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Il contratto di convivenza per coppie di fatto: come fare.

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
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Chi non vuole sposarsi o formalizzare un’unione civile, può comunque mettere per iscritto i “diritti e doveri” nascenti dal suo rapporto di convivenza, concludendo un contratto specifico: il contratto di convivenza.
La Legge n. 76/ 2016 (c.d. “Legge Cirinnà“) ha infatti previsto espressamente la facoltà per i conviventi di fatto di stipulare un contratto  per regolare i rapporti patrimoniali (e non solo) relativi alla loro vita in comune.
Questo tipo di contratti si sta diffondendo rapidamente e sono davvero molti i privati che ci chiedono assistenza su un argomento così delicato.

Il contratto di convivenza è uno dei nostri servizi dedicati nell’area: diritto di famiglia.

Chi può stipulare un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza serve a precostituirsi una prova dell’esistenza stessa del rapporto. La facoltà di stipula del contratto di convivenza è riservata ai conviventi di fatto.

Essi devono possedere i seguenti requisiti:

  • devono essere maggiorenni (anche dello stesso sesso)
  • uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Il Legislatore, pur stabilendo questi requisiti minimi per poter essere considerati conviventi di fatto, non ha istituzionalizzato il rapporto di convivenza mediante un atto costitutivo che attesti l’esistenza dell’unione.
Ciò comporta che tutti i conviventi di fatto potrebbero incontrare delle difficoltà non indifferenti nella dimostrazione dell’esistenza della loro unione.

Ecco, quindi, l’utilità dell’iscrizione delle coppie conviventi nel registro anagrafico tenuto da ciascun Comune.
Tale iscrizione pur non avendo valenza costitutiva del rapporto ma solo accertativa, rende sicuramente più agevole per i conviventi di fatto dimostrare la propria unione e avere titolo per stipulare un contratto di convivenza.

Cosa è possibile regolamentare con un contratto di convivenza?

Con la stipula di un simile contratto, i conviventi di fatto possono disciplinare tutti gli aspetti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, come ad esempio:

  • la scelta di un regime di comunione legale;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della coppia in relazione alle proprie capacità reddituali e lavorative (ad esempio: stabilire quali siano le spese comuni e come debbano essere ripartite, prevedere degli obblighi di fare e/o di dare come contributo alle necessità della coppia, eccetera);
  • la regolamentazione dell’uso della casa adibita a residenza comune della coppia;
  • prevedere delle donazioni di un convivente in favore dell’altro.

Si tratta di un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa. I conviventi di fatto possono disciplinare molti più aspetti relativi alla loro vita di coppia.

Pur non potendo mai derogare a norme imperative di Legge, infatti, possono essere inserite pattuizioni riguardanti:

  • i figli (ad esempio, accordi relativi alla suddivisione delle spese per il loro mantenimento);
  • la nomina del proprio compagno come rappresentante con pieni poteri in ipotesi di malattia;
  • la nomina del proprio compagno come amministratore di sostegno.

Occorre precisare però che con tali contratti – in virtù del divieto dei patti successori – i conviventi non potranno regolare i rispettivi rapporti successori. Ciò potrà avvenire solo mediante un testamento, poiché la legge non riconosce alcun diritto successorio al convivente.

Che forma deve avere il contratto di convivenza?

Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non può essere sottoposto a termini o condizioni.
La sottoscrizione dei conviventi deve essere autenticata da un Avvocato o da un Notaio che procederà entro 10 giorni all’invio di una copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Inoltre, il contratto di convivenza costituisce titolo esecutivo, consentendo così al convivente di poter agire immediatamente con la procedura esecutiva nei confronti dell’altro convivente eventualmente inadempiente.

Quando e come si scioglie un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza, come tutti i rapporti contrattuali, può essere sciolto. In particolare ciò avviene nel caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso di una delle parti;
  • morte di uno dei contraenti;
  • celebrazione di un matrimonio o di un’unione civile tra i conviventi o con altre persone.

L’avvocato o il Notaio che hanno autenticato il contratto provvederanno a comunicare al Comune di residenza dei conviventi anche l’intervenuta risoluzione ai fini della pubblicità ai terzi.
Per maggiori informazioni o per richiederci assistenza su questo argomento, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al servizio contratto di convivenza oppure a contattarci.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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