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KRAMER VS. KRAMER: dal Cinema alla realtà, la rivincita dei papà?!

Pubblicato in: Famiglia
di Daniele Camaiora
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Quando, nell’ormai lontano 1979, il regista premio Oscar® Robert Benton riadattò per il grande schermo l’omonimo romanzo di Avery Corman e – contrapponendo un quanto mai intenso Dustin Hoffman alla sempre eccelsa Meryl Streep – diede vita ad uno dei più grandi capolavori della storia del Cinema, quella prospettata dal film era davvero una tesi rivoluzionaria: un papà non ha necessariamente capacità genitoriali inferiori a quelle di una mamma, persino quando i figli sono piccoli.

La genialità della pellicola non risiede tanto nella tesi in sé, quanto nel fatto che – per avvalorarla – la trama si snoda intorno a una causa per l’affidamento che termina esattamente come ci si sarebbe aspettati negli anni ’70-’80: il figlioletto, infatti, viene affidato alla custodia della madre. Storia ambientata negli USA, ma scenario assolutamente verosimile anche per l’Italia di quegli anni.

E ora!?

Nel 1991 (legge n. 176) è stata ratificata la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 20/11/1989) e – con essa – è stato pienamente riconosciuto, almeno sulla carta, il principio della bigenitorialità, ovverosia la «presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (Cass. Civ., Sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18817).

Nel 2006 (legge n. 54), il Legislatore – inserendo nel nostro ordinando l’istituto dell’affidamento condiviso (art. 337-ter cc) e trasformandolo nel regime ordinario da applicare nei casi di crisi della coppia – ha cercato di fare in modo che la bigenitorialità, da semplice principio ispiratore, divenisse pienamente operativa sul piano pratico.

Ma è davvero andata così? Non proprio. Le norme legislative, infatti, sono rimaste almeno in parte lettera morta. Con l’eccezione di alcune piazze particolarmente innovatrici (una delle quali è senz’altro quella meneghina, che – mediante l’adozione di articolate “griglie” giornaliere – garantisce spesso una frequentazione quasi paritaria a entrambi i genitori, anche in presenza di bimbi piuttosto piccoli), la maggior parte dei Tribunali seguita ad avere ben più di un “occhio di riguardo” a favore delle madri per quanto riguarda il c.d. “collocamento prevalente”. Anche allo scrivente è capitato più volte di sentire i Giudici pronunciare frasi del tipo: «Con un bambino così piccolo, non posso fare altro che collocarlo prevalentemente presso la madre!».

Non è un caso che l’ISTAT, alla fine del 2016, abbia rilevato come l’affidamento condiviso, pur applicato in teoria, sia in grande misura ignorato nella pratica, tanto che a inizio anno in Senato si è tornati a parlare di una riformulazione delle norme attualmente in vigore.

In attesa di appurare se (e quando) interverranno dei nuovi correttivi legislativi, un ruolo pionieristico a livello nazionale lo sta svolgendo il Tribunale di Brindisi, la cui Sezione Famiglia – d’ora in poi – deciderà le controversie in materia di affido secondo linee guide particolarmente paritetiche, che mirano a “cancellare” una volta per tutte il concetto di “collocazione prevalente” dei minori.

Scorriamo brevemente le principali di queste linee guida:
– domiciliazione il più possibile paritaria presso ciascun genitore;
– garanzia per i minori di poter frequentare allo stesso modo sia la mamma che il papà; le differenze nei tempi di frequentazione dovranno dipendere dalle esigenze effettive dei figli, non da imposizioni tribunalizie;
– sacrificio della “stabilità logistico-domiciliare” per il perseguimento della piena bigenitorialità;
– tendenziale superamento delle ordinarie modalità di mantenimento, con la definizione di spese prevedibili (di cui incaricare personalmente l’uno o l’altro genitore) e spese imprevedibili (queste sì, divise in proporzione delle risorse di ciascuno); lo scopo di questa previsione – lungi dall’essere di carattere meramente economico – è quello di fare in modo che il genitore onerato di una data spesa, oltre che provveder al relativo esborso, “sacrifichi” il tempo necessario a prendersi cura in prima persona della prole;
– stante la garanzia dell’equilibrata frequentazione dei minori con i genitori, l’immobile adibito a “casa familiare” resterà preferibilmente al proprietario unico (qualora vi sia).

Esaminando queste linee guida con attenzione, rileviamo come gran parte di esse siano proprie anche della prassi operativa della Sezione Famiglia del Tribunale di Milano, che seguita a ribadire come l’affido condiviso debba essere garantito anche nei fatti, non solo sulla carta: «il padre è capace di accudire il figlio anche se piccolissimo» (Trib. Milano, 14/01/2015, per esempio).

L’opinione “sul campo” di chi scrive è che la parità genitoriale sia ancora ben lungi dall’essere riconosciuta su tutto il territorio nazionale, ma il fatto che il Tribunale di Milano non sia più solo è già sintomatico di un certo cambio di direzione. Staremo a vedere.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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