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Falsi nel mercato dell’arte: buone pratiche per gli acquirenti

Pubblicato in: Arte e Collezionisti
di Nicoletta Barbaglia
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E’ noto come molte delle opere che circolano nel mercato dell’arte siano, in realtà, dei falsi; esempio recente la mostra dell’artista livornese Modigliani al Palazzo Ducale di Genova, composta quasi interamente da opere non autentiche.

Per evitare di correre rischi tutti i collezionisti di opere d’arte (acquirenti occasionali o anche semplici appassionati) dovrebbero seguire alcune regole di base.

Quali accorgimenti seguire in fase di acquisto?

Il primo elemento da verificare è certamente il titolo di provenienza delle opere.

Risulta consigliabile:

  • richiedere la fattura di provenienza (da una galleria, ad esempio);
  • verificare la dichiarazione di successione ove siano indicate opere d’arte come cespite;
  • analizzare la dichiarazione di un privato;

o comunque raccogliere tutto ciò che possa risultare utile a circostanziare come il venditore sia divenuto proprietario delle opere.

Senz’altro fondamentale, quando possibile, sarebbe ottenere la documentazione che attesti l’autenticità o almeno l’attribuzione delle opere. Consegnare tale documentazione è un obbligo quando il venditore è un operatore professionale del settore, come disposto dall’art. 64 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Se detta documentazione dovesse mancare, potessere pretesa una dichiarazione inerente l’opera da parte del venditore.

Il valore e la funzione del certificato di autenticità

La questione dell’autenticità è d’altronde delicatissima.

Se da un lato il mercato chiede a determinati soggetti (soggetti come gli eredi dell’artista, le fondazioni o soggetti naturalmente preposti) di procedere con il rilascio di queste autentiche (perché ad esse è correlato il valore delle delle opere), dall’altro lato per i Tribunali queste dichiarazioni rappresentano il più delle volte mere opinioni discrezionali.

In sostanza, in un eventuale contenzioso in materia di autenticità, l’opinione del dichiarante rappresenta una semplice valutazione soggettiva, seppur accreditata. Nemmeno l’artista gode di un vero e proprio diritto di autentica sulle proprie opere.

La storia dell’arte è ricca di figure che hanno spesso variato le loro posizione rispetto a creazioni attribuite o attribuibili a loro stessi; vedi il fondatore della metafisica Giorgio De Chirico o il caso delle tele bianche firmate da Dalì prima di morire.

Opere d’arte di provenienza illecita e opere trafugate

Altra buona pratica nella fase di acquisto di un’opera d’arte è quella di verificare che il bene non abbia una provenienza illecita e/o sia stato trafugato (rubata o sparita).

Ciò garantisce all’acquirente di escludere il rischio di qualunque futura rivendicazione o pretesa risarcitoria da parte di terzi, che provino di esserne i legittimi proprietari.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale  ha creato e pubblica bollettini appositi, liberamente consultabili.

Il prezzo come indicatore dell’autenticità di un’opera d’arte

Ovviamente anche il prezzo dell’opera che si sta acquistando può risultare uno degli indicatori della sua autenticità. E non certo perché meno costa, più si fa l’affare, ma perché la mancanza di congruità tra prezzo e opera, nel mercato dell’arte, può segnalare una provenienza poco chiara, la necessità di liberarsi velocemente del bene o, semplicemente, dei falsi.

Anche la richiesta del pagamento in contanti (cosa che avviene quasi sempre negli ambienti meno formali dove si compravende arte) dovrebbe far sorgere qualche dubbio sulla trasparenza dell’operazione quando ha per oggetto un’opera di particolare pregio, firmata da un artista storicizzato o comunque di livello particolarmente elevato.

Cosa fare se si ha acquistato un falso nel mercato dell’arte?

La legge offre dei rimedi in favore dell’acquirente che acquista opere d’arte false.

Occorre innanzitutto verificare se vi sia la buona o mala fede del venditore perché le conseguenze potrebbero essere molto diverse con riguardo alla sua responsabilità.

In termini civilistici, se il venditore ha ceduto un’opera come autentica sapendo che era un falso, l’acquirente potrebbe richiamarsi all’istituto dell’aliud pro alio. L’acquirente si è trovato, suo malgrado, ad acquistare una cosa per un’altra e, quindi, egli potrà domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Il termine per agire in giudizio è di 10 anni.

Viceversa se il venditore non ha garantito pienamente l’autenticità del bene, ma l’ha solo supposta, e successivamente dovesse emergere che si tratti di un falso allora l’acquirente potrebbe esperire un’azione di annullamento per vizio del consenso (nei successivi cinque anni dalla scoperta dell’errore).

In caso di aliud pro alio, l‘acquirente potrà chiedere la restituzione del prezzo versato (oltre al maggior danno) o il risarcimento del valore che l’opera avrebbe avuto se fosse stata realmente autentica. Mentre nel caso di vizio della volontà l’acquirente potrà chiedere solo la restituzione del prezzo ed eventuali spese vive inerenti alla compravendita.

Il falso nel mercato dell’arte contemporanea

I numeri parlano di un incremento nel mercato dell’arte di falsi collocabili soprattutto nel moderno/contemporaneo, e ciò perché sono maggiormente richieste dal mercato e più facili da falsificare.

Basti pensare solo a quanto sia immediato reperire i pigmenti più recenti rispetto a quelli utilizzati nei secoli scorsi del tutto vegetali, che all’occhio di un’indagine esperta su analisi chimiche si rivelerebbero immediatamente non tipici per opere di Fine Art. Oggi infatti le moderne tecniche di studio e approfondimento delle opere sono all’avanguardia, poco invasive materialmente e aiutano a verificare l’autenticità. Non di meno resta che per falsificare determinate opere occorre essere decisamente molto bravi, praticamente degli artisti veri.

E’ un fatto di cronaca come una galleria negligente si sia incautamente affidata ad un fornitore/falsario, vendendo ai propri collezionisti opere false senza saperlo. Cui si aggiunge il rintraccio delle stesse, la loro denuncia, la contaminazione dei cataloghi, il prezzo completamente inadeguato pagato per l’opera, i danni per i compratori…

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Avv. Nicoletta Barbaglia

Of Counsel dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di Contenzioso Civile ed è appassionata di Diritto dell’Arte
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