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La Cassazione, con la recente ordinanza n. 85/2024, si è espressa significativamente sulla questione della maternità surrogata in Italia, stabilendo criteri chiari sulla trascrivibilità degli atti di nascita e l’approccio da adottare in tali casi.
La decisione è stata presa a seguito di una controversia che vedeva coinvolti due coniugi che avevano cercato di ottenere la rettifica dell’atto di nascita dei loro due figli, nati tramite maternità surrogata all’estero.
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La controversia legale che ha portato alla recente decisione degli Ermellini rappresenta un caso emblematico che si snoda tra le intricate questioni della genitorialità, della maternità surrogata e della trascrizione degli atti di nascita stranieri in Italia. Nel centro di questa complessa vicenda vi sono i Sig.ri A e B, coppia sposatasi a New York nel 2013.
Nel 2017, i due coniugi hanno cercato di farsi riconoscere come genitori di due bambini nati attraverso l’utilizzo di materiale genetico proveniente dal Sig. A. L’atto di nascita dei bambini, trascritto in Italia, indicava il Sig. A come il genitore principale e il Sig. B come secondo genitore.
La situazione è divenuta oggetto di un’accesa diatriba legale e ha sollevato una serie di complesse questioni giuridiche che necessitavano di una risposta definitiva. In particolare, il caso ha posto in evidenza l’importante questione di come dovrebbero essere trattati tali questioni, considerando sia la tutela dei diritti dei genitori intenzionali sia la necessità di rispettare i principi dell’ordine pubblico internazionale e la dignità della donna coinvolta nel processo di maternità surrogata.
Questo caso ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di una chiara normativa volta a gestire i casi di maternità surrogata praticata all’estero.
Inizialmente, il Sindaco del Comune di Trapani, in qualità di Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, aveva respinto la richiesta di rettifica dell’atto di nascita dei due bambini. Tuttavia, il Tribunale di Trapani aveva successivamente accolto l’opposizione presentata dai coniugi – indicati nell’atto di nascita estero come genitori – a questo diniego e aveva ordinato il riconoscimento dei Sig.ri A e B come genitori legittimi.
Tuttavia, la Corte di Appello di Palermo seguiva una direzione opposta, ribaltando la decisione del Tribunale e accogliendo il reclamo presentato dal Sindaco di Trapani.
Tale scenario ha fatto emergere ulteriori incertezze sulla genitorialità dei bambini e ha generato un conflitto giuridico complesso che richiedeva una risoluzione definitiva.
La Legge numero 40 del 2004 regola il campo della procreazione medicalmente assistita (PMA). Conformemente a questa normativa, possono accedere a tali procedure soltanto le coppie sterili o infertili, che siano maggiorenni e in età potenzialmente fertile, di sessi diversi e conviventi o coniugate.
Va sottolineato che l’articolo 12, comma 6, di questa legge vieta la maternità surrogata. Questa pratica coinvolge una donna che decide di portare a termine una gravidanza per conto di terzi che, per varie ragioni, non sono in grado di concepire. In conformità con la legge italiana, questa forma di procreazione è considerata un reato, spingendo le coppie interessate a tale metodologie a recarsi all’estero.
La questione cruciale riguarda poi il riconoscimento legale del figlio nato da madre surrogata, qualora questa pratica sia stata effettuata, in quanto lecitamente prevista, in un altro Paese. Tale riconoscimento dovrebbe avvenire attraverso la trascrizione dell’atto di nascita. Ma la validità di questo atto di nascita è riconosciuta anche in Italia?
È questa la domanda alla quale la Corte di Cassazione è chiamata a rispondere.
La decisione della Cassazione italiana in merito al caso di specie rappresenta un tentativo di delineare i contorni legali delle questioni legate alla genitorialità e alla maternità surrogata nel contesto italiano.
La Cassazione, nella recente ordinanza, ha ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella precedente pronuncia n. 38162/2022, ove veniva previsto che l’originario atto di nascita che indica il genitore di intenzione come genitore del bambino, insieme al padre biologico, non può essere automaticamente trascritto in Italia, anche se emesso all’estero in conformità alla “lex loci“.
Nella sua decisione la Cassazione conferma l’approccio italiano alla maternità surrogata, ribadendo l’importanza di proteggere la dignità della donna coinvolta nel processo surrogato, oltre a garantire il rispetto dell’ordine pubblico internazionale. Pertanto, la decisione della Cassazione ha chiarito che in Italia, non è automaticamente trascrivibile un provvedimento giurisdizionale straniero che riconosce la genitorialità in casi di maternità surrogata. Tuttavia, viene riaffermato il diritto del minore a essere riconosciuto giuridicamente come figlio del genitore d’intenzione attraverso l’adozione. Questa decisione riflette l’importanza di bilanciare la tutela dei principi dell’ordine pubblico internazionale con il riconoscimento del legame affettivo tra il genitore di intenzione e il minore.
Margherita Manca