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Come proteggere impiattamenti e ricette

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Gloria Gelosa
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In questo articolo vedremo in che modo gli chef possono tutelare le loro creazioni più innovative alla luce della normativa sulla proprietà intellettuale.

Impiattamenti creativi paragonabili a opere d’arte. Ricette rivoluzionarie simili a vere e proprie invenzioni. Gli chef di tutto il mondo vogliono (giustamente) proteggere le loro creazioni – impiattamenti e ricette – culinarie…

La tutela per le creazioni culinarie è da sempre oggetto di dibattiti. Nel corso degli anni (o, meglio, dei secoli) si sono susseguite leggi e sentenze che hanno cercato di tracciare i confini di applicabilità delle norme della proprietà intellettuale.

È addirittura del 510 avanti Cristo una delle primissime norme che tutela le invenzioni culinarie. Stiamo parlando della legge greca di Sibari, così articolata: “qualora un ristoratore o un cuoco inventi un piatto originale ed elaborato, nessuno altro che l’inventore è autorizzato a utilizzare la ricetta, prima che un anno sia passato, in modo tale che l’inventore abbia il diritto esclusivo di ricavare un profitto da esso all’interno del suddetto periodo, e in modo da indurre altri a fare uno sforzo e a distinguersi per le invenzioni nello stesso campo”. 

Insomma, una legge che garantiva un vero e proprio diritto esclusivo al creatore di un piatto originale ed elaborato. Ma oggi, a che punto siamo arrivati?

 

La tutela per gli impiattamenti artistici

Il particolare impiattamento di una pietanza può essere protetto dal diritto d’autore (avevamo già visto l’impossibilità di tutelare i sapori).

Risotto oro e zafferano di Gualtiero Marchesi

È quanto hanno concluso, durante un processo finto, tre veri giudici del Tribunale di Milano: Marina Tavassi, Roberto Magnaghi e Anna Maria Stein. Nel 2015, infatti, era stato realizzato un mock trial alla Triennale di Milano per celebrare la creatività italiana e in particolare quella dello chef Gualtiero Marchesi.

Il processo ha visto fronteggiarsi il maestro Gualtiero Marchesi contro il suo allievo Guido Rossi. Nella simulazione, quest’ultimo aveva infatti proposto nel suo ristorante il famosissimo piatto “Risotto, oro e zafferano” dello chef meneghino, presentandolo allo stesso modo, ma utilizzando riso basmati. Un riso di qualità inferiore e visivamente differente.

Il piatto del Maestro Marchesi, in quanto dotato di creatività e di valore artistico, è parso ai giudici degno di essere protetto ai sensi dell’art.2 n.10 della legge sul diritto d’autore 633/1941. L’art. 2.10, nello specifico, prevede che siano tutelabili “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Il “carattere creativo” viene normalmente ricondotto ai concetti di novità e originalità.

L’opera deve essere:

  1. nuova ovvero diversa da quelle già esistenti e
  2. originale ovvero il risultato di un’elaborazione intellettuale del suo autore.

Il valore artistico di un prodotto è, invece, il riconoscimento dello stesso come opera d’arte da parte di ambienti culturali ed istituzionali (esposizione in mostre, conferimento di premi, notorietà dell’artista ecc).

Ritornando al caso citato, il collegio ha ravvisato entrambi gli aspetti nel piatto di Marchesi. In particolare, il valore artistico del “Risotto, oro e zafferano” di Marchesi è stato riconosciuto per il fatto che fosse stato… pubblicizzato su libri e riviste in tutto il mondo.

Pertanto, un impiattamento frutto di un’idea che riveli la personalità dell’autore, diverso da tutti quelli precedenti e ampiamente riconosciuto è un’opera degna di tutela. In questo senso, al suo titolare sono certamente riconosciuti i diritti esclusivi (morali e patrimoniali) previsti dalla legge sul diritto d’autore.

Ci preme segnalare infine che, oltre alla citata tutela del diritto d’autore, l’impiattamento di una ricetta potrebbe esser protetta anche tramite la registrazione di un marchio (questa è stata la scelta della società che ha ereditato i diritti del Maestro Marchesi che, infatti, oggi risulta essere legittima titolare del corrispondente marchio comunitario registrato n° 015695034.

Ricordiamo infine che copiare le pietanze originali presenti nel menù di un ristorante concorrente potrebbe essere qualificato come atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile, primo comma (imitazione servile pedissequa) o terzo comma (ripresa dell’intero set di piatti o parassitismo commerciale).

Come tutelare le ricette

Uno chef può decidere di tutelare anche ciò che precede l’impiattamento, ovvero la ricetta. E può farlo sempre attraverso la legge sul diritto d’autore, la normativa brevettuale e/o quella sui disegni/modelli.

Vediamo, punto per punto, come proteggere le ricette di cucina.

* * *

1.- Le ricette come opere letterarie

(la protezione del diritto d’autore)

A ben pensarci, ogni ricetta è anche uno scritto letterario. In questo senso, essa è tutelabile sulla base del diritto d’autore a condizione che non si tratti di un mero elenco di ingredienti.

È richiesta la “sussistenza di un sia pur minimo apporto personale dell’autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti e già integralmente disponibili per qualsiasi soggetto” (cfr. Trib. Milano Sent. n. 9763/2013).

Ovviamente, deve anche presentare i requisiti tipici del diritto d’autore: la creatività e la formalizzazione (estrinsecazione nel mondo esteriore).

La tutela autoriale è però un po’ limitante. Infatti, sarebbe possibile aggirare la protezione autoriale, cambiando strategicamente stile o forma espressiva. Resterebbe comunque essenziale conservare la prova della creazione della ricetta, ad una certa data, mediante registrazione del copyright. Quanto detto al fine di poter dimostrare comunque di aver creato davvero per primi una determinata ricetta.

Il nostro studio offre assistenza per questo tipo di servizi di datazione e di conservazione integra delle opere.

* * *

2.- Le ricette come invenzioni

(la protezione brevettuale)

Molto interessante sarebbe proteggere una ricetta mediante un brevetto per invenzione.

L’art. 45 del C.P.I. (Codice di Proprietà Industriale) stabilisce che “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.

Cotoletta cotta e cruda di Giancarlo Perbellini

Nel 2017, ad esempio, lo chef  Massimiliano Alajmo ha ottenuto un brevetto (n. 102017000023273) per la sua “pizza al vapore”.

Ed è ancora più recente la notizia della cotoletta con un lato cotto e uno crudo, l’ultima innovazione italiana in ambito culinario ideata dallo chef stellato Giancarlo Perbellini.

Egli ha infatti dichiarato di aver presentato una domanda di brevetto per la sua invenzione.

 

Rammentiamo di seguito quali sono i requisiti richiesti dalla legge per richiedere ed ottenere un brevetto per invenzione.

    1. Novità: la ricetta deve essere diversa da quelle già note;
    2. Altezza inventiva: deve portare ad un risultato tecnico inaspettato, non banale;
    3. Industrialità: l’applicazione dell’invenzione deve essere in grado di garantire risultati costanti.

Resta a questo punto da attendere, ad esempio, l’esito dell’esame della domanda presentata da Perbellini all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Verrà davvero concesso il brevetto della cotoletta con un lato cotto e uno crudo? 

* * *

3.- Le ricette come disegni/modelli

(la protezione del design)

Infine, gli chef possono sfruttare la tutela del design. Questa difende “la scocca esteriore” dei prodotti industriali o artigianali e, quindi, anche del cibo.

I requisiti previsti dal diritto sul design sono:

    1. la Novità e
    2. il Carattere Individuale.

Un prodotto ha carattere individuale quando “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce” da quella suscitata da precedenti disegni/modelli già noti (art. 33 CPI).

Gli chef possono quindi registrare le immagini dei loro “piatti” a condizione che abbiano un aspetto innnovativo e originale. La registrazione dei piatti, creazioni artigianali per definizione, presso L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso gli Uffici esteri, consente di ottenere una protezione rafforzata.

A favore dello chef che risulti titolare del design registrato dei suoi piatti esiste una presunzione legale relativa alla titolarità e alla validità del brevetto per modello.

Sarà onere degli chef concorrenti provare a sconfiggere questa presunzione creata proprio dalla registrazione…

Coni a forma di colosseo di Valter Tarquini

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Come si è visto negli esempi citati, i migliori chef stanno imparando a sfruttare le leve date dalla proprietà intellettuale per proteggere le loro creazioni – impiattamenti e ricette – culinarie.

Noi dello studio Canella Camaiora ci occupiamo quotidianamente di consulenza in tema di marchi, brevetti e diritto d’autore… anche nel settore della ristorazione, in ambito culinario e per il franchising. Se hai bisogno di una consulenza, anche solo orientativa, non esitare a contattarci.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Gloria Gelosa

Laureata magna cum laude all’Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionata di Diritto Industriale e Diritto d’Autore.
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