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Come negoziare un buon contratto di cessione del ramo d’azienda?

Pubblicato in: Startup, Società e innovazione
di Giovanni Battista Gianotti Bordon
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Per negoziare un buon contratto di cessione del ramo d’azienda, occorre tenere a mente una serie di regole indispensabili. In questo articolo ci occuperemo proprio di questa fase operazione straordinaria ed in particolare vedremo, punto per punto:

  1. Cos’è il ramo d’azienda?
  2. Cosa occorre sapere (in termini legali) prima di cedere il ramo?
  3. Cos’è la “due diligence“?
  4. Cosa accade dei crediti e dei debiti?
  5. Cessione del ramo e lavoratori dipendenti?

* * *

Cos’è la cessione del ramo d’azienda?

La cessione del ramo d’azienda è il contratto di vendita che ha ad oggetto il ramo d’azienda. Partendo dal principio, quindi, secondo l’art. 2555 del codice civile, l’azienda è costituita dal complesso organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore e finalizzati all’esercizio della sua impresa. Il ramo d’azienda è quell’articolazione dell’azienda che per come è organizzata e strutturata ha il carattere di autonomia ed è idonea da sola a configurare l’esercizio d’impresa.

Prima di cedere o acquistare il ramo d’azienda è opportuno premurarsi di:

  • identificare con precisione il ramo d’azienda;
  • ottenere una situazione economico-patrimoniale aggiornata (vedi però il paragrafo 3 ovvero l’attività di due diligence);
  • analizzare l’organigramma e i contratti di lavoro in essere (TFR e indennità comprese);
  • esaminare i diritti di proprietà intellettuale coinvolti (marchi, brevetti, software etc.)
  • richiedere il certificato relativo ai debiti verso l’erario (vedi però il paragrafo 4 su debiti e crediti aziendali).

Cosa occorre sapere (in termini legali) prima di cedere il ramo d’azienda?

La disciplina rilevante è contenuta negli articoli 2555 e seguenti del Codice Civile. Solo a titolo riassuntivo, riportiamo alcuni dei punti più importanti:

  • necessità della forma scritta per la cessione, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata; il contratto dovrà essere iscritto nel Registro delle imprese e, in questo modo, la cessione sarà opponibile ai terzi (l’art. 2556 c.c.).
  • divieto di concorrenza del cedente (art. 2557 c.c.); è previsto che il cedente debba astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con quella ceduta. In poche parole, salvo pattuizione contraria, il cedente non potrà vendere la sua azienda per poi ricominciare a esercitare una attività simile nella stessa “zona” dell’acquirente.
  • subentro automatico del cessionario nei contratti dell’azienda ceduta che non abbiano carattere personale (l’art. 2558 c.c.).

Cos’è la “due diligence“?

La due diligence è un’attività di indagine, revisione e valutazione, di solito messa in atto da professionisti come avvocati e commercialisti, che serve ad apprezzare l’aspetto economico e patrimoniale del ramo d’azienda in cessione. Essa serve proprio a individuare problematiche inerenti il ramo d’azienda prima che esso venga ceduto.

Inoltre l’indagine consente di:

  • identificare i fattori e le aree di rischio;
  • valutare il prezzo di vendita;
  • valutare le garanzie contrattuali;
  • verificare lo stato delle attività e passività dell’azienda.

Cosa accade dei crediti e dei debiti in caso di cessione?

Le norme contenute negli articoli 2559 e 2560 del Codice Civile dicono che la cessione di ramo d’azienda comporta la cessione dei debiti e dei crediti ad esso collegati 

  • Vengono trasferiti tutti crediti ad eccezione di quelli che abbiano natura strettamente personale e opera  a prescindere da una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento. La cessione dei crediti opera anche senza il consenso del debitore.
  • I debiti, invece, hanno una disciplina differente. Chi cede non è liberato dai debiti anteriori alla cessione se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Colui che cede, quindi, continuerà a rispondere dei debiti anteriori al trasferimento, salvo diversa previsione (espressa!) e consenso dei creditori.
  • Se i debiti risultano dai libri contabili dell’azienda, l’acquirente del ramo d’azienda è responsabile in solido con chi cede.

 

… cosa accade dei debiti verso il fisco? Qui, la fattispecie richiede una attenzione particolare. Secondo l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97, l’acquirente risponde in solido con il cedente per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui sia avvenuta la cessione, oltre che nei due anni precedenti.

Come fare ad accertarsi che non vi siano pendenze fiscali? Il nostro consiglio è quello di verificare, anche tramite professionisti qualificati, la situazione fiscale del ramo d’azienda, tramite il certificato sull’esistenza di contestazioni in corso che le amministrazioni finanziarie sono tenute a rilasciare su richiesta degli interessati (art. 14 del D. Lgs. n. 472/97, comma 3).

Cessione del ramo e lavoratori dipendenti?

L’art. 2112 c.c. in punto di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, il Codice Civile prevede che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento…”

L’art. 2112 c.c. segue quindi il principio della successione nei contratti statuita nell’art. 2558 c.c., estendendo questa “protezione” anche ai lavoratori. Inoltre secondo lo stesso articolo  il trasferimento di ramo d’azienda, in quanto tale, non può costituire motivo di licenziamento. Ne discende una garanzia nei confronti dei lavoratori sia per quanto attiene alla necessità di conservazione del posto di lavoro sia alla garanzia per i crediti di lavoro maturati.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 22 Settembre 2021
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Giovanni B. Gianotti Bordon

Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, appassionato di Diritto delle Imprese.
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