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Portfolio creativo: diritti, rischi e regole per valorizzare i propri lavori online

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Il Portfolio è uno strumento essenziale per i creativi, capace di valorizzare esperienze e competenze attraverso una presentazione curata dei propri lavori. Ma pubblicarlo online è sempre legale? Questo articolo esplora il rapporto tra Portfolio e diritto d’autore, chiarendo cosa dice la legge, quali rischi si corrono senza autorizzazioni e come gestire correttamente i lavori realizzati per clienti. Particolare attenzione è dedicata ai fotografi, che devono rispettare i diritti patrimoniali e ottenere i consensi necessari quando includono ritratti di persone. Scopri le regole e le buone prassi per creare un Portfolio efficace e conforme alla normativa.

Cos’è il Portfolio e perché è essenziale per ogni creativo?

Il Portfolio rappresenta una sintesi delle esperienze e capacità di ogni creativo, attraverso una raccolta curata dei suoi lavori più rappresentativi. Si tratta di uno strumento indispensabile per descrivere le proprie peculiarità, spesso combinando contenuti visivi e narrativi che esprimono al meglio la professionalità di un autore.

Un Portfolio ben progettato non solo permette di presentarsi in modo adeguato, ma può anche influire direttamente sulla valutazione economica del proprio lavoro. Infatti, includendo progetti svolti per clienti di rilievo, un professionista può dimostrare il proprio valore e giustificare compensi più elevati. È proprio questa funzione di “vetrina” che rende il Portfolio imprescindibile per costruire credibilità e attrarre nuove opportunità.

Nell’era digitale, il Portfolio non è più solo cartaceo: spesso esiste una versione online, facilmente accessibile dal Web, che amplia le possibilità di raggiungere un pubblico più vasto. Tuttavia, mettere online il proprio Portfolio non è sempre un’operazione priva di complicazioni.
Ma è davvero un diritto pubblicare i propri lavori online? E cosa dice la Legge in proposito? Approfondiamo per capire come gestire al meglio questa necessità per i professionisti della creatività.

Ma è davvero un diritto pubblicare i propri lavori online? E cosa dice la Legge in proposito? Approfondiamo per capire come gestire al meglio questa necessità per i professionisti della creatività.

Esiste un diritto di Portfolio?

Nel nostro ordinamento, il “diritto di Portfolio” non è esplicitamente disciplinato. La L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore si limita a tutelare i diritti patrimoniali (artt. 12-19) e i diritti morali (artt. 20-24) dell’autore. In particolare, l’art. 20 stabilisce che l’autore conserva sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica:

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera […] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera…

Molti interpretano questa norma come una base per rivendicare un generico “diritto di Portfolio”. Tuttavia, tale interpretazione appare forzata. La norma, infatti, sembra più focalizzata sulla prevenzione del plagio, ossia sul diritto dell’autore di impedire che altri si attribuiscano indebitamente la paternità delle sue opere, piuttosto che sul diritto a disporre liberamente delle opere realizzate per conto di un committente.

In presenza di un contratto d’opera, la questione si complica ulteriormente. La Cassazione ha chiarito che, in tali casi, i diritti patrimoniali spettano originariamente al committente:

Laddove vi sia un contratto di prestazione avente ad oggetto la realizzazione di un’opera dell’ingegno, l’autore ne conserva la paternità in quanto creatore della stessa ma, per effetto del contratto di prestazione d’opera professionale, il committente ne acquisisce a titolo originario i diritti di utilizzazione economica nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto” (Cass. civ., Sez. I, 24/06/2016, n. 13171).

In altre parole, il diritto d’autore viene “spaccato” in due: i diritti morali rimangono all’autore, ma i diritti patrimoniali passano al committente (approfondisci: “Quali diritti di utilizzo spettano al committente di opere creative?”). Questo implica che la pubblicazione di un Portfolio online, destinato principalmente alla promozione commerciale dell’autore, potrebbe configurarsi come una violazione dei diritti patrimoniali del committente, soprattutto se non vi è stata una cessione formale che consenta tale utilizzo.

Nonostante questa complessità, rinunciare al Portfolio sarebbe un errore per qualunque creativo. Anche in un quadro normativo incerto, presentare i propri lavori in modo accurato e completo è essenziale.

Cosa si rischia presentando online i lavori realizzati per i propri clienti?

Pubblicare online i lavori realizzati per i clienti, senza una loro esplicita autorizzazione, comporta rischi limitati, salvo che il contratto non preveda un divieto espresso. In generale, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno si limita a compensare il danno effettivo subito dalla parte lesa. Questo significa che un cliente potrebbe avere difficoltà a dimostrare un danno rilevante derivante dalla semplice menzione di un lavoro svolto o dall’uso di un’opera a fini promozionali.

Anche qualora la condotta fosse considerata illecita, i danni ipotizzabili sarebbero in genere di lieve entità. Inoltre, l’autore conserva sempre i suoi diritti morali sull’opera, che includono il diritto di essere riconosciuto come creatore. Pertanto, non può essergli imputata la violazione di tali diritti, a meno che non ci siano distorsioni della verità o presentazioni non corrispondenti ai fatti.

Diverso è il discorso quando nel Portfolio viene inserito il marchio del cliente. Il marchio è un segno distintivo protetto e il suo titolare può vietarne l’uso improprio, soprattutto se si configura come sfruttamento commerciale non autorizzato. Anche se nel Portfolio il marchio serve solo a contestualizzare un lavoro, una menzione ridondante, ambigua o percepita come opportunistica potrebbe generare contestazioni legali.

Di frequente, i contratti di incarico disciplinano esplicitamente l’uso del marchio per scopi promozionali o curricolari (approfondisci: Contratti e autodifesa: consigli pratici per gli autori di immagini). In mancanza di una clausola chiara, però, l’autore dovrebbe attenersi a tre regole fondamentali: accuratezza, moderazione e veridicità.

L’obiettivo è evitare che la presentazione risulti eccessiva o ingannevole, salvaguardando la propria immagine professionale e al tempo stesso rispettando i diritti del cliente (bisogna porre particolare attenzione quando ci si attribuisce lavori svolti per conto di agenzie, il rischio è quello della “Concorrenza sleale per falsa attribuzione di clienti”). Seguendo queste linee guida, è possibile limitare i rischi senza rinunciare alla creazione di un Portfolio efficace e rappresentativo.

Cosa accade se il Portfolio include ritratti di persone?

Nel caso dei Portfolio fotografici, la presenza di ritratti di persone richiede particolare attenzione. Come già evidenziato, la pubblicazione di un’opera realizzata per un committente può sollevare questioni legali legate ai diritti patrimoniali. Nel caso delle fotografie semplici, la legge (art. 88 Legge sul diritto d’autore) stabilisce infatti che: “Se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

Per le fotografie semplici non di rango artistico, quindi, il diritto patrimoniale non spetta al fotografo, ma al committente, che spesso coincide con la persona ritratta. Questo significa che il fotografo non può disporre liberamente della fotografia, soprattutto per scopi di promozione personale, come la pubblicazione in un Portfolio online (approfondisci: Quando agire per abuso di foto, riprese video o immagini?).

Oltre ai diritti patrimoniali, bisogna considerare anche le tutele della persona ritratta. L’art. 10 del Codice Civile prevede che l’immagine di una persona non possa essere esposta o pubblicata senza autorizzazione, salvo i casi previsti dalla legge. Inoltre, qualsiasi uso che pregiudichi il decoro o la reputazione della persona ritratta può essere bloccato dall’autorità giudiziaria, con la possibilità di un risarcimento danni (si v. Immagine e fotografia – Canella Camaiora).

Per questi motivi, è sempre buona prassi per i fotografi raccogliere il consenso esplicito del soggetto ritratto, chiarendo lo scopo della pubblicazione e formalizzandolo tramite liberatoria o contratto. Questo vale non solo per le fotografie artistiche, ma anche e soprattutto per le fotografie semplici, che sono spesso al centro di Portfolio professionali.

Infine, quando si pubblicano Portfolio fotografici online, è fondamentale prestare particolare attenzione per evitare di violare i diritti del committente o della persona ritratta. La mancata raccolta del consenso non solo espone il fotografo a potenziali contestazioni, ma può compromettere la percezione della propria professionalità.

Seguendo queste linee guida, i fotografi possono valorizzare il proprio lavoro senza correre il rischio di infrangere norme o ledere diritti altrui.

 

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 2 Dicembre 2024

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Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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