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L’ex agente può portare via i clienti alla compagnia? [Trib. Catania, sent. 1512/2024]

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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La sentenza del Tribunale di Catania n. 1512/2024 affronta il caso di sottrazione della lista dei clienti da parte di ex agenti assicurativi, mettendo in evidenza l’importanza della protezione dei segreti commerciali e le possibili implicazioni della concorrenza sleale.

Qual è il contesto della sottrazione di clienti?

Il caso in esame riguarda una sofisticata operazione di storno di clienti condotta da ex agenti assicurativi. Questi agenti, dopo aver cessato il loro rapporto con la precedente compagnia assicurativa, avevano utilizzato un database contenente 2097 polizze assicurative per sviare 1731 clienti verso una nuova compagnia. Rappresentando l’82,36% del totale delle polizze nel database originario, la fattispecie lesiva è ovviamente molto rilevante. 

La migrazione era stata facilitata tramite l’uso di moduli di disdetta prestampati, inviati in modo coordinato, spesso compilati con la stessa grafia e spediti dallo stesso ufficio postale. Questo modus operandi aveva evidenziato una certa pianificazione e sistematicità finalizzata ad ottenere un massiccio esodo di clienti.

Per raccogliere prove della violazione, su richiesta dei legali della compagnia assicurativa, il Tribunale ha autorizzato una descrizione a sorpresa presso le sedi degli ex agenti (per approfondire si v. “Il caso del dipendente che sottrae informazioni aziendali riservate”). Questa operazione, eseguita con l’ausilio di un ufficiale giudiziario e un consulente tecnico, ha permesso di analizzare computer e supporti informatici, nonché documentazione cartacea. 

I risultati hanno rivelato l’uso illecito delle informazioni riservate, evidenziando duplicazioni degli elenchi di clienti e altre prove tangibili dell’attività illecita. In particolare, durante l’analisi, è emerso addirittura che gli ex agenti avevano invertito le ultime due o tre cifre del numero di telefono dei contatti dei clienti, rendendo difficile per la compagnia originaria contattare gli assicurati per proporre soluzioni di mantenimento delle polizze. Questa scoperta ha ulteriormente sottolineato la premeditazione e l’intento di ostacolare la comunicazione tra la compagnia e i suoi clienti.

Quali sono le conseguenze legali per gli ex agenti?

Le conseguenze legali per gli ex agenti assicurativi coinvolti nel caso di sottrazione dei clienti sono state significative. La sentenza del Tribunale di Catania ha comportato diverse misure e sanzioni.

In primo luogo, i convenuti sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni, per oltre 40 mila euro, causati alle compagnie assicurative. Questo implica che ogni agente coinvolto nella violazione è responsabile per l’intero importo del danno stabilito. In tal modo, le compagnie assicurative possono richiedere il risarcimento completo a qualsiasi degli agenti, senza dover avviare azioni legali separate contro ciascuno di essi. Questo tipo di responsabilità è comune nei casi di danni derivanti da azioni illecite compiute congiuntamente da più individui.

Vale la pena di ricordare, comunque, che la sottrazione di informazioni aziendali riservate può avere anche conseguenze penali. Per approfondire tale argomento, si v.  “know-how e informazioni aziendali: il caso del dipendente infedele”.

In questo caso, il Tribunale ha inoltre proceduto alla quantificazione del danno, stabilendo che il comportamento degli ex agenti aveva causato un danno economico diretto alle compagnie assicurative. La quantificazione è stata determinata attraverso l’analisi delle polizze assicurative stornate e il calcolo dei mancati guadagni derivanti da tali polizze. È stata anche valutata l’incidenza dell’attività di storno sul mercato e la perdita di fiducia dei clienti, elementi che hanno ulteriormente incrementato l’ammontare del risarcimento.

Infine, oltre al risarcimento dei danni, il Tribunale ha imposto misure cautelari e preventive, tra cui l’inibitoria con penali in capo agli ex agenti di utilizzare le informazioni riservate acquisite illecitamente.

Gli agenti assicurativi possono portare con sé la clientela della compagnia?

La sentenza del Tribunale di Catania del 22 marzo 2024 ha chiarito che gli agenti assicurativi non possono portare con sé la clientela delle compagnie assicurative al termine del loro mandato. Questo principio si basa sul fatto che le informazioni relative ai clienti e alle polizze assicurative appartengono al patrimonio aziendale della compagnia e sono considerate segreti commerciali protetti dalla legge. In particolare, le informazioni sui clienti sono tutelate dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, che vietano l’uso non autorizzato di tali dati da parte degli ex agenti.

La sentenza ha anche affrontato la questione delle capacità mnemoniche degli ex agenti, stabilendo che la mera conoscenza personale dei clienti, acquisita durante l’attività lavorativa, non giustifica né legittima l’utilizzo delle informazioni commerciali della ex compagnia assicurativa. Sebbene sia naturale che un agente sviluppi una relazione personale con i clienti, ciò non gli conferisce il diritto di utilizzare le informazioni contrattuali dei clienti per proprio vantaggio o per quello di una nuova compagnia, una volta cessato il rapporto con la compagnia originaria.

In conclusione, il tribunale di Catania ha affermato che qualsiasi tentativo da parte degli ex agenti di utilizzare le informazioni acquisite sul lavoro per sviare sistematicamente i clienti verso nuove compagnie rappresenta una chiara violazione delle norme sulla concorrenza sleale, specificamente citando l’articolo 2598, comma 3 del Codice Civile. La capacità dell’agente di ricordare i dettagli dei clienti non attenua la responsabilità di proteggere la riservatezza e l’esclusività delle informazioni appartenenti alla compagnia assicurativa originaria.

Ci sono precedenti analoghi a questo caso?

Il Tribunale di Catania, nella sentenza del 22 marzo 2024, ha affrontato la questione della sottrazione di clienti da parte di ex agenti assicurativi, citando diversi precedenti giurisprudenziali rilevanti. In particolare, l’orientamento del tribunale si allinea con quello stabilito dalla Corte di Cassazione e altri tribunali italiani, che hanno affrontato casi simili di concorrenza sleale e violazione di segreti commerciali.

Il Tribunale di Catania ha sottolineato che le informazioni relative ai clienti e alle polizze assicurative costituiscono segreti commerciali tutelati dal Codice della Proprietà Industriale (artt. 98 e 99). Questi dati appartengono alla compagnia assicurativa e non possono essere utilizzati dagli ex agenti per sviare i clienti verso una nuova compagnia.

La Suprema Corte – sentenza n. 13528 del 17 maggio 2023 – ha affermato che, alla cessazione del rapporto agenziale, l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, che rimane di proprietà dell’impresa preponente. Questo principio è stato ribadito anche nella sentenza n. 1286 del 24 gennaio 2006, confermando che il portafoglio clienti è parte integrante del patrimonio aziendale della compagnia assicurativa.

Inoltre, il Tribunale di Milano, con le sentenze n. 3958/14 e n. 6579/14, aveva affrontato casi analoghi in cui ex agenti avevano utilizzato le informazioni commerciali apprese durante il loro mandato per sviare la clientela verso nuovi datori di lavoro. I giudici avevano riconosciuto che, sebbene un ex agente possa ricordare i clienti con cui ha avuto interazioni dirette, ciò non gli concede il diritto di sfruttare le informazioni commerciali dettagliate acquisite durante il suo incarico (per approfondire: “know-how e informazioni aziendali: il caso del dipendente infedele”).

Sebbene nel caso affrontato dal Tribunale di Catania l’illecito risulti piuttosto lampante, non sempre è così nella prassi. La linea di demarcazione tra l’utilizzo lecito e illecito delle informazioni commerciali può essere sottile. In molti casi, la difficoltà risiede nel dimostrare che l’ex agente ha effettivamente utilizzato informazioni riservate per sviare i clienti, piuttosto che aver semplicemente sfruttato le relazioni personali costruite durante il rapporto di lavoro. La giurisprudenza, dunque, richiede una valutazione attenta delle circostanze specifiche di ogni caso per determinare se vi sia stata una violazione dei principi di correttezza e lealtà professionale. Del resto, ogni cliente sarebbe astrattamente libero di scegliere l’agente e la compagnia che preferisce, ma ciò che è stato sanzionato è la condotta sleale degli ex agenti.

In conclusione, il caso del Tribunale di Catania si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che tutela i segreti commerciali e reprime gli atti di concorrenza sleale, pur riconoscendo le complessità e le sfumature della prassi operativa nel settore assicurativo.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2024
Ultimo aggiornamento: 26 Giugno 2024

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Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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