La domanda, infatti, è già precompilata dall’Inps (il nuovo servizio è disponibile sul sito INPS dove il lavoratore può accedere con il suo codice Pin).
E’ importante sapere però che esistono regole ben precise da rispettare per ricevere la NASpI. Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza prima di tutto su cosa sia la NASpI e cosa si intenda per disoccupazione.
E’ una indennità mensile di disoccupazione (istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 04/03/15, n. 22) che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° maggio 2015 (ivi compresi gli apprendisti).
La NASpI è erogata su domanda dell’interessato all’Inps in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Attenzione; il termine è di decadenza: se sforato, si perde il diritto all’indennità.
I Requisiti per avere diritto all’indennità sono principalmente tre:
Si considerano disoccupati i lavoratori ovviamente privi di impiego.
Oltre a questo i lavoratori dovranno dichiarare al Centro per l’Impiego:
E nel caso di risoluzione consensuale?
La risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione:
E’ necessario aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata tra cui si conteggiano anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati.
Occorre infine che il lavoratore abbia prestato attività lavorativa pari ad almeno trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Tra gli eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno dei quali può rientrare comunque il requisito dei 30 giorni, ci sono ad esempio quelli di malattia e infortunio sul lavoro, assenza per congedi e/o permessi per assistere un soggetto con handicap grave, congedo obbligatorio di maternità.
Il lavoratore che possegga tutti questi requisiti avrà diritto all’indennità di disoccupazione:
dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, se presentata dopo dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda (tali termini valgono anche nel caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso).
La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.
La misura della prestazione è pari:
L’ indennità di disoccupazione NASpI è compatibile con alcune tipologie di attività lavorativa (ad es. svolgimento di 2 o più lavori part-time con cessazione di uno dei due; un lavoro autonomo preesistente e una nuova attività; un lavoro accessorio o in forma flessibile) e con alcune tipologie di reddito come borse di studio, rimborsi per stage e tirocini professionali, e con i redditi da attività sportiva dilettantistica, da attività professionale e per prestazioni occasionali.
In questo caso è necessario sapere che:
i percettori di NASpI che siano anche titolari di borse di studio e assegni di ricerca, cosi come sindaci, amministratori o revisori di società, sono tenuti a comunicare tali redditi all’INPS , con riduzione dell’assegno e limite massimo di reddito a 8mila euro mentre per i redditi derivanti da attività professionale c’è l’obbligo di comunicazione all’Inps e limite di reddito fissato a 4800 euro.
Il D.Lgs. 150/2015 prevede misure sanzionatorie, come la riduzione o eliminazione della NASpI a carico del disoccupato che non osserva gli obblighi previsti dalla legge. E’ possibile decadere dal beneficio quando:
Regole precise e limitazioni ben definite, ma che rappresenta evidentemente uno strumento importante per chi resta improvvisamente senza lavoro.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci oppure a visitare la pagina del nostro sito dedicata al diritto del lavoro.
Antonella Marmo