Lo scorso 12 gennaio, con ordinanza, il Tribunale di Venezia ha giudicato inammissibile una c.d. “azione di classe” proposta da un consumatore ed avanzata al fine di accertare una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere dalla Volkswagen®, attraverso la quale sarebbero stati omologati e diffusi dati errati e scorretti circa le emissioni inquinanti e i consumi di carburante di numerose autovetture.
Il Tribunale veneziano, in primis, ha ritenuto insussistenti nel caso in esame i requisiti specifici richiesti dalla Legge per l’esperibilità di una class action (azione introdotta dalla Legge nr. 244/2007 e regolata dall’articolo 140-bis del Codice del Consumo). Le class action, infatti, devono difendere:
– i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori/utenti che si trovano, nei confronti di una stessa impresa, in situazione omogenea (inclusi quindi i diritti relativi a contratti stipulati sulla base di moduli standard o formulari);
– i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore (anche a prescindere dalla sussistenza di un diretto rapporto contrattuale);
– i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori/utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
Ma non è su questo aspetto “tecnico-giuridico” che intendiamo soffermarci in questa sede.
A prescindere dalle questioni preliminari, infatti, il Tribunale si è addentrato nel merito della vicenda e ha raggiunto conclusioni per nulla incoraggianti per i consumatori.
L’antefatto della vertenza è piuttosto semplice: l’acquirente di un’autovettura a marchio Volkswagen® lamentava l’omologazione e la diffusione di dati errati e scorretti su emissioni inquinanti e consumi di carburante del veicolo acquistato, violazione che sarebbe stata commessa, rispettivamente, dal produttore dell’automobile (che il consumatore ha individuato come soggetto responsabile del procedimento di omologazione dei dati relativi alle emissioni e ai consumi) e dalla società – intragruppo – incaricata della distribuzione in Italia dei veicoli marcati Volkswagen®.
Il Giudice di merito, addentrandosi nello specifico del caso, ha ritenuto carenti di valenza probatoria i test sui livelli di effettivo consumo degli autoveicoli Volkswagen®, che l’acquirente aveva commissionato ad un laboratorio terzo (il giudicante, in particolare, è sembrato mettere in dubbio la credibilità dei risultati ottenuti dalla società terza nella misura in cui ha sostenuto che non ci fossero «sufficienti evidenze scientifiche per ritenere che la misurazione fatta effettuare sia avvenuta nel rispetto della stessa metodologia e con gli stessi parametri utilizzati in sede di omologazione su un autoveicolo nelle stesse condizioni di quello oggetto dei test di omologazione»). Ora, non essendo “dentro” al procedimento, non possiamo sapere se – nel caso di specie – il Giudice abbia avuto ragione, o meno, sull’attendibilità dei test commissionati dal consumatore, ma ci sentiamo di sbilanciarci nell’affermare che chiedere al “consumatore medio” uno sforzo probatorio maggiore pare davvero esoso.
Non solo. Contrariamente a quanto sostenuto dal consumatore, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che il procedimento di omologazione degli autoveicoli non sia affatto governato dalle case produttrici degli autoveicoli; anzi, nel caso del gruppo Volkswagen® ha considerato dimostrato che «le verifiche tecniche avvengono sotto il controllo di una società di servizio esterna, che verifica i test di omologazione, provvedendo poi ad inviare un resoconto all’autorità di omologazione, che solo in caso positivo provvede all’emissione del certificato di omologazione». Insomma, i dati “taroccati” sarebbero colpa (e responsabilità) di un terzo…
Non si tratterà certo dell’ultima pronuncia in materia (visto che pendono già altre cause contro Volkswagen®), ma gli auspici per i consumatori – in Italia – non sono dei migliori.
Avvocato Daniele Camaiora