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La mediazione continua a dimostrarsi una soluzione ideale. Promuovere il dialogo tra le parti, riduce i tempi di risoluzione delle controversie e contiene i costi rispetto alle vie giudiziarie tradizionali. Le nuove disposizioni del Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216, entrano in vigore dal 25 gennaio 2025, integrando e correggendo il Decreto legislativo n. 149/2022. Queste novità rendono la mediazione ancora più flessibile ed efficiente.
Il D.lgs. 216 del 27 dicembre 2024 prevede nuove disposizioni che introducono importanti innovazioni per la mediazione civile e commerciale. Tra le principali novità si annoverano:
Queste modifiche mirano a rendere la mediazione uno strumento ancora più efficace, incentivando la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce i casi in cui la mediazione rappresenta una condizione obbligatoria di procedibilità, ossia un passaggio necessario prima di poter avviare un’azione giudiziaria.
Tra le materie già previste, come diritti reali, condominio, divisioni ereditarie, locazioni e contratti assicurativi, bancari e finanziari, si aggiungono, a seguito del D.Lgs. 216/2024:
La normativa offre alle parti la possibilità di avvalersi di un legale di fiducia per tutta la durata del procedimento, garantendo così una tutela più efficace dei loro interessi.
Oltre alle materie già citate, l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 include anche controversie relative a:
Questi ambiti, strettamente connessi al recupero crediti, richiedono il ricorso obbligatorio a un organismo di mediazione prima di poter avviare un’azione giudiziaria.
In concreto, l’obbligatorietà della mediazione si applica, ad esempio, nel caso di mutui non pagati, di mancato rimborso di prestiti o di crediti derivanti da polizze assicurative.
Tuttavia, tale obbligo si riferisce esclusivamente al giudizio ordinario di cognizione e non si applica durante la fase del ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che la controparte non presenti opposizione. In quest’ultimo caso, la mediazione diventa necessaria prima che il giudice possa pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione.
Ai sensi dell’art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, quando l’azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
La mediazione obbligatoria si applica anche quando il credito è legato a rapporti di locazione o comodato, che spesso comportano mancati pagamenti da parte del conduttore o del comodatario.
Inoltre, la mediazione si rivela particolarmente utile quando è necessario gestire situazioni delicate, come il mantenimento delle relazioni commerciali tra le parti. Questo strumento permette infatti di preservare il rapporto tra creditore e debitore, che potrebbe essere compromesso da un contenzioso giudiziario prolungato.
La procedura di mediazione si articola in tre fasi principali:
1. Il procedimento di mediazione si avvia con la presentazione di un’istanza da parte della parte interessata presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Successivamente, l’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve svolgersi entro un termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. In questa fase preliminare, viene inviata una comunicazione ufficiale alle parti, nella quale sono specificati il nome del mediatore e la data del primo incontro. Durante questo primo appuntamento, il mediatore verifica la possibilità di avviare una negoziazione concreta e, qualora entrambe le parti lo ritengano opportuno, si pianificano eventuali incontri successivi per approfondire la questione.
2. La fase negoziale rappresenta il cuore del procedimento di mediazione. Qui le parti, eventualmente assistite dai propri legali, hanno l’opportunità di esporre le rispettive posizioni e di esplorare soluzioni condivise con il supporto attivo del mediatore. Il ruolo del mediatore è centrale: la sua funzione non è solo quella di facilitare il dialogo, ma, qualora richiesto congiuntamente dalle parti e in presenza di sufficienti elementi di valutazione, egli può formulare una proposta di conciliazione. Questa proposta, che prende il nome di “proposta del mediatore”, deve essere valutata dalle parti entro un termine di sette giorni, come previsto dagli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 28/2010. Durante questa fase, il mediatore si adopera affinché la negoziazione si svolga in un clima costruttivo, con l’obiettivo di individuare soluzioni vantaggiose per entrambe le parti.
3. La procedura si conclude con due possibili esiti:
Nei casi di mediazione obbligatoria, il verbale negativo assolve comunque alla condizione di procedibilità, consentendo alle parti di intraprendere il contenzioso giudiziario.
L’art. 12 del già citato D.Lgs. 28/2010, disciplina l’efficacia esecutiva e l’esecuzione dell’accordo di mediazione.
Laddove l’accordo sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, esso costituisce titolo esecutivo per:
L’accordo sottoscritto in tali termini può essere eseguito direttamente, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali, configurandosi come un documento con piena efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Laddove invece l’accordo non sia sottoscritto dagli avvocati, la parte interessata ad ottenere l’efficacia esecutiva dovrebbe fare istanza al presidente del tribunale per chiedere l’omologazione dell’accordo allegato al verbale di mediazione.
In tal caso, l’omologazione rappresenta un passaggio essenziale affinché l’accordo possa essere eseguito. Questa procedura richiede una valutazione formale dell’accordo da parte del tribunale, il quale verifica l’osservanza dei requisiti legali e, in particolare, la non contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico.