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L’archivio d’artista (vivente) e la garanzia di autenticità.

Pubblicato in: Arte e Collezionisti
di Nicoletta Barbaglia
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“L’archivio è il luogo della collezione e della conservazione di ciò che è passato e che non deve andare perduto”

A. Assmann

Il certificato di autenticità è solitamente una foto di dimensioni standard, che riproduce l’opera.

Sul retro, l’autenticazione scritta dell’esperto.

Gli esemplari di certificazione sono mantenuti sia dal collezionista proprietario dell’opera, sia sa colui che autentica l’opera, ai fini dell’archiviazione di tutte le opere dell’autore.

L’importanza della documentazione

Nel mercato dell’arte moderna e contemporanea, elemento fondamentale perché il negozio di compravendita si perfezioni è la presenza della documentazione che segue l’opera oggetto dell’accordo. La documentazione ne determina l’autenticità, o quantomeno la provenienza.

La mancanza di pezze d’appoggio rende in taluni casi un’opera pressoché invendibile.

Gli enti accreditati

Questione non di poco conto è anche quella di individuare quale ente sia accreditato per rilasciare le autentiche. 

Ci sono infatti diversi casi di autenticatori in conflitto tra loro; cosicché capire a chi rivolgersi per valorizzare la propria opera, non diventa tanto semplice.

Da chi andare quindi? Quale scegliere tra i presenti nel settore? Sulla base di quale principio sarà più accreditato uno piuttosto che l’altro?

Ecco che il collezionista cade nei guai, e la sua opera rischia di non essere facilmente vendibile.

La problematica sembrerebbe più vivace nel caso in cui le autentiche riguardino un artista già deceduto; molti tra i principali operatori di mercato tendono a sollevare dubbi quando si tratta di accettare il certificato rilasciato su fotografia da un artista scomparso che quindi non può confermare o smentire l’autenticità di un’opera.

L’obiezione è: anche l’autentica potrebbe essere contraffatta. Ci sono comunque Fondazioni più che accreditate che si propongono un lavoro di estrema trasparenza e competenza ricollegandosi all’attività dell’archivio, come per l’artista italiano Giuseppe Capogrossi http://www.fondazionearchiviocapogrossi.it/fondazione-capogrossi.asp

Quindi, come agire?

Per proteggersi da tutti questi rischi, si sta diffondendo una particolare prassi in tutela di produzione artistica e dei collezionisti. I più illuminati e previdenti tra gli artisti infatti costituiscono un archivio delle loro opere quando ancora in vita.

L’archivio viene poi completato con un certificato di autenticità numerato e assegnato ad ogni creazione. Soluzioni del genere rendono l’autenticità dell’opera incontestabile.

La scelta già fatta da artisti di autorevole spessore come Agostino Bonalumi (http://www.archiviobonalumi.com/Agostino.aspx)  o Enrico Castellani ( http://www.fondazioneenricocastellani.it/fondazione/archivio/).

Le disposizioni legislative

I doveri legali rivolti agli operatori del settore di fornire le autenticazioni delle opere d’arte erano d’altronde contenute nell’art. 2 della Legge n. 1062 del 25/01/1971:

Chiunque esercita una delle attività previste all’articolo 1 (ndr. operatori del mondo dell’arte) deve porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione.

All’atto della vendita il titolare dell’impresa o l’organizzatore dell’esposizione è tenuto a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma“.

D’altronde l’art. 64 del Codice dei Beni Culturali dispone che:

Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi“.

I collezionisti che possiedono un’opera pregiata di artista vivente con archivio, potranno quindi  richiedere la procedura tutelando se stessi, ma anche i loro eredi ogniqualvolta insorgano eventuali contestazioni relative all’autenticità del dipinto.

Se da un lato infatti è nota l’esigenza per gli artisti di creare e fare arte, dall’altra è un loro anche preciso dovere tutelare le proprie creazioni dal momento in cui nascono e per il resto della loro vita e ciò può avvenire tra l’altro attraverso l’attività ordinata, metodica e pulita dell’archivio.

Nicoletta M. Barbaglia, avvocato in Milano, professionista esperto di Diritto Civile e Diritto dell’Arte.

 

Lo Studio Legale Canella Camaiora si occupa quotidianamente di tutela degli artisti e diritto dell’arte.

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Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 23 Luglio 2012
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Avv. Nicoletta Barbaglia

Of Counsel dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di Contenzioso Civile ed è appassionata di Diritto dell’Arte
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