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Significative modifiche ed abrogazioni al codice civile (artt. 2409-bis e 2477) in materia di diritto societario

Pubblicato in: Startup, Società e innovazione
di Arlo Canella
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Segnaliamo che il 7 aprile 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 – Supplemento Ordinario n. 58.

Infatti, il nuovo decreto legislativo ha apportato, tra le altre, significative modifiche ed abrogazioni al codice civile in materia di diritto societario. In particolare, esso è intervenuto sugli artt. 2409-bis e 2477 del Codice. Di seguito, riportiamo le principali novità intervenute.

A) Per le Società per Azioni

Per quanto concerne la disciplina delle società per azioni, l’articolo 2409-bis del codice civile è stato sostituito dal seguente:

«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). – La revisione legale dei conti sulla società e’ esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro».

Il Legislatore ha abrogato gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.

B) Per le Società a Responsabilità Limitata

Invece, per quanto riguarda la disciplina delle società a responsabilità limitata, il seguente testo ha sostituito la precedente disposizione dell’articolo 2477 del codice civile:

«Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). – L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale e’ altresì obbligatoria se la società: a) e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal collegio sindacale. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

Lo Studio Canella Camaiora vanta approfondita conoscenza nell’ambito del Diritto Societario, consentendo ai propri Clienti di ottenere risultati migliori in tempi ridotti e prestando loro un’affiancamento legale constante alle loro attività imprenditoriali.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2010
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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