubbio e comunque lacunoso, vediamo cosa rischia un autore che decidere di mettere ugualmente online il suo Portfolio.

5.- Cosa si rischia presentando online i lavori realizzati per i propri clienti?

Salvo che il contratto con il cliente non preveda un divieto espresso in merito alla presentazione dei lavori a fini auto-promozionali, ritengo che un autore che metta online propri lavori senza autorizzazione dei clienti non rischi quasi nulla.

Infatti, anche qualora la sua condotta dovesse rivelarsi illecita, l’autore non dovrà temere danni di entità sostanziale. Nel nostro ordinamento, in termini generali, il risarcimento del danno deve limitarsi a neutralizzare il danno materialmente subito dalla vittima dell’illecito. Poiché non vedo come si potrebbe giungere alla quantificazione di un danno rilevante per aver l’autore rendicontato un fatto oggettivo, ovvero la paternità di un’opera. Anche se l’illecito dovesse sussistere, la condanna al risarcimento non meriterebbe di essere temuta.

Oltretutto, certamente, non potrà essere imputata all’autore la violazione del diritto morale, perché quello (indipendentemente dal diritto patrimoniale) continuerebbe ad appartenergli in ogni caso e, la corrispondente voce di danno non potrebbe essere liquidata dal Giudice. Resta inteso che, come in molte altre situazioni, l’autore del Portfolio dovrà adottare veridicità e misura nella presentazione dei suoi lavori al fine di non “inciampare” nella lesione di altri diritti.

6.- Come gestire il marchio del Cliente nel Portfolio?

Spesso il Portfolio non può tralasciare di fare menzione anche del marchio del Cliente per cui è stato eseguito il lavoro. Si noti che il marchio, per il suo titolare, è un segno di riconoscimento.

Infatti, il titolare del marchio può vietare a qualsiasi terzo di utilizzare il marchio per distinguere prodotti o servizi analoghi a quelli per cui è stato registrato. I marchi celebri godono addirittura di una protezione più forte poiché il loro titolare può vietarne l’utilizzo per contraddistinguere per qualsiasi prodotto o servizio.

Diversamente dalla logica esposta, nel caso di un marchio riprodotto in un Portfolio, la sua menzione non serve a distinguere i servizi dell’autore ma soltanto a contestualizzare il lavoro in modo esatto.

Tuttavia, potrebbe anche risultare che la sua citazione risulti ridondante, impropria e approfittatoria, nel qual caso il titolare potrebbe venire a dolersi di essere stato menzionato a sproposito. Infatti, quando commissionano il lavoro ad artisti e creativi, infatti, i titolari dei brand prestano molta attenzione a questo profilo nel contratto d’incarico.

Di prassi vengono disciplinate specificamente sia l’ipotesi della menzione pubblica del marchio sia il caso del suo utilizzo curriculare e/o di portfolio. In caso di mancata previsione espressa, l’accuratezza, la moderazione e la veridicità (da parte dell’autore che redige il Portfolio) sono ancora più doverose.

7.- Cosa accade se il Portfolio include ritratti di persone?

Chiaramente il tema del ritratto è rilevante soprattutto per il caso del Portfolio dei fotografi. Quando si espone il ritratto di qualcuno occorre essere necessariamente autorizzati a farlo o averne il diritto.

L’art. 10 del Codice Civile prevede espressamente che “qualora l’immagine di una persona […] sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa […], l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Inutile dire quindi che ogni fotografo dovrebbe sempre premurarsi di raccogliere il consenso del soggetto ritratto prima di fare uso della sua effigie, precisandone lo scopo. Tale autorizzazione può avvenire sia a mezzo di liberatoria che tramite contratto.

Il tema, poi, è piuttosto articolato ed esula lo scopo di questo mio contributo perché la disciplina conosce tre differenti specie di fotografie:

  • le opere fotografiche (protette dal diritto d’autore);
  • le fotografie cosiddette “semplici” (disciplinate dagli artt. 87 e seguenti della Legge Autore);
  • le fotografie documentali (sprovviste di tutela).

Mi preme ricordarvi che nel caso di fotografie semplici la legge dispone chiaramente che “se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro” (cfr. Art. 88 Legge Autore).

Mi riporto quindi a quanto sopra illustrato, vi invito alla cautela e vi suggerisco di dare spazio nella vostra documentazione d’incarico alla disciplina della menzione e del portfolio.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 25 Dicembre 2021
Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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