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Il marchio Vespa® stravince pure in Appello, ma…

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Daniele Camaiora
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Dopo il successo in Tribunale, la Vespa® (iconico scooter e marchio della Piaggio & C. Spa) ha visto confermata anche in Corte d’Appello (Torino, sentenza 677/2019, 16/04/2019, “PIAGGIO/ZNEN”) la sua scintillante vittoria nei confronti dello scooter concorrente VES, prodotto e commercializzato dalla cinese ZNEN.

Al di là dello sciovinismo che caratterizza il periodo, ci sarebbero tutte le ragioni per esultare di questo successo tribunalizio “made in Italy”, anche perché il produttore italiano ha ragione:

La Corte d’Appello, in particolare, ha riconosciuto che:

  1. la Vespa® è un’opera protetta dal Diritto d’Autore, in virtù della protezione che l’art. 2, n. 10, LDA riconosce alle «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»;
  2.  la Vespa® è protetta dalle norme poste a garanzia della leale concorrenza (art. 2598 CC);
  3. la Vespa® è anche un valido marchio di forma (tridimensionale).

In qualità di appassionati – prima ancora che di esperti – di Diritto Industriale, ci si impone una riflessione sull’ultimo dei tre punti testé elencati. Facciamo un passo indietro.

I marchi di forma: brevi cenni normativi

Come noto, marchio può essere qualsiasi segno tendenzialmente suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli delle altre.

In particolare, l’art. 9 CPI “Marchi di forma” prevede che: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.» (sottolineature di chi scrive).

Se i concetti di forma imposta dalla natura del prodotto e forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (c.d. forma funzionale) non presentano particolari criticità interpretative, altrettanto non può dirsi per la forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto.

I marchi di forma: l’Esempio per eccellenza

Ragioniamo a contrario e facciamoci aiutare dalla splendida bottiglia contour di Coca-Cola®.

Si tratta, per riconoscimento universalmente pacifico, di un marchio di forma; e come mai un segno distintivo così apprezzabile (e apprezzato!) esteticamente può essere considerato, a buon diritto, un marchio tridimensionale? Non è forse in grado di dare un valore sostanziale al prodotto?

In realtà, no: per quanto pregevole, per quanto icona indelebile nella mente di qualsiasi appassionato di brand, la bottiglia della Coca-Cola® resta un “di più”, qualcosa di aggiuntivo e – se vogliamo – superfluo rispetto alla bibita, che infatti piace a prescindere a milioni di consumatori in tutto il Mondo e viene anche distribuita in lattina, alla spina, eccetera.

La Vespa® come marchio di forma: C. App. TO, 16 aprile 2019

Ebbene, tornando alla vertenza in esame, se c’è un punto che francamente lascia perplesso chi scrive è quello in cui la Corte – per riconoscere alla Vespa® il valore di marchio tridimensionale – afferma che la forma dell’ormai iconico scooter non abbia conferito al prodotto un valore sostanziale, tale da determinare la motivazione in grado di spingere il consumatore all’acquisto.

Nel caso della Vespa®, davvero, mi sento di affermare che la forma estetica del prodotto sia in primissima fila fra gli elementi costitutivi ontologici di quel capolavoro del design industriale che è lo scooter in parola.

Sia ben chiaro: quand’anche il sottoscritto avesse ragione e la questione venisse portata con successo al vaglio della Corte di Cassazione, questo non ribalterebbe l’esito del contenzioso fra Piaggio & C. e ZNEN, perché l’indebita interferenza fra i due motocicli è comunque lampante e fondata anche su tutta una serie di altre norme (cfr. il primo paragrafo), ma mi piacerebbe comunque che la questione venisse sviscerata, se non altro per capire se la Società (e i Giudici con essa) stia in qualche modo “premendo” per un superamento del limite della non registrabilità come marchio di quelle forme che danno al prodotto un valore sostanziale.

Inutile sottolineare come un’evoluzione del branding in questo senso potrebbe avere implicazioni di un certo impatto su alcune decisioni imprenditoriali. Gli esperti di Canella Camaiora non mancheranno, al solito, di tenerVi costantemente aggiornati.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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