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Mantenimento del minore: le linee guida della Cassazione sul riparto delle spese straordinarie.

Pubblicato in: Famiglia
di Lorenzo Franzè
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La recente Ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024 emanata dalla Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta nel trattamento delle spese straordinarie nel contesto del mantenimento dei figli in costanza di separazione o divorzio.

Il rimborso delle “spese straordinarie” per il mantenimento del figlio minorenne.

La vicenda trova origine nella separazione consensuale tra i coniugi e nelle conseguenti questioni legate al mantenimento del loro figlio minorenne. In seguito al divorzio, formalizzato con la sentenza che confermava le disposizioni concordate precedentemente senza alcuna menzione delle spese straordinarie, la madre ha intrapreso azioni legali per ottenere il rimborso della metà delle spese ritenute straordinarie, come quelle scolastiche e universitarie, sostenute per il figlio senza un previo accordo con il padre.

Dopo una sentenza favorevole alla madre da parte del Tribunale di Taranto, il padre ha proposto appello, portando al superamento della decisione iniziale. La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto tali spese prevedibili e non straordinarie, considerando la situazione socio-economica della famiglia. La decisione ha sollevato questioni cruciali sulla natura e la prevedibilità delle spese legate al mantenimento dei figli in contesti familiari benestanti.

L’Ordinanza 7169/2024 della Corte di Cassazione ha rappresentato un momento decisivo, ponendo l’accento sulla necessità di una distinzione chiara tra spese ordinarie e straordinarie e sull’importanza dell’imprevedibilità e della non programmabilità di queste ultime al momento della definizione dell’assegno di mantenimento.

Come distinguere “spese ordinarie” e “spese straordinarie”?

Gli Ermellini, infatti, attraverso Ordinanza 7169/2024 della Corte di Cassazione, hanno sottolineato come “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno”.

L’Ordinanza 7169/2024 della Corte di Cassazione ha chiarito con precisione la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, enfatizzando l’importanza dell’imprevedibilità e della non programmabilità di queste ultime nel momento della definizione dell’assegno di mantenimento. Secondo la Corte, per qualificarsi come straordinarie, le spese devono essere:

  1. Non prevedibili al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento (ad esempio, spese mediche impreviste come interventi chirurgici non urgenti o trattamenti specialistici non routinari).
  2. Non programmabili (come viaggi di istruzione speciali o partecipazione a programmi di scambio internazionale che non erano stati considerati precedentemente).
  3. Di rilevante entità economica che, se sostenute autonomamente da un genitore, potrebbero violare il principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. (Esempi includono l’acquisto di strumenti musicali professionali per un figlio che si distingue in tali studi, o costi elevati associati a stage formativi specializzati all’estero).

Questa pronuncia ha quindi impostato un criterio basato sull’attualità e concretezza delle esigenze del minore, richiedendo una valutazione caso per caso per determinare la natura delle spese. 

La Corte ha sottolineato che tali spese, per essere classificate come straordinarie, non devono essere solamente ingenti, ma devono emergere come necessità improvvise e non prevedibili, che vanno oltre il normale tenore di vita prevedibile dal contesto socio-economico della famiglia.

Come agire per ottenere il rimborso delle spese straordinarie?

La Corte, dunque, ha chiarito che le spese straordinarie si caratterizzano per la loro imprevedibilità, rilevanza e imponderabilità, aspetti che le distinguono dalle spese ordinarie, integrate nell’assegno di mantenimento.  Tale interpretazione invita a una valutazione attenta delle circostanze individuali e del contesto familiare, evidenziando che anche in famiglie di elevato livello socio-economico possono sorgere esigenze imprevedibili e non quantificabili a priori.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione apre la strada a un approccio più flessibile e personalizzato nella gestione delle spese per il mantenimento dei figli, sottolineando l’importanza di considerare le specificità e le evoluzioni nella vita dei minori. Questo orientamento potrebbe influenzare significativamente le decisioni future, garantendo che il mantenimento rifletta adeguatamente le esigenze reali dei figli nel contesto di una separazione o divorzio.

Nel contesto dell’affido, in ogni caso, la comunicazione e la concertazione tra i genitori sono sempre elementi indispensabili per la gestione delle spese straordinarie. Tuttavia, segnaliamo di seguito, le modalità consigliate per una corretta richiesta di rimborso al coniuge in ipotesi di spese straordinarie:

  • Mantenere sempre una documentazione dettagliata e completa per tutte le spese sostenute è essenziale (questo include ricevute e fatture che attestino la natura imprevista e non programmabile delle spese);
  • Prima di impegnarsi in spese significative, se possibile, è consigliabile che il genitore proponente discuta con l’altro genitore l’opportunità e la necessità delle spese (questo approccio facilita la condivisione delle responsabilità finanziarie e promuove un accordo mutuo che rispetti il principio di proporzionalità e il tenore di vita del minore);
  • In caso di disaccordo apparentemente insanabile e di spese molto ingenti, il genitore che intende sostenere la spesa dovrebbe tentare di raggiungere un accordo formale, possibilmente con l’assistenza di legali e/o mediatori familiari. Se questo tentativo non dovesse portare a una soluzione condivisa, è importante documentare questi sforzi come prova della volontà di gestire le questioni amministrative in modo collaborativo.

Se non si raggiunge alcun accordo e/o la spesa è stata comunque sostenuta, può essere necessario avviare un’azione legale.

La richiesta di rimborso dovrebbe essere presentata con una dettagliata esposizione delle ragioni che hanno reso la spesa indispensabile e urgente, supportata da adeguata documentazione probante. Il giudice esaminerà la documentazione fornita, le comunicazioni tra i genitori, e l’effettivo tentativo di accordo, valutando se le spese rispettano i criteri di straordinarietà come definiti dalla recente giurisprudenza (per avere alcuni spunti pratico-applicativi si v. comunque il protocollo d’intesa del Tribunale di Torino risalente al 15 marzo 2016). 

Sarà sempre fondamentale dimostrare che ogni genitore abbia agito nell’interesse superiore del minore, mantenendo un equilibrio tra le esigenze del figlio e le capacità finanziarie di entrambi i genitori.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 13 Aprile 2024

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Lorenzo Franzè

Avvocato attivo nell'area del diritto civile, appassionato in diritto di famiglia. Laureato a pieni voti assoluti e lode presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 2020. Premiato come miglior laureato dell'anno accademico 2019-2020.
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