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Cubo di Rubik come marchio di forma: la parola fine?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Daniele Camaiora
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Della questione del Cubo di Rubik registrato come marchio tridimensionale ci eravamo già occupati allorché la Corte di Giustizia, ribaltando una precedente decisione del Tribunale UE, aveva statuito che la forma in questione dovesse ritersi “essenziale” e – quindi – non appropriabile come segno distintivo.

Ritornata la palla nel campo dell’EUIPO (l’ufficio marchi comunitario), quest’ultimo si è trovato a doversi occupare del “vuoto giuridico” causato dalla sentenza di annullamento della Corte di Giustizia.

Con decisione del 19 giugno 2017, l’EUIPO ha ritenuto quindi che la rappresentazione della forma di cubo controversa presentasse tre caratteristiche essenziali, ovverosia:

1) la forma del cubo nel suo insieme;
2) le linee nere e i piccoli quadrati su ogni faccia del cubo;
3) la diversa colorazione delle sei facce del cubo.

Nell’intento di ottemperare alle indicazioni della Corte di Giustizia, l’EUIPO ha indicato come – a suo avviso – tutte le menzionate caratteristiche fossero da ritenere essenziali ai fini del raggiungimento del risultato tecnico-ludico del Cubo di Rubik.

Le richieste nel grado di Appello

Come noto, il marchio d’impresa garantisce al suo titolare un diritto di esclusiva molto forte sul segno prescelto, ed è quindi evidente come risulti oltremodo allettante la possibilità di estendere tale esclusiva anche alla forma di un prodotto.

La Rubik’s Brand Ltd. ha quindi deciso di non mollare l’osso, presentando appello (causa T-601/17) avanti al Tribunale di primo grado.

La corte lussemburghese, in primo luogo, ha stigmatizzato una falla logica nelle argomentazioni dell’EUIPO: la Rubik’s Brand Ltd., infatti, non ha mai affermato di considerare importante (e men che meno essenziale), nel contesto della registrazione del marchio controverso, l’eventuale presenza di colori su ciascuna delle facce del cubo.

A conferma di ciò, in effetti, anche l’esame visivo della rappresentazione grafica del cubo contenuta nell’originaria domanda di marchio evidenzia il carattere meramente accessorio della diversa colorazione delle sei facce del cubo (che ben potrebbero essere caratterizzate da altri elementi distintivi: cifre, lettere, disegni, foto…).

La decisione del Tribunale UE

La sentenza (26 ottobre 2019) del Tribunale UE, tuttavia, conferma gli altri due motivi di nullità del marchio di forma, ritenendo essenziali per il raggiungimento del risultato tecnico-ludico desiderato sia la forma globale del puzzle, sia il “reticolo” di linee e quadrati su ogni faccia del cubo.

In particolare, il Tribunale ha ribadito – al pari dell’EUIPO – che la caratteristica essenziale costituita dalle linee nere che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente, su ognuna delle facce del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di uguali dimensioni suddivisi in file di tre per tre, sia necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto.

Tali linee, infatti, rappresentano una separazione fisica tra i diversi cubi piccoli, permettendo al giocatore di ruotare ciascuna fila di cubi piccoli indipendentemente dalle altre al fine di raggruppare tali piccoli cubi, su ogni lato, nel modo voluto.

Detta separazione è essenziale per far ruotare, verticalmente e orizzontalmente, grazie a un meccanismo posto al centro del cubo, le diverse file di piccoli cubi.

In mancanza di tale separazione saremmo semplicemente al cospetto di un blocco solido a forma di cubo.

Perché è importante lottare per un marchio di forma?

Non si può biasimare la Rubik’s Brand Ltd. per aver tentato fino all’ultimo di proteggere il suo celebre Cubo con l’agognato marchio di forma!

Detto segno distintivo tridimensionale, infatti, avrebbe conferito al depositante l’esclusiva assoluta non solo sul nome del gioco, ma proprio sul gioco in sé.

Proprio per questa grande incisività della protezione conferita, la registrazione dei marchi tridimensionali è un po’ più difficili da ottenere rispetto a quella di segni distintivi più tradizionali. Affidarsi a professionisti esperti del settore può scongiurare il rischio di depositare forme non registrabili e spendere soldi inutilmente.

Noi di Canella Camaiora ci occupiamo anche di casi come come quello sopra descritto.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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