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La revisione dell’assegno divorzile per peggioramento delle condizioni di salute dell’ex coniuge [Ord. 19306 del 07.07.2023]

Pubblicato in: Famiglia
di Lorenzo Franzè
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Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa riflettere sulle condizioni per la corretta quantificazione dell’assegno di divorzio in un caso in cui le condizioni di salute dell’ex coniuge erano cambiate radicalmente. 

Il peggioramento delle condizioni di salute dell’ex-coniuge e il suo effetto sull’assegno divorzile

L’assegno divorzile rappresenta una somma di denaro che un ex coniuge è obbligato a versare all’altro in seguito al divorzio. La sua funzione è molteplice e può variare in base alle specifiche circostanze del caso.

Nel caso in esame, la signora B.B., affetta da una grave malattia oncologica e riconosciuta invalida al 67%, è stata soggetta a una condizione di salute precaria che ha comportato un forte stato depressivo, ansia e intensa cefalea. Questo contesto l’ha resa impossibilitata a svolgere un lavoro full time, limitandola ad un impiego part time e, di conseguenza, ad una retribuzione ridotta.

A seguito del divorzio, l’ex marito di A.A. è stato obbligato a versare un assegno divorzile di € 200,00, destinato a sostenere la signora B.B. Questa somma era stata stabilita con funzione assistenziale dalla Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 77/2021, confermando, così, le statuizioni del primo grado.

Nonostante ciò, considerando la sua condizione fisica e l’impossibilità di avere un reddito adeguato, la signora B.B. ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione di secondo grado, chiedendo un adeguamento dell’assegno divorzile. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il suo ricorso, rinviando il caso alla Corte d’Appello di Genova per una nuova valutazione sull’entità dell’assegno divorzile.

Qual è il ragionamento della Suprema Corte sulla quantificazione dell’assegno divorzile?

La Corte di Cassazione ha analizzato il caso alla luce dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, confermando che l’assegno divorzile ha sia una funzione assistenziale sia una funzione perequativo-compensativa. In particolare, per il riconoscimento dell’assegno divorzile, la Corte ha sottolineato la necessità di verificare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La funzione assistenziale dell’assegno divorzile garantisce un supporto economico all’ex coniunge non economicamente autosufficiente a causa di particolari condizioni, come malattie o disabilità che limitano la capacità lavorativa. In questi casi, l’assegno divorzile agisce in linea con il principio solidaristico.

La funzione perequativo-compensativa, invece, mira a ri-equilibrare la situazione economica tra i due ex coniugi in seguito al divorzio, considerando il contributo economico e non economico che ciascuno ha apportato durante il matrimonio. Ad esempio, se un coniuge ha rinunciato alla propria carriera per sostenere quella dell’altro o per dedicarsi alla famiglia. La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile riconosce, dunque, valore a questo contributo e cerca di compensare la disparità economica che ne è derivata in termini risarcitori.

Da notare che la prevalenza della funzione assistenziale o di quella perequativo-compensativa varia in base alle specifiche circostanze del caso. Tuttavia, recenti interpretazioni giurisprudenziali attribuiscono un rilievo prevalente alla funzione assistenziale in presenza di specifiche condizioni, come una concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente. Questa tendenza sottolinea l’importanza della funzione sociale dell’assegno divorzile nel garantire un’esistenza dignitosa all’ex coniuge in difficoltà economica.

Ad ogni modo, va ulteriormente precisato come il riconoscimento dell’assegno divorzile non sia finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge non economicamente autosufficiente alla costituzione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Nel caso specifico della signora B.B., la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello di Genova si sia limitata a considerare la ridotta capacità lavorativa dell’ex moglie a causa della sua malattia, senza effettuare una verifica approfondita in merito alla sua effettiva non autosufficienza economica. La Corte di Cassazione ha, dunque, precisato come all’assegno divorzile debba attribuirsi maggiore rilievo alla componente assistenziale, soprattutto nei casi in cui l’assegno divorzile sia destinato a supplire alle carenze di altri strumenti che garantiscano un’esistenza dignitosa all’ex coniuge.

La Corte, sposando l’orientamento maggioritario, ha sottolineato come l’assegno di divorzio svolga soprattutto una funzione assistenziale, “così valorizzando la funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, nell’ ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020)”. Oltretutto, la quantificazione dell’assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, dovrà effettuarsi in proporzione all’effettivo bisogno del coniuge istante nonché sulla base delle condizioni economiche di chi deve corrisponderlo, così come previsto ex art. 438 c.c.

In altri termini, l’assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, potrà essere quantificato, se dovuto, principalmente seguendo i criteri delineati ex art. 438 c.c., nei termini specificati. Esso sarà riconosciuto qualora siano soddisfatte le seguenti e concorrenti condizioni:
a) l’istante deve dimostrare di trovarsi in uno stato di effettiva e concreta non autosufficienza economica, non essendo più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) al coniuge richiedente non devono essere disponibili strumenti alternativi di tutela;
c) l’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile deve essere in grado di sostenere economicamente l’obbligo di cui si tratta e, in passato, deve aver ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell’ex coniuge richiedente.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla signora B.B., rinviando il caso alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. Il nuovo processo dovrà provvedere ad una valutazione più accurata ed, eventualmente, ad una nuova determinazione dell’assegno divorzile in favore della ricorrente.

Impatto dell’Ord. 19306 del 07.07.2023 sulla revisione dell’assegno divorzile

La Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, sottolinea l’importanza di considerare non solo l’aspetto economico, ma anche le condizioni personali dell’ex coniuge. La decisione sposta l’attenzione da una visione esclusivamente pecuniaria a una più inclusiva, che prende in considerazione anche il contesto di vita dell’individuo.

Per gli studi legali specializzati in diritto di famiglia, la sentenza in commento offre importanti spunti necessari per richiedere l’assegno divorzile o una sua eventuale revisione. L’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione, infatti, impone agli avvocati di prendere in considerazione un’ampia gamma di fattori, inclusi lo stato di salute delle parti coinvolte e l’impatto delle scelte di vita coniugale sulle loro circostanze economiche.

Infine, questa decisione ha un impatto significativo sulla società nel suo complesso. Ribadisce l’importanza della solidarietà familiare e l’obbligo di assistenza tra ex coniugi, riconoscendo la complessità delle situazioni familiari post-divorzio.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 8 Agosto 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Lorenzo Franzè

Avvocato attivo nell'area del diritto civile, appassionato in diritto di famiglia. Laureato a pieni voti assoluti e lode presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 2020. Premiato come miglior laureato dell'anno accademico 2019-2020.
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