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OCCHIO ALLE DIMISSIONI!

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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Dal 12 marzo 2016, a seguito della riforma introdotta dal Primo Ministro Renzi con il c.d. “Jobs Act” (DL 20/03/2014, n. 34 + Legge 10/12/2014, n. 183 e successivi decreti attuativi) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica.

Dimissioni solo in via telematica

Questo obbligo è stato introdotto per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, ossia la pratica da parte di alcuni datori di lavoro scorretti di imporre dimissioni preventive come condizione per l’assunzione del lavoratore.

Il contratto di lavoro potrà considerarsi quindi risolto solo se le dimissioni saranno state presentate dal lavoratore per via telematica, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero (restano comunque salve alcune eccezioni, ad esempio: dimissioni rese nelle sedi cc.dd. “protette” quali la Direzione del Lavoro o i Sindacati; dipendenti della PA; periodo di prova; lavoratori domestici come colf, badanti, baby-sitter; lavoratori del settore marittimo; lavoratrici nel periodo di gravidanza; lavoratrici/lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino).

La procedura telematica è semplice:

  • Per poter accedere al sito del Ministero del lavoro, il lavoratore deve avere il c.d. “PIN INPS dispositivo”.
  • Se ne è sprovvisto dovrà richiederlo accedendo al portale dell’Istituto o recandosi in una delle sue sedi (personalmente o tramite l’assistenza di un soggetto abilitato).
  • Una volta ottenuto il PIN il lavoratore potrà così accedere al form online che gli permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere.

In questo modo il lavoratore otterrà due elementi identificativi: data di trasmissione e codice identificativo (coerente con la data), e avrà sempre 7 giorni di tempo nel caso volesse revocare le dimissioni.

Il datore di lavoro, dal canto suo, potrà consultare il modello telematico in modalità di sola lettura (a garanzia del lavoratore e dell’integrità delle dimissioni così come presentate).

Ovviamente, resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso contrattuale, salvo il caso di dimissioni per giusta causa.

Invitiamo pertanto tutti i lavoratori che hanno intenzione di dimettersi a prestare la massima attenzione, in quanto il rapporto di lavoro si interrompe per dimissioni o risoluzione consensuale solo con la procedura sopra descritta; diversamente il rapporto rimane in essere.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci oppure a visitare la pagina del nostro sito dedicata al diritto del lavoro.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 20 Aprile 2016
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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