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La libertà dei minori di non intrattenere rapporti con nonni e zii [Cass. Civ. ord. n. 2881/2023]

Pubblicato in: Famiglia
di Lorenzo Franzè
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L’ordinanza n. 2881/2023 della Cassazione apre nuovi orizzonti nel diritto di famiglia, sottolineando con forza la supremazia della volontà e degli interessi dei minori nei conflitti familiari. 

Focus: i diritti dei nonni e il benessere dei nipoti

All’interno della famiglia “Rossi”, la tensione tra generazioni è sempre stata palpabile. Nonni e zii paterni avevano perso ogni tipo di contatto con i nipoti a causa di un conflitto insormontabile con la nuora. La suocera e la nuora non avevano mai trovato un punto d’incontro, e le continue diatribe tra le parti avevano finito per allontanare anche i bambini da quei legami familiari che avrebbero dovuto essere una certezza nella loro vita.

Il Tribunale, cercando di fare il bene superiore dei minori, aveva deciso di ricorrere alla mediazione tramite i servizi sociali. L’idea era quella di superare le barriere, le incomprensioni e i rancori attraverso il dialogo e l’ascolto. Gli esperti dei servizi sociali avrebbero dovuto fungere da ponte tra le generazioni, cercando di ricomporre un quadro familiare spezzato. Tuttavia, mentre la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di permettere questi incontri, non aveva preso in considerazione un elemento fondamentale: i sentimenti dei bambini.

I minori, infatti, avevano mostrato un rifiuto netto all’idea di incontrare nonni e zio. La loro percezione del conflitto, pur non essendo al centro delle dispute, era stata fortemente influenzata dalle tensioni familiari. In questo contesto, era evidente che il benessere emotivo dei bambini andava tutelato. Non si poteva forzarli a ristabilire un rapporto che, almeno per il momento, sentivano come estraneo e potenzialmente dannoso. La strada della mediazione era senza dubbio giusta, ma era fondamentale considerare e rispettare i veri sentimenti dei minori coinvolti.

L'equilibrio tra vita familiare e l'interesse del minore [l’art. 8 della CEDU]

L’art. 8 della CEDU ha da sempre rappresentato una sorta di baluardo nella tutela della vita privata e familiare degli individui. È un articolo che riflette la profonda convinzione secondo la quale ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita familiare, privata, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Tuttavia, la sfida più grande per il sistema giuridico è stata quella di trovare un equilibrio tra il rispetto di questo diritto e la tutela dei diritti dei minori, spesso coinvolti in situazioni complesse e delicate.

Con l’ordinanza 2881/2023, la Cassazione ha fatto un passo significativo in questa direzione. La decisione sembra infatti sottolineare con chiarezza l’importanza dell’interesse superiore del minore, mettendo in primo piano la sua volontà e il suo benessere. Non più solo come un aspetto marginale da considerare, ma come fulcro attorno al quale dovrebbero orbitare tutte le altre decisioni giuridiche. Questo segna un cambio di paradigma importante, in cui il minore non è più solo un soggetto passivo delle decisioni adulte, ma diventa protagonista attivo nel processo decisionale che lo riguarda.

Le parole “forti’ della Cassazione [Ord. 2881/2023]

La Cassazione, con la sua ordinanza 2881/2023, mette in luce l’importanza cruciale di non imporre rapporti non voluti ai minori, sottolineando come la costruzione di rapporti significativi debba basarsi sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Il diritto degli ascendenti non può sovrastare l’interesse e la volontà dei minori, che devono essere ascoltati e compresi. 

E infatti, sul punto, i Supremi Giudici sottolineano come “l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari. È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con la linea articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitori, costituiscono la sua scaturigine. Queste relazioni, d’ordinario, funzionano secondo linee armoniche e spontanee, perciò fruttuose per tutti gli attori in campo. Ciò però non può far escludere che, in casi particolari, esse generino situazioni limite che esigono l’intervento giudiziale, quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni fra gli adulti, allo scopo di assicurare il beneficio di una frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco e capace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo”. 

Ed ancora, la Cassazione in modo davvero molto forte ha affermato che: 

L’intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l’art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote”.

La critica della Cassazione all’approccio della Corte di Appello pone in evidenza l’importanza di un’analisi accurata del contesto familiare e del coinvolgimento consapevole di tutti gli adulti coinvolti nel progetto educativo e formativo del minore. Nonostante l’importanza indiscutibile dei legami familiari e generazionali, quando questi legami diventano fonte di conflitto, è il benessere del minore che deve guidare ogni decisione e intervento. L’accento posto sull’armonia e sulla spontaneità delle relazioni familiari evidenzia che queste sono condizioni essenziali per lo sviluppo sano ed equilibrato del minore.

Avvocati e giurisprudenza: l’importanza di difendere i minori

L’ordinanza 2881/2023 ha innalzato il discorso sulla protezione dei minori a un nuovo livello, evidenziando come sia fondamentale per il sistema giuridico e per le famiglie stesse ascoltare e rispettare i bisogni e le volontà dei minori. 

Lo Studio Legale Canella Camaiora, impegnato nella tutela dei diritti in ambito familiare, si riconosce pienamente nell’approccio adottato dalla Cassazione attraverso l’ordinanza 2881/2023. La mission dello studio, infatti, è sempre stata quella di garantire che le voci dei minori non vengano messe in secondo piano, ma piuttosto ascoltate e prese in considerazione in ogni decisione che li riguarda. 

La filosofia del nostro studio legale, che ha sempre fatto della tutela del benessere dei minori una delle sue bandiere, converge completamente con la visione della Cassazione, ribadendo l’importanza di un diritto di famiglia che pone il minore e le sue esigenze al centro dell’attenzione.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2023

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Lorenzo Franzè

Avvocato attivo nell'area del diritto civile, appassionato in diritto di famiglia. Laureato a pieni voti assoluti e lode presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 2020. Premiato come miglior laureato dell'anno accademico 2019-2020.
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