approfondimento
-
Tempo medio di lettura 8'

Diritto d’autore e opera musicale

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Camilla Siola
Home > Diritto d’autore e opera musicale

La legge n. 633/1941, chiamata più semplicemente legge sul diritto d’autore o L.d.a., protegge l’opera musicale. Nello specifico, la legge tutela l’opera musicale con o senza parole. Infatti è opera musicale qualunque sequenza creativa di note suonate, che sia o non sia accompagnata da un testo.

L’opera musicale “viene creata due volte“: la prima quando viene scritta dall’autore sullo spartito musicale, la seconda quando viene fissata sul fonogramma. È necessario separare questi due momenti perché essi danno vita a due tipologie di diritti, che, anche se simili nel contenuto, sono diversi. Si tratta in ciascuno dei casi di diritti patrimoniali o economici, che prediligono lo sfruttamento dell’opera.

Diversi dai diritti patrimoniali sono i diritti morali. Questi sono diritti non cedibili, propri solamente dell’autore, del produttore di fonogramma e dell’artista interprete. Sono diritti perpetui che si conservano anche a seguito di cessione dei diritti patrimoniali:

  • Diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20 L.d.a.)

Questo articolo si propone di analizzare i diritti patrimoniali d’autore, il loro sfruttamento e il ruolo dei soggetti protagonisti dell’industria musicale diversi dall’autore e dall’artista interprete.

Per chiedere una consulenza individuale su questo argomento il primo appuntamento di proprietà intellettuale è uno dei nostri servizi dedicati nell’area di attività: Proprietà intellettuale. Una prima consulenza può essere resa, su prenotazione, anche in videoconferenza. Per avere maggiori informazioni sullo studio o per contattarci clicca qui.

COME TUTELARE L’OPERA MUSICALE

La prima creazione è il momento in cui l’autore concretizza la sua idea trascrivendola su uno spartito. Questa dà vita al diritto d’autore, che è lo strumento offerto dalla legge per tutelare la propria opera musicale. Infatti, l’opera, prima di essere musica, è uno spartito, cioè un foglio organizzato in cinque righe orizzontali (pentagramma) sul quale viene scritta la musica (e il testo).

Oggetto della protezione del diritto d’autore è proprio il pentagramma. E’ sempre consigliabile conservare la prova della creazione della propria opera musicale attraverso la registrazione presso la SIAE o altre società equipollenti come, ad esempio, Proofy.

Non tutte le opere sono protette solo perché nate, infatti l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore subordina la protezione dell’opera alla sua creatività. L’opera è creativa quando è nuova, cioè non ancora conosciuta, ed originale, carattere che è frutto di interpretazione umana.

Per chiedere una consulenza individuale su questo argomento il primo appuntamento di proprietà intellettuale è uno dei nostri servizi dedicati nell’area di attività: Proprietà intellettuale. Una prima consulenza può essere resa, su prenotazione, anche in videoconferenza. Per avere maggiori informazioni sullo studio o per contattarci clicca qui.

QUALI DIRITTI ECONOMICI SPETTANO ALL’AUTORE?

Ma cosa significa che il diritto d’autore protegge l’opera musicale? Avere la propria opera protetta significa che in capo all’autore sorgono una serie di diritti, che prendono il nome di diritti esclusivi proprio perché appartengono solo ed esclusivamente all’autore dell’opera. Questi vengono definiti diritti patrimoniali o economici perché dal loro sfruttamento l’autore deriva un beneficio economico.

I diritti patrimoniali esclusivi sono elencati tassativamente dalla legge (L.d.a.):

  • diritto di pubblicare l’opera (art. 12)
  • diritto di riprodurre (fare copie tramite la fonografia, la registrazione) (art. 13)
  • diritto di trascrivere (trasformare l’opera orale in scritta) (art. 14)
  • diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (esecuzione es. in concerto o a casa davanti ad un pubblico) (art. 15)
  • diritto esclusivo di distribuire (messa a disposizione del pubblico) (art. 17)
  • diritto esclusivo di tradurre in altra lingua o dialetto, di pubblicare le opere in raccolta e di modificare (art. 18)
  • diritto esclusivo di noleggiare (noleggio a terzi ai fini economici per un periodo limitato), di dare in prestito, di autorizzare prestito e noleggio da parte di terzi, diritto ad un’equa remunerazione (art. 18-bis)

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti. Questo significa che l’autore può decidere di quali diritti disporre, se tutti insieme o separatamente. I diritti patrimoniali sono cedibili, infatti l’autore può decidere di cederne uno o più d’uno o addirittura tutti ad un altro soggetto. Nell’industria musicale i soggetti che nella maggior parte dei casi godono della cessione del diritto patrimoniale d’autore sono le società di edizione. In questo caso, la cessione è un trasferimento definitivo del diritto patrimoniale in capo alla società di edizione, che ne diventa nuova titolare. L’autore ne perde invece definitivamente la disponibilità, pur rimanendo titolare del diritto morale.

Il diritto d’autore non è perpetuo ma ha una durata massima prevista dalla legge, che si estende alla vita dell’autore più 70 anni dalla morte di questo. È possibile che l’opera sia stata creata da più autori, in questo caso la morte dell’ultimo co-autore rimasto in vita determina la scadenza del diritto d’autore.

IL RUOLO DELLE SOCIETÀ DI EDIZIONE

Per meglio sfruttare le sue opere, l’autore spesso chiede aiuto alle società di edizione, alle quali può trasferire temporaneamente uno o più diritti. Una delle caratteristiche principali del diritto d’autore dell’opera musicale è proprio da ricondurre al fatto che gestori dei diritti patrimoniali possono essere soggetti anche diversi dall’autore.

La società di edizione viene incaricata dello sfruttamento dei diritti attraverso la stipulazione del contratto di edizione. Sull’editore sorge quindi un vero e proprio obbligo di sfruttamento delle opere, a seguito del quale verranno corrisposti dei compensi monetari da dividere tra autore ed editore. Questi compensi si chiamano royalties.

L’obiettivo della società di edizione è quello di sfruttare commercialmente e valorizzare l’opera al meglio possibile. Questo avviene in diversi modi, per esempio attraverso l’esecuzione dell’opera da parte di un interprete famoso oppure tramite la sincronizzazione dell’opera ad una o più immagini (pubblicità). La maggior parte dei rapporti con terzi da cui deriva lo sfruttamento dell’opera è gestito da società di collecting (es. SIAE).

Per chiedere una consulenza individuale su questo argomento il primo appuntamento di proprietà intellettuale è uno dei nostri servizi dedicati nell’area di attività: Proprietà intellettuale. Una prima consulenza può essere resa, su prenotazione, anche in videoconferenza. Per avere maggiori informazioni sullo studio o per contattarci clicca qui.

DIRITTI CONNESSI

Una volta che la canzone è stata creata può essere registrata e quindi fissata su un fonogramma, pronta (o quasi) per essere ascoltata dal pubblico. La registrazione è un diritto che appartiene esclusivamente all’autore e, nel caso di stipulazione del contratto di edizione, all’editore. Per questa ragione, chi intende realizzare una registrazione (fonogramma) deve richiedere il consenso dell’autore ed eventualmente all’editore.

Una volta ottenuto il consenso, il produttore di fonogrammi, che spesso è una casa discografica, può fissare l’opera musicale. La ragione della fissazione è lo sfruttamento dell’opera, per questa ragione i diritti connessi sono diritti di sfruttamento.

Da quanto sopra, si evince che dalla registrazione nascono i diritti connessi, che quindi tutelano non già l’opera musicale in quanto spartito ma l’opera in quanto esibizione fissata su uno strumento fisico, il fonogramma. Titolari dei diritti sono due soggetti, il produttore di fonogrammi, cioè colui il quale si occupa della registrazione, e l’artista interprete, cioè colui la cui esibizione è fissata sul fonogramma.

Al pari del diritto d’autore, vi è protezione del fonogramma fin dalla nascita di questo.

QUALI DIRITTI CONNESSI SPETTANO AL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI E ALL’ARTISTA INTERPRETE?

L’oggetto dei diritti connessi è molto simile a quello del diritto d’autore, tuttavia la legge li distingue perché sono diritti che nascono da due momenti diversi della creazione. Al pari dei diritti patrimoniali d’autore, i diritti patrimoniali connessi sono cedibili sia definitivamente sia temporaneamente.

La cessione dei diritti collettivi avviene a favore delle case discografiche, società organizzate per sostenere i costi altissimi previsti per la registrazione di un pezzo o di un disco (affitto dello studio di registrazione, pagamento dei tecnici del suono, produttori, ecc.). Il contratto che viene stipulato in questo caso è un contratto di registrazione.

Anche i diritti connessi sono esclusivi e sono elencati dalla legge sul diritto d’autore:

  • diritto del produttore di fonogrammi e dell’artista interprete di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico (art. 72)
  • diritto del produttore di fonogrammi e dell’artista ad un equo compenso (art. 73)

Come il diritto d’autore, i diritti connessi non sono perpetui. Tuttavia la loro durata è determinata in 50 anni decorrenti dalla data di fissazione del opera. Se durante questo periodo il fonogramma fosse lecitamente pubblicato, la durata si estenderebbe a 70 anni dalla data della prima pubblicazione lecita.

La durata del diritto d’autore e dei diritti connessi è un tema molto complesso perché la scadenza del loro termine determina l’entrata dell’opera nel pubblico dominio e la possibilità per chiunque di usufruire dell’opera stessa. Per esempio, si pensi alle opere di Mozart: gli spartiti sono in pubblico dominio e pertanto visualizzabili e scaricabili da tutti (ad esempio, link).

Per chiedere una consulenza individuale su questo argomento il primo appuntamento di proprietà intellettuale è uno dei nostri servizi dedicati nell’area di attività: Proprietà intellettuale. Una prima consulenza può essere resa, su prenotazione, anche in videoconferenza. Per avere maggiori informazioni sullo studio o per contattarci clicca qui.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Camilla Siola

Laureata in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano, appassionata di diritto d'autore in particolare del diritto delle opere musicali.
Leggi la bio
error: Content is protected !!