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L’assegno di mantenimento è un tema centrale nel diritto di famiglia, fondato sul principio della continuità dell’assistenza materiale. Tuttavia, la sua evoluzione è notevole, come evidenziato dall’ordinanza n. 34728 del 12 dicembre 2023.
Nel delicato contesto delle separazioni coniugali, il diritto all’assegno di mantenimento trova fondamento nel principio di continuità dell’assistenza materiale, un concetto chiave sostenuto dalla Corte di Cassazione. Secondo la Corte, l’assegno di mantenimento si radica nella “persistenza del dovere di assistenza materiale“, dove il principio di parità implica un supporto reciproco e senza distinzioni di grado, ma è anche improntato alla solidarietà. In altre parole, chi possiede maggiori risorse economiche è tenuto a condividerle con il coniuge che ne dispone di meno.
Il principio di solidarietà matrimoniale, pertanto, non si esaurisce con lo stato di separazione, ma continua a manifestarsi attraverso il mantenimento di un supporto materiale reciproco. Con la sua ordinanza n. 34728 del 12 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti su questo tema. In particolare, seguendo la linea interpretativa delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018), la Corte ha sottolineato che il coniuge economicamente più debole deve prendere atto che la separazione, generalmente, non è un passaggio temporaneo verso una riconciliazione, ma piuttosto un preludio allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. Di conseguenza, l’assegno di divorzio, qualora venga riconosciuto, si basa su presupposti diversi e indipendenti dal tenore di vita precedentemente condiviso.
La situazione diventa più complessa quando il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento inizia una nuova convivenza durante il periodo di separazione. Secondo la Corte di Cassazione, la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge beneficiario rappresenta un mutamento significativo nelle sue circostanze di vita. Questo cambiamento può portare a una “rottura” tra il tenore di vita coniugale precedente e la nuova realtà familiare. Di conseguenza, può verificarsi la perdita del diritto all’assegno periodico.
In altri termini, la giurisprudenza riconosce che, sebbene lo stato di separazione mantenga attivo il principio di solidarietà matrimoniale, espresso attraverso il dovere di assistenza tra coniugi, tale principio non è immutabile. La formazione di un nuovo aggregato familiare da parte del coniuge beneficiario, incidendo profondamente sul pregresso tenore di vita, può determinare la cessazione del diritto alla contribuzione periodica. Questo orientamento è stato chiarito nella sentenza della Cassazione n. 32871 del 19/12/2018, la quale stabilisce che “durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica.”
La Corte d’Appello, su richiesta del marito, aveva revocato l’assegno di mantenimento della moglie a seguito della nascita di una nuova relazione affettiva. La moglie ricorreva quindi per Cassazione.
La ricorrente ha contestato la decisione, argomentando che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di una convivenza stabile e di un progetto di vita condiviso con il nuovo compagno.
Nel suo intervento, la Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice presenza di una relazione affettiva non è sufficiente per giustificare la revoca dell’assegno. È necessario accertare un legame “che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno” (ordinanza n. 34728/2023).
Sul punto, la prova dell’esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere assegno.
La decisione della Cassazione sottolinea la complessità delle valutazioni richieste in materia di diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda l’assegno di mantenimento.
Lorenzo Franzè