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Ad uno studio legale che si occupa di proprietà intellettuale capita che molti clienti chiedano come si fanno le note per diritti d’autore. Ecco qui la risposta in pochi paragrafi:
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Con “diritti d’autore” intendiamo i compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industriali e processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (es. royalties). Ma come si fanno le note per incassare questi diritti? Di cosa parliamo esattamente?
Ad esempio, le royalties riguardano i diritti sulla vendita dei libri di cui sono autore, dei software che ho creato, di app per cellulari, opere letterarie o artistiche, opere musicali, fotografie, articoli scritti per giornali o riviste… il campo è davvero molto ampio.
Se sono percepiti dall’autore o inventore e non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, sono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.
Che vuol dire? Che non devo aprire la partita IVA per ricevere il compenso per la concessione dell’utilizzo delle mie opere.
Il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto pari al 20% dell’importo percepito ridotto del 25%. La riduzione dell’imponibile possiamo considerarla una deduzione forfettaria dei costi sostenuti per produrre il reddito.
Qui il facsimile nota-diritti-autore-sup-35
Se il compenso è percepito da un soggetto di età inferiore a 35 anni, la riduzione dell’imponibile è pari al 40%.
Qui il facsimile nota-diritti-autore-inf-35
Nel caso in cui a percepire le royalties non sia l’autore o l’inventore bensì un terzo soggetto che ha acquistato i diritti dall’autore o li ha ereditati, il compenso non è più un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ma un reddito diverso e la riduzione dell’imponibile non si applica: la ritenuta viene calcolata sull’intero importo percepito.
Qui il facsimile nota-diritti-non-autore
I casi sopra esposti si riferiscono note per i diritti d’autore di percettori del reddito residenti in Italia.
Se invece il percettore è residente all’estero, la “regola base” prevede una ritenuta a titolo di imposta pari al 30% del compenso percepito. Le convenzioni internazionali possono stabilire, caso per caso, delle percentuali diverse. In tal caso è necessario fare richiesta di esonero o riduzione.