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Opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve fare l’istanza di mediazione?

Pubblicato in: Recupero Crediti
di Giulia Perez
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Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate lo scorso 18 settembre introducendo una rilevante novità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Si sa che la Legge, in alcuni casi, obbliga la parte a tentare di raggiungere un accordo mediante lo strumento della mediazione. Ma chi deve fare istanza di mediazione in un procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo? In questo articolo illustreremo la soluzione portata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

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Decreto ingiuntivo, opposizione e istanza di mediazione.

Il decreto ingiuntivo è volto a far ottenere rapidamente al creditore un titolo esecutivo con cui valersi sul debitore. Il decreto si ottiene all’esito di una forma abbreviata del normale processo di condanna. Il debitore si può però opporre al decreto, instaurando un giudizio di cognizione piena. Tuttavia, vi è l’onere di promuovere la via della mediazione per alcune controversie (art 5, c. 1-bis, d.lgs. 28/2010). Tra queste si possono ricordare le controversie in materia di condominio, successione ereditaria, locazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La mediazione consiste nel procedimento stragiudiziale di gestione della controversia da parte di un organismo specializzato iscritto nell’apposito albo del Ministero della Giustizia.

Ma chi è tenuto a proporre tale via, il debitore (parte opponente) o il creditore (parte opposta)?

Onere di proporre mediazione: novità introdotta dalle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione con la sent. n. 19596/2020 pubblicata il 18 settembre, stabilendo che il soggetto su cui grava l’onere di proporre istanza di mediazione è il creditore.

La Suprema Corte ha argomentato la decisione adducendo tre ragioni fondamentali.

  • Anzitutto, la Legge stabilisce che chi propone la mediazione deve addurre l’oggetto e le ragioni della pretesa: tale funzione può essere rivestita solo dal creditore.
  • In secondo luogo, la mediazione deve essere proposta da “chi intende esercitare in giudizio un’azione” (art 5, c. 1 d.lgs. 28/2020): il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo azionato dal debitore, trova nel creditore l’attore sostanziale, dato che è lui a chiedere il pagamento del debito.
  • Infine, le Sezioni Unite sottolineano che se l’onere gravasse sul debitore, in caso di inerzia egli sarebbe privato di ogni mezzo di difesa ulteriore, poiché il decreto diverrebbe irrevocabile; se è invece il creditore ad essere obbligato, la revoca del decreto non impedisce un nuovo ricorso.

In definitiva, la sentenza delle Sezioni Unite è di fondamentale importanza per dirimere i dubbi dovuti agli orientamenti contrastanti della giurisprudenza e della dottrina: sarà sempre il creditore opposto a dover proporre il procedimento di mediazione per evitare la revoca del decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo emesso da UBI Banca s.p.a. avverso i debitori opponenti, non avendo il creditore proposto l’istanza di mediazione.

Come orientarsi?

L’onere di proporre mediazione, dunque, grava sul creditore non appena viene proposta opposizione. Infatti, nonostante il Tribunale di Trento avesse avuto modo di precisare che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione è obbligatoria solo dopo l’eventuale sospensione del decreto o la concessione della provvisoria esecutorietà (Cfr. Altalex – “Decreto ingiuntivo: da quale momento la mediazione è obbligatoria?“), riteniamo che il momento più corretto per proporre la mediazione sia tempestivamente (ovvero almeno dieci giorni prima della prima udienza) e, quindi, nell’ambito del procedimento di opposizione, almeno contestualmente alla comparsa di costituzione del creditore.

In questo modo, il giudice potrà prendere le determinazioni del caso in sede di prima udienza, ivi inclusa l’eventuale sospensione del procedimento, dell’efficacia del decreto e/o decidere sulla provvisoria esecutorietà dello stesso.

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Data di pubblicazione: 8 Ottobre 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Giulia Perez

Laureata presso l'Università di Bologna, praticante avvocato appassionata di diritto pubblico e dell'ambiente
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