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SEGNI DIVINI! (O no?!)

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Daniele Camaiora
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Nell’ambito di una vertenza che ha visto opposte la società milanese Buddha Cafè Srl e le società francesi George V Entertainment e George V Records, la Corte di Cassazione – con sentenza sentenza n. 1277 del 25/01/2016 – ha dato ragione alla Corte d’Appello di Milano (ed alla società meneghina), confermando la nullità dei marchi comunitari “Buddha cafè” e “Buddha bar”.

Come mi accingo a illustrare, seppur brevemente, mi pare che la Suprema Corte abbia perso una bella occasione per rendere una pronuncia “di spessore” in un segmento giuridico molto chiaro nella teoria, ma davvero poco esplorato nella pratica (quello della contrarietà all’ordine pubblico).

I Giudici del Palazzaccio, infatti, si sono rifugiati dietro l’assunto per cui il nome “Buddha” affiancato a termini comuni quali “cafè” o “bar” non può essere oggetto di privativa industriale, in quanto carente di capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005).

In particolare, il riferimento al “Buddha”, adoperato dalle imprese francesi, non avrebbe alcuna capacità identificativa di quei soggetti economici e/o dei loro prodotti/servizi, in quanto sarebbe riferito ad una filosofia oramai diffusa e ampiamente utilizzata in contesti disparati (dalla letteratura, alla moda, alla cucina), tanto da concretizzare un vero e proprio stile di vita largamente esteso nell’ambito sociale.

La carenza di distintività non sarebbe poi stata sanata dall’accostamento del “Buddha” a parole di uso comune quali “cafè” o “bar”, in quanto trattasi di luoghi di ritrovo che oramai fanno parte di una consuetudine per i giovani occidentali, uno stile di vita appunto.

Come già anticipato in incipit, mi pare che la Corte abbia francamente mancato di considerare quello che è davvero il nocciolo della questione: ciò che era in ballo in questo caso era il riferimento a una religione, una filosofia di vita, un sentire comune diffuso anche nelle società occidentali, e – di conseguenza – l’inappropriabilità del nome che esprime questo pensiero da parte di un singolo imprenditore. O ancora, come sopra accennato, il fatto che lo sfruttamento come marchio del nome “Buddha” potesse risultare offensivo del sentimento religioso buddista e, quindi, contrario all’ordine pubblico.

Un’occasione persa. Peccato.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 30 Marzo 2016
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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