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Le principali modifiche al Codice della Proprietà Industriale

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Il panorama della proprietà industriale italiana ha visto l’introduzione di alcuni significativi cambiamenti con l’approvazione definitiva della Legge 24 luglio 2023, n. 102. L’intento primario di queste modifiche è triplice: rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca nazionali, promuovere attivamente l’utilizzo della proprietà industriale e, infine, rendere più snelle e intuitive le procedure amministrative per la tutela dei diritti di proprietà industriale. 

In questo articolo:

Vietato registrare, come marchi, segni evocativi di indicazioni geografiche o di origine

Le novità apportate nell’ambito della tutela dei marchi sono sostanziali e intese a garantire una maggiore protezione agli interessi dei titolari. 

Una delle principali modifiche riguarda l’articolo 14, comma 1, lett. b), relativamente alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Con la nuova legge, diventa proibito registrare “i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte”. 

Questo garantisce una difesa all’eredità e alla reputazione dei prodotti regionali, proteggendoli da possibili imitazioni o utilizzazioni improprie.

Inoltre, se qualcuno tenta di registrare indebitamente un’indicazione geografica o una denominazione di origine, ai sensi della medesima norma, paragrafo successivo, ora è possibile avviare una procedura di opposizione, anche in assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto.

Protezione temporanea e priorità per i design esposti in fiere

La novità principale riguarda i disegni e modelli esposti in fiere, sia nazionali che internazionali; con l’introduzione dell’articolo 34-bis, essi godranno ora di una protezione temporanea e godranno di tutela fin dal momento della loro esposizione. 

L’articolo prevede che “Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione”.

Questa protezione consente di far risalire la tutela giuridica al giorno dell’esposizione in fiera, garantendo così che i creatori non perdano i requisiti di novità e individualità necessari per la registrabilità dei loro disegni o modelli. 

Questo cambiamento è di fondamentale importanza, poiché offre sicurezza alle imprese e ai designer che presentano le loro opere al pubblico, assicurando che la divulgazione in un contesto fieristico non pregiudichi i loro diritti.

Nuove regole sulla titolarità dei brevetti universitari

La revisione del Codice della Proprietà Industriale porta con sé alcune modifiche significative, in particolare per quanto riguarda la titolarità delle invenzioni realizzate in ambito universitario.

Tradizionalmente, se un ricercatore universitario ideava un’invenzione, i diritti sul brevetto erano suoi. Questa scelta era motivata dal desiderio di valorizzare l’individualità e la creatività del singolo.

Ma le cose, ora, hanno subito un cambio di rotta. Considerando che le università investono notevolmente in ricerche, fornendo risorse e strumenti avanzati, la normativa ha evoluto il suo approccio. Stando al nuovo articolo 65, se un ricercatore inventa qualcosa mentre lavora per un’università o un ente di ricerca, i diritti sul brevetto spetteranno all’istituzione. Il ricercatore, però, verrà sempre citato come autore.

Questo cambio di direzione sottolinea quanto le università e gli enti di ricerca siano fondamentali nel campo dell’innovazione. Assegnando a loro i diritti sui brevetti, si assicura che possano reinvestire eventuali guadagni in ulteriori ricerche.

Ciò premesso, precisiamo che se l’università o l’ente pubblico decide di non brevettare entro sei mesi dalla comunicazione dell’inventore, quest’ultimo avrà la possibilità di depositare la domanda a proprio nome. Questo al fine di garantire un equilibrio tra gli interessi delle istituzioni e la tutela dei diritti degli inventori.

Procedimenti amministrativi semplificati e più rapidi

La procedura di deposito e la possibilità di presentare ricorso sono aspetti fondamentali del sistema di protezione della proprietà intellettuale. L’efficienza e la chiarezza in queste fasi sono essenziali per garantire che i diritti dei richiedenti siano salvaguardati in modo appropriato. Le nuove modifiche apportate al Codice della proprietà industriale introducono cambiamenti sostanziali in queste fasi.

Con riferimento alla procedura di deposito, l’art. 147 è stato modificato al fine di introdurre nuovi metodi digitali per semplificare e accelerare il processo. Questi metodi sono stati sviluppati in risposta alle crescenti esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, dove l’efficienza e la velocità sono essenziali. Gli utenti possono ora usufruire di una piattaforma online più intuitiva per il deposito delle domande, riducendo la burocrazia e facilitando l’intero processo. Inoltre, questa trasformazione digitale garantisce anche maggiore trasparenza, permettendo ai richiedenti di monitorare lo stato della loro domanda in tempo reale.

Passando ai procedimenti di nullità e decadenza, l’articolo 184-quater ha introdotto procedure più dettagliate e criteri chiari su come e quando avviare tali procedimenti. Inoltre, le parti interessate hanno ora a disposizione meccanismi di mediazione per risolvere le controversie in maniera amichevole, evitando lunghi e costosi processi legali.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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