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Quella irresistibile voglia di esagerare: i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Daniele Camaiora
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Nel contributo odierno, mi occupo di un problema ricorrente nelle procedure di deposito marchio: la possibile nullità dei marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Non si tratta di un tema nuovo per i tecnici del settore, ma noi dello studio Canella Camaiora riteniamo che valga la pena ritornare sull’argomento, specie in un momento storico in cui la conclamata scarsezza di idee induce gli imprenditori più motivati a eccedere, a volte, nell’audacia del percorrere nuove strade.

La libertà di espressione e le categorie di marchi a rischio

Prima di divertirci con un paio di esempi concreti, bisogna sottolineare che quella di cui stiamo parlando è, a tutti gli effetti, una limitazione alla libertà espressiva individuale dei registranti, in favore di un interesse collettivo.

Il fondamento giuridico sovranazionale di questo sacrificio trova il suo fondamento nell’articolo 10 (“Liberà di espressione“) della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali“, laddove è previsto che: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera […]», ma che tuttavia «2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale […]».

Individuato il mercato di riferimento (che potrà essere un singolo Stato, in caso di marchio nazionale; così come una parte “rilevante” dell’Unione Europea, per il caso di marchio comunitario), va altresì rimarcato come la contrarietà di un marchio all’ordine pubblico e/o al buon costume dovrà essere ravvisata – se del caso – sulla base delle qualità intrinseche del marchio, risultando assolutamente irrilevante la condotta del soggetto richiedente (il fatto, per esempio, che i prodotti del richiedente vengano realizzati sfruttando il lavoro minorile sarà del tutto indifferente per quanto attiene la valutazione relativa alla validità del segno distintivo prescelto).

Ciò posto, a mero titolo esemplificativo, potranno quindi essere dichiarati nulli:

  • i segni che contengano parole, simboli, figure volgari e/o osceni;
  • i segni che incitino all’odio razziale, all’omofobia, alla violenza di genere;
  • i segni che esaltino organizzazioni malavitose o terroristiche, o appartenenti a dette organizzazioni;
  • i segni che arrechino offesa a religioni (organizzate o meno), e – in generale – che possano insultare buona parte del pubblico di riferimento, con il rischio di creare turbative sociali.

Ordine pubblico e buon costume tendono spesso a sovrapporsi e, come è facile intuire, si tratta di criteri potenzialmente effimeri e destinati a variare, in ossequio al mutamento degli usi e costumi sociali.

Esempi di marchi respinti dall’Ufficio Comunitario

MUE n. 003239514

La domanda di marchio comunitario AVE MARIA (MUE n. 003239514) era caratterizzata da una rappresentazione grafica in cui la Vergine ha il capo sormontato da una foglia di cannabis. Richiesto per le bevande alcoliche e analcoliche, il marchio è stato respinto dell’EUIPO (allora si chiamava ancora UAMI) perché ritenuto offensivo per la gran parte della popolazione comunitaria.

MUE n. 5510921

La registrazione del marchio grafico con elementi verbali LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (la Mafia si siede a tavola – n. 5510921) venne in un primo momento concessa dall’EUIPO nelle classi merceologiche 25 (abbigliamento), 35 (servizi pubblicitari) e 43 (servizi di ristorazione). Lo stesso ufficio, alla fine del 2016, ha però disposto la cancellazione del marchio per nullità del medesimo.

L’ufficio marchi comunitario, infatti, ha condiviso le argomentazioni dello Stato Italiano, secondo cui il marchio in questione avrebbe manipolato e distorto l’immagine estremamente positiva della cucina italiana e avrebbe attribuito una connotazione positiva e apologetica a una delle più pericolose organizzazioni criminali mai esistite in Italia e in Europa (Spagna inclusa). Di questo caso ci siamo già occupati diffusamente in passato (si veda l’articolo “La Mafia? Almeno a tavola no, grazie“).

La definizione di “ordine pubblico” e di “buon costume” (secondo la Cassazione)

Ordine pubblico e buon costume sono, purtroppo, nozioni sfumate. L’ordine pubblico è tradizionalmente inteso come l’insieme dei principi fondamentali dell’ordinamento. La Cassazione, in data 30/09/2016 (n. 19599), l’ha definito come il «complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria».

Per buon costume tradizionalmente si intende l’insieme di principi e regole che sono radicate nel costume sociale, sì da creare profonda riprovazione sociale in capo a chi violi tali regole.

Per la giurisprudenza «La nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico» (Cass. Civ., 21/04/2010, n. 9941) e «La nozione di buon costume comprende in via generale tutti quei principi e tutte quelle esigenze etiche che costituiscono la morale sociale, a cui i consociati, complessivamente, uniformano i propri comportamenti, in un determinato contesto storico» (Cass. Pen., 05/04/2007, n. 14440).

Le definizioni sono molteplici e, inevitabilmente, sono difficilmente concretizzabili di fronte alla fluidità della morale sociale odierna.

Come scegliere marchi attraenti o provocatori senza… rischiare la nullità?

Ma allora come si fa a evitare di cadere in tentazione? Come scongiurare il rischio di scontrarsi con le definizioni testé richiamate? Come si può essere sicuri che la propria valutazione sarà conforme a quella dell’eventuale Giudice/Esaminatore chiamato a valutare della liceità di un marchio? E come si può essere sicuri, in ottica prospettica, che ciò che verrà ritenuto conturbante per il Giudice/Esaminatore lo sarà anche per la generalità dei consociati o, comunque, per un numero rilevante di questi ultimi?

Ahinoi, i principi di buon costume, oscenità e pudore rimangono affidati all’apprezzamento del Giudice/Esaminatore del caso, a cui spetterà l’identificazione del sentimento medio (del pudore) nella contingenza storico-sociale in cui sarà chiamato a pronunciarsi. E dal momento che, per farlo, il Giudice/Esaminatore dovrà prendere in considerazione una moltitudine di circostanze e dati (mercato di riferimento più o meno ampio, con particolare riguardo a fasce di età, religione, classe sociale, eccetera), ma non potrà comunque escludere del tutto un certo grado di soggettività, determinata da esperienze e convinzioni personali, risulterà di conseguenza impossibile – per l’aspirante titolare di marchio – avere la matematica certezza che il proprio (audace) marchio passerà il vaglio del Giudice/Esaminatore incaricato.

Poiché è estremamente complesso determinare quali termini, simboli e immagini possano essere ritenuti contrari al buon costume, al punto da non essere registrabili come marchio, e poiché gli stessi Giudici/Esaminatori non hanno – nella specifica materia – delle linee guida univoche su cui basare le proprie decisioni, l’unico consiglio operativo che possiamo darvi è quello di farvi assistere da professionisti che, per specializzazione e passione, abbiano nel loro bagaglio di conoscenze una casistica sufficientemente ampia da potervi guidare con ragionevole certezza, anche quando vorrete fare ricadere le scelte identificative della vostra imprese su termini, simboli, immagini particolarmente audaci.

Per maggiori informazioni su questo argomento vi invitiamo a contattarci oppure a visitare la pagina del nostro sito dedicata alla registrazione dei marchi.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2018
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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