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La costituzione di società (Srl o Srls online) ormai è una realtà. Il tentativo di escludere il notaio nella fase di costituzione è stato cassato da una sentenza del Consiglio di Stato. Tuttavia, oggi, esiste una procedura di costituzione a distanza in videoconferenza (elaborata dal Consiglio del Notariato) che sta prendendo piede nelle nuove iniziative imprenditoriali. In questo articolo:
Gli imprenditori oggi hanno la possibilità, attraverso misure tecnologiche, di ottimizzare l’effort necessario alla costituzione di una Srl, almeno per quanto attiene gli spostamenti fisici. I soci della società costituenda potrebbero non risiedere o essere domiciliati tutti nella stessa città. In un certo qual modo questa semplificazione, potrebbe attrarre o agevolare i soggetti esteri nell’investimento in newco italiane.
Il “decreto Mise 2006” che permetteva la costituzione online di startup senza la presenza del notaio era stato impugnato dal Consiglio Nazionale del Notariato in quanto in contrasto con l’articolo 2463 del codice civile che prevede, in chiaro, che le Srl possano essere costituite solo con atto pubblico davanti al notaio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 26439 del 29 marzo 2021, aveva finito per dare ragione ai notai. Considerando gli effetti retroattivi della sentenza in oggetto, a seguito della sentenza citata, ci si era oltretutto chiesti quale dovesse essere la sorte delle numerose startup già costituite senza notaio.
Il Legislatore ha fatto opportunamente chiarezza, decretando la validità ed efficacia degli atti costitutivi e degli statuti di startup innovative “travolti” dalla sentenza del Consiglio di Stato. L’articolo 39 septies inserito nel testo di conversione del dl 77/2021 nel DL semplificazioni approvato in via definitiva alla Camera ha espressamente statuito che: “gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.”
La possibilità di costituire una Srl online, come abbiamo accennato, ha una storia travagliata ed è risultata un’evoluzione normativa obbligata. Il decreto n. 56 del 17 febbraio 2016 del MISE (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) aveva previsto che, nell’ipotesi in cui venisse scelta la forma di Srl per la costituzione di una Srl, non sarebbe stato più indispensabile l’atto pubblico, ex art. 2463 Codice, redatto dinanzi a un notaio. Era stato così escluso il ruolo stesso della figura del notaio.
La riforma citata, nel periodo successivo alla sua entrata in vigore, aveva visto l’impennata della costituzione di moltissime Startup senza notaio (circa 3500 startup dal 2016 al 29 marzo 2021), finendo per far insorgere i notai. Un primo arresto a questo trend digitale viene infatti associato alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 10004 del 2 ottobre 2017 poi seguita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 26439 del 29 marzo 2021 che, come visto, ha fatto venir meno del tutto la possibilità di escludere la figura del notaio. In buona sostanza, in ogni situazione in cui le persone coinvolte nella costituzione risultino impossibilitate ad incontrarsi di persona (perché si trovano all’estero, perché impossibilitati per motivi di salute o per semplice comodità organizzativa) sarà possibile ugualmente fondare una società a responsabilità limitata.
Il consiglio Nazionale del Notariato, dopo aver impugnato vittoriosamente il c.d. “Decreto Mise”, è stato incaricato dal Legislatore con il d.lgs. n. 183, 8 novembre 2021 di elaborare una piattaforma ad hoc per la gestione e trasmissione degli atti pubblici e informatici per costituire digitalmente le Srl e Srls.
Oggi questa piattaforma è una realtà (esiste addirittura una guida pratica predisposta dai notai dal titolo “Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line”) e la costituzione (delle Srl o Srls) può essere eseguita anche a distanza ed online.
Il D.Lgs. n. 183 del 8 novembre del 2021 prevede che “L’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.”.
Così, da quanto si evince dal provvedimento citato, tutte le Srl (oltre che le Srls) e dunque anche le startup aventi la forma di Srl, possono essere costituite tramite atto pubblico informatico ricevuto e formato “a distanza”. Gli appuntamenti, a seguito dell’emergenza Covid, sono diventati un’abitudine ricorrente che consente di risparmiare tempo e oneri di spostamento. Questa evoluzione oggi ha raggiunto anche il mondo del notariato mediante la costituzione di società attraverso una procedura online. La redazione di accordi tra soci e statuti per la costituzione di Srl, in collaborazione con notai che adottano anche la procedura di costituzione a distanza, è una delle attività caratteristiche dello studio Canella Camaiora.