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DOP e IGP, la proprietà intellettuale del territorio!

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Matteo Saleri
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L’Italia è la nazione, tra quelle europee, con il più alto numero di prodotti agroalimentari DOP e IGP.

Infatti, in Italia, i prodotti DOP (a Denominazione di Origine Protetta) e IGP (a Indicazione Geografica Protetta) riconosciuti sono 823. La maggior parte di questi prodotti è costituita da vini (ben 524!).

Questo risultato è dovuto alla grande qualità delle nostre produzioni e alla stretta connessione tra le eccellenze agroalimentari e il territorio di origine.

Le condizioni climatiche dello stivale sono certamente uno dei fattori che ha contribuito a raggiungere tale traguardo. Esse creano una situazione ambientale unica, influenzando così le proprietà delle risorse naturali italiane e, conseguentemente, anche la qualità dei nostri prodotti.

Nel presente articolo, illustreremo cosa sono le DOP e le IGP. Approfondiremo la disciplina giuridica di questi nomi protetti e come tali indicazioni geografiche possono tornare utili agli operatori del settore agroalimentare.

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1. Una nuova vita per DOP e IGP

Dopo il lockdown, l’attenzione del pubblico dei consumatori verso la produzione dei cibi e delle bevande è aumentata notevolmente. In base a recenti indagini, il 62% dei consumatori ritiene importante che un prodotto alimentare sia tipico ovvero legato a una specifica zona. Inoltre, il 58% di essi preferisce acquistare prodotti di piccole aziende del territorio.

Alla luce di questi dati, possiamo dedurre che il pubblico dei consumatori – durante l’acquisto – è ormai abituato a porre il focus sulle caratteristiche del prodotto. Pertanto, la qualità del prodotto offerto acquisisce maggiore importanza. Passa, invece, in secondo piano la notorietà dell’impresa che lo commercializza. Di conseguenza, istituti giuridici quali i marchi d’impresa, se considerati come uniche soluzioni, potrebbero risultare non sufficientemente efficaci per catturare l’attenzione del consumatore sui propri prodotti.

A tal proposito, il corretto utilizzo delle indicazioni geografiche, quali DOP IGP, può conferire un’importante appeal commerciale ai beni agroalimentari immessi nel mercato italiano e, tanto di più, in quello estero.

2. Cosa sono le DOP e le IGP?

Le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche protette sono, a tutti gli effetti, dei “marchi”. Però a differenza dei marchi d’impresa, che svolgono principalmente la funzione di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto, questi nomi hanno lo scopo di indicare l’origine geografica.  Inoltre, esse comunicano ai consumatori che il bene agroalimentare contraddistinto ha seguito un determinato iter produttivo identificato dal disciplinare di riferimento.

Passando alle definizioni normative, per denominazione d’origine s’intende un nome che identifica un prodotto:

  1. originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
  2. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
  3. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Tra i nomi di prodotti italiani dalla riconosciuti come DOP dalla Commissione Europea  ricordiamo il Grana Padano, il Prosciutto di Parma e il Pecorino Sardo. Per gli amanti del vino, segnaliamo che nella definizione di DOP rientrano le menzioni tradizionali italiane DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

L’indicazione geografica è definita dalla Legge come un nome che identifica un prodotto:

  1. originario di un determinato luogo, regione o paese;
  2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
  3. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Tra le IGP italiane riconosciuti a livello UE vengono, invece, annoverati prodotti quali il Pomodoro Pachino, il Cioccolato di Modica e l’Arancia Rossa di Sicilia. Nel gruppo delle IGP viene ricompresa la menzione tradizionale italiana IGT (Indicazione Geografica Tipica) utilizzata per i vini.

3. Milieu: il legame prodotto-territorio

Come si può notare dalle definizioni sopra riportate, le DOP e le IGP richiedono la presenza di un particolare legame tra il prodotto identificato e l’ambiente. Questo specifico legame dei prodotti con il territorio, in termini giuridici il c.d. milieu (dal francese, appunto, “ambiente”), può essere generato da due diversi fattori:

  • I fattori naturali, cioè quei fattori capaci di influenzare le qualità di prodotti agroalimentari. Essi possono essere individuati nella composizione del terreno e nella presenza di particolari microclimi, nella latitudine di una certa località, nella esposizione al sole di un area, nella presenza di particolari correnti d’aria, eccetera;
  • I fattori umani a cui devono essere ricondotte le tradizioni affermate e note di produzione e di fabbricazione nelle quali assume particolare rilievo la manodopera artigianale specializzata.

Mentre nelle DOP il legame con il territorio è più stretto (c.d. “primo livello”), per le IGP detto rapporto risulta essere meno stringente (c.d. “secondo livello”). Infatti, per la produzione di beni IGP è solamente richiesto che essa si svolga in una delle sue fasi all’intero della zona geografica delimitata.

4. Quali sono le funzioni delle DOP e delle IGP?

La disciplina delle DOP e delle IGP è volta ad aiutare i produttori a comunicare agli acquirenti le peculiarità dei propri prodotti. In particolare, questi due istituti giuridici segnalano all’acquirente l’origine geografica e le modalità di produzione dei beni immessi sul mercato.

Inoltre, l’utilizzo corretto di quest nomi garantisce una concorrenza leale, la disponibilità di informazioni attendibili per i consumatori e il rispetto della proprietà intellettuale. A differenza dei marchi d’impresa, la disciplina che regola le DOP e le IGP non prevede alcun tipo di diritto di esclusiva sull’utilizzo di detti nomi in capo ad un unico soggetto. Infatti, questi ultimi segni non hanno alcun titolare formale.

Figurativamente parlando, il titolare di questi “diritti di proprietà intellettuale” sarebbe il Territorio stesso!

Pertanto, le DOP e le IGP devono poter esser utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare di produzione di riferimento. Nel disciplinare, infatti, vengono tassativamente indicati la delimitazione dell’area geografica e i metodi da seguire per l’ottenimento del prodotto che potrà portare il nome tutelato

5. Procedura di riconoscimento

Come per la registrazione dei marchi di impresa, qualora si desiderasse richiedere il riconoscimento di nuovi prodotti DOP o IGP è necessario seguire un procedimento amministrativo. Entrambe le indicazioni geografiche condividono la medesima procedura.

Questa procedura si compone di due fasi:

  • una fase nazionale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e;
  • una successiva fase comunitaria innanzi alla Commissione Europea.

Il soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione per una DOP o una IGP è un gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti in un territorio delimitato e che trattano il medesimo prodotto oggetto di registrazione. A determinate condizioni anche un singolo produttore però può richiedere il riconoscimento dell’indicazione geografica.

Attenzione pero!  Non tutti i prodotti agroalimentari possono essere oggetto della domanda di riconoscimento. Nella domanda di registrazione da presentare al Ministero, viene richiesto di allegare una relazione storica atta a comprovare la produzione per almeno 25 anni nonché l’uso consolidato (nel commercio e nel linguaggio) del nome di cui si richiede la registrazione.

Pertanto, solo i prodotti con una “storia produttiva” di una certa rilevanza possono sperare di essere riconosciuti e, quindi, di conseguenza protetti.

6. La tutela legale per le tue eccellenze!

Alla necessità di garantire un’adeguata tutela alle indicazioni geografiche, il Legislatore europeo ha dato risposta attraverso l’emanazione di diversi Regolamenti. Tra i più importanti citiamo quelli sui prodotti agricoli e alimentari (Reg. UE n. 1151/2012), sui vini (Reg. UE n. 1308/2013) e sulle le bevande spiritose (Reg. UE 787/2019). Al fine di instaurare meccanismi di tutela dei nomi protetti vengono istituiti appositi organi di controllo, spesso individuati nei Consorzi.

Per chi viola le norme sono previste delle sanzioni, tra le quali l’inibitoria delle produzione e della commercializzazione del prodotto, il risarcimento dei danni. Alcuni tipi di condotte ingannevoli sono vietate anche ai sensi del Codice del Consumo (in particolare, dagli artt. 20 e 21).

Lo Studio legale Canella Camaiora presta assistenza consulenziale alle realtà imprenditoriali operanti nel settore agroalimentare e vitivinicolo. In particolare, forniamo:

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Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Matteo Saleri

Matteo Saleri

Laureato a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto Commerciale, Societario e Antitrust.
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