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Le sanzioni previste in caso di lavoro irregolare (e come denunciarlo)

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Debora Teruggia
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Il lavoro irregolare, meglio conosciuto come “lavoro nero”, rappresenta un impiego sconosciuto alle autorità e quindi potenzialmente privo di tutele per il lavoratore. Il PNNR 4 (D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024) ha aumentato le sanzioni per i datori di lavoro che impiegano personale irregolare, prevedendo multe fino a 46.800 euro per lavoratore e ulteriori aumenti in caso di recidiva o di coinvolgimento di minori e stranieri senza permesso. Nell’articolo vediamo di cosa si tratta, cosa rischia il datore di lavoro e come può difendersi il lavoratore.

Introduzione: il lavoro irregolare

Il lavoro nero, detto anche irregolare o sommerso, si riferisce a qualsiasi attività lavorativa svolta senza regolare contratto di lavoro e senza le dovute comunicazioni agli enti previdenziali e fiscali. 

Questo tipo di impiego è completamente sconosciuto alle autorità e, quindi, privo di qualsiasi tutela per il lavoratore. 

Il termine “lavoro grigio” si riferisce invece a una forma di occupazione che si trova a metà strada tra il lavoro regolare (contrattualizzato e legalmente riconosciuto) e il lavoro nero (completamente non dichiarato e illegale). In altre parole, il lavoro grigio è un’occupazione che viene parzialmente dichiarata, con alcune parti delle prestazioni lavorative che potrebbero essere registrate e altre no.

La ratio del contrasto al lavoro irregolare (nero o grigio che sia) risiede nella necessità di garantire la protezione dei diritti dei lavoratori e di assicurare la corretta contribuzione al sistema previdenziale e fiscale. Certamente il lavoro nero danneggia il singolo lavoratore che si trova privo di qualsiasi tutela, ma lo è anche per tutti i cittadini: comportando un mancato e scorretto gettito fiscale, danneggia così le finanze pubbliche e il sistema di welfare. 

Lavoratore: come denunciare il lavoro irregolare

Chiunque può denunciare il lavoro nero, inclusi i lavoratori stessi, i rappresentanti sindacali e chiunque fosse interessato a segnalare irregolarità  attraverso diversi canali come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il cittadino interessato può presentare una richiesta di ispezione (RI) al fine di attivare i controlli, fornendo una dettagliata spiegazione dei fatti e delle prove a sostegno.

Se durante il controllo viene accertata la presenza di lavoratori irregolari, l’INL procede con la contestazione immediata delle violazioni e la notifica del verbale di accertamento con le sanzioni al datore di lavoro, che sarà quindi obbligato a regolarizzare la posizione lavorativa e a pagare le sanzioni previste.

Tuttavia, non sempre il processo si svolge senza intoppi. Spesso i datori di lavoro pagano le sanzioni ma non completano la regolarizzazione della posizione lavorativa. In tali casi, è necessario rivolgersi a uno studio legale specializzato per assicurarsi che:

  1. il datore abbia versato regolarmente i contributi previdenziali e, quindi, denunciare l’omesso versamento,
  2. richiedere il pagamento delle retribuzioni per il periodo di lavoro in nero, calcolate sulla base dei contratti collettivi nazionali (CCNL) applicabili, 
  3. e verificare se si ha diritto a ulteriori forme di risarcimento o indennità per i danni subiti a causa del lavoro irregolare.

In ogni caso, prima di inoltrare una richiesta formale di ispezione, corredata da prove e da una spiegazione dettagliata della situazione lavorativa, è consigliabile inviare al datore di lavoro, tramite raccomandata A/R, un atto formale di messa in mora, con cui si intima la regolarizzazione contrattuale e contributiva e il pagamento di quanto spettante.

Datore di lavoro: le sanzioni applicabili in seguito al nuovo PNNR 4 (D.L. 19/2024)

Il decreto PNRR 4 ha incrementato le sanzioni applicabili nei casi in cui un datore di lavoro impieghi personale senza effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoro nero). 

Aderendo ai più recenti orientamenti della Cassazione (v. sent. n. 10746/2023, n. 35978/2021, n. 25037/2020), l’Ispettorato, nella sua nota n. 1156 del 2024, ha riscontrato che l’impiego di personale subordinato senza preventiva comunicazione presso il Centro per l’Impiego – che, ricordiamo, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto – integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti

L’illecito, dunque, si considera consumato nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro e si integra quando il rapporto presenta i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.

Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono applicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) durante le ispezioni. Se durante un controllo viene accertata la presenza di lavoratori irregolari, l’INL procede con la contestazione immediata delle violazioni e la notifica del verbale di accertamento con le sanzioni al datore di lavoro che variano in base alla durata dell’impiego irregolare:

  • Fino a 30 giorni di lavoro irregolare: da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore.
  • Da 31 a 60 giorni di lavoro irregolare: da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore.
  • Oltre 60 giorni di lavoro irregolare: fino a 46.800 euro per ogni lavoratore.

Sono previsti aumenti delle sanzioni pari al 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa, beneficiari del reddito di cittadinanza o dell’assegno di inclusione. In casi gravi, come il coinvolgimento di minori o lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, il datore di lavoro potrebbe affrontare sanzioni penali.

In aggiunta, la sanzione prevista per i pagamenti non eseguiti tramite strumenti tracciabili può sommarsi alla maxisanzione per lavoro irregolare. Il datore di lavoro rischia anche importanti effetti collaterali quali la sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre al fatto che il lavoratore potrebbe intentare causa per ottenere il risarcimento del danno o differenze retributive e/o gli straordinari non pagati. 

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a versare i contributi previdenziali e assicurativi non pagati per il periodo di lavoro in nero.

Attenzione alla recidiva! Ove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di provvedimenti definitivi amministrativi o penali per i medesimi illeciti, le sanzioni sono aumentate fino al 60%! Ai fini della recidiva, è necessario accertare che:

  • Il destinatario delle sanzioni sia la stessa persona fisica che ha commesso le violazioni all’interno della stessa impresa. Non si ha recidiva se le violazioni sono commesse da soggetti diversi anche se appartenenti alla stessa persona giuridica, o se lo stesso individuo commette violazioni per conto di persone giuridiche diverse.

Il trasgressore deve essere stato sanzionato con provvedimenti divenuti definitivi nei tre anni precedenti al nuovo illecito. Il periodo triennale si riferisce sia alla data della commissione dell’illecito sia alla data del suo accertamento definitivo.

Datore di lavoro: come regolarizzare la posizione

Il datore di lavoro, per evitare la maxisanzione e beneficiare della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, può regolarizzare la posizione.

Questa procedura, oltre a essere soggetta a termini rigorosi, è possibile solo a determinate condizioni. Pertanto, è fortemente consigliato farsi assistere da un avvocato specializzato per garantire il corretto adempimento entro i termini stabiliti.

La regolarizzazione richiesta dalla legge può avvenire mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, laddove ne ricorrano i presupposti, attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, sarà necessario dimostrare il pagamento dei contributi e dei premi correlati, nonché delle sanzioni. 

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 9 Agosto 2024

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Debora Teruggia

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.
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