Vuoi essere assistito passo dopo passo nella cessione di un ramo d'azienda? Tra le attività dello studio legale Canella Camaiora scopri l'area "Business"
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Per negoziare un buon contratto di cessione del ramo d’azienda, occorre tenere a mente una serie di regole indispensabili. In questo articolo ci occuperemo proprio di questa fase operazione straordinaria ed in particolare vedremo, punto per punto:
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La cessione del ramo d’azienda è il contratto di vendita che ha ad oggetto il ramo d’azienda. Partendo dal principio, quindi, secondo l’art. 2555 del codice civile, l’azienda è costituita dal complesso organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore e finalizzati all’esercizio della sua impresa. Il ramo d’azienda è quell’articolazione dell’azienda che per come è organizzata e strutturata ha il carattere di autonomia ed è idonea da sola a configurare l’esercizio d’impresa.
Prima di cedere o acquistare il ramo d’azienda è opportuno premurarsi di:
La disciplina rilevante è contenuta negli articoli 2555 e seguenti del Codice Civile. Solo a titolo riassuntivo, riportiamo alcuni dei punti più importanti:
La due diligence è un’attività di indagine, revisione e valutazione, di solito messa in atto da professionisti come avvocati e commercialisti, che serve ad apprezzare l’aspetto economico e patrimoniale del ramo d’azienda in cessione. Essa serve proprio a individuare problematiche inerenti il ramo d’azienda prima che esso venga ceduto.
Inoltre l’indagine consente di:
Le norme contenute negli articoli 2559 e 2560 del Codice Civile dicono che la cessione di ramo d’azienda comporta la cessione dei debiti e dei crediti ad esso collegati
… cosa accade dei debiti verso il fisco? Qui, la fattispecie richiede una attenzione particolare. Secondo l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97, l’acquirente risponde in solido con il cedente per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui sia avvenuta la cessione, oltre che nei due anni precedenti.
Come fare ad accertarsi che non vi siano pendenze fiscali? Il nostro consiglio è quello di verificare, anche tramite professionisti qualificati, la situazione fiscale del ramo d’azienda, tramite il certificato sull’esistenza di contestazioni in corso che le amministrazioni finanziarie sono tenute a rilasciare su richiesta degli interessati (art. 14 del D. Lgs. n. 472/97, comma 3).
L’art. 2112 c.c. in punto di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, il Codice Civile prevede che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento…”
L’art. 2112 c.c. segue quindi il principio della successione nei contratti statuita nell’art. 2558 c.c., estendendo questa “protezione” anche ai lavoratori. Inoltre secondo lo stesso articolo il trasferimento di ramo d’azienda, in quanto tale, non può costituire motivo di licenziamento. Ne discende una garanzia nei confronti dei lavoratori sia per quanto attiene alla necessità di conservazione del posto di lavoro sia alla garanzia per i crediti di lavoro maturati.
Giovanni B. Gianotti Bordon