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Lavoratore “Chatta” sui social in orario di lavoro: si può licenziare?

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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I social network sono entrati a far parte della nostra vita, tanto che accedervi può definirsi oramai un’abitudine quotidiana. Si accede per vedere foto e notizie dei propri amici e conoscenti … tuttavia il suo utilizzo può avere conseguenze letali. In casi estremi anche il licenziamento.

Fino a che punto è legittimo dare una sbirciata sui social anche durante il lavoro?

I Limiti del potere di controllo da parte del datore di lavoro

Il lavoratore ha dalla sua parte lo statuto dei lavoratori che all’art. 4 (L. 300/70) prevede che:

gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • per la sicurezza del lavoro;
  • e per la tutela del patrimonio aziendale.

Possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali

Questo significa che  il lavoratore non può essere spiato senza saperlo. Inoltre, egli gode anche di tutele più ampie. In primis, la tutela della propria dignità e riservatezza.

La normativa prevede un divieto rigoroso di controlli lesivi dei diritti inviolabili oltre al tendenziale sfavore per ogni tipo di controllo, divieto attenuato solo in presenza di determinate condizioni.

Tutela rafforzata per via del rispetto della privacy?

Il Garante della Privacy è intervenuto sul punto chiarendo che sono ammessi determinati controlli “mirati” quando servono a verificare l’effettivo/corretto adempimento della prestazione lavorativa. Essi devono comunque rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori (oltre a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali).

Il datore dovrà, tra l’altro, rendere la dovuta informativa al lavoratore in merito al trattamento dei suoi dati. Anche quando esso è correlato all’attività di verifica e controllo.

A volte però queste garanzie non sono sufficienti. Ecco cosa è successo ad una dipendete che ha utilizzato eccessivamente i social network.

Legittimo il licenziamento del lavoratore troppo “social”: la decisione

Una sentenza della Cassazione emessa nei giorni scorsi (3133/2019) ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che accede ai social network con troppa assiduità. Ciò perché sottrae preziose ore di lavoro alle attività aziendali oltre ad utilizzare il computer o altri dispositivi aziendali per uso privato.

La Suprema Corte ha in sintesi stabilito che se i controlli difensivi “occulti” vengono svolti dal datore di lavoro, anche mediante l’utilizzo di mezzi non convenzionali o ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, essi possono essere considerati legittimi se diretti all’accertamento di comportamenti illeciti.

Ovviamente la situazione va analizzata caso per caso. La violazione è ritenuta grave solo quando il datore di lavoro dimostra che il tempo trascorso sui social network è cospicuo e condiziona massicciamente lo svolgimento dell’’attività lavorativa. A questo scopo il datore può controllare – sempre secondo la Cassazione – la cronologia della navigazione su internet e stamparla, senza per questo ledere la privacy del lavoratore, il quale non si può opporre.

Nel caso specifico su cui la Cassazione si è espressa con questa sentenza gli accessi a internet erano circa 6 mila in un lasso di tempi di 18 mesi, tra questi 4.500 accessi effettuati su uno dei più famosi social nertwork: una media circa 16 accessi al giorno su tre ore in media di lavoro.

Con tali numeri la corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta posta in essere dal lavoratore fosse idonea a determinare un vero e proprio inadempimento degli obblighi previsti contrattualmente, al punto da rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario.

Per richiedere consulenza su questo argomento vi invitiamo a contattarci oppure a visitare la pagina del nostro sito dedicata al diritto del lavoro.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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