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Opera d’arte: come acquistarla, in cinque semplici punti

Pubblicato in: Arte e Collezionisti
di Nicoletta Barbaglia
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Opera d’arte: come acquistarla?

Per mercato di primo livello, tendenzialmente, si intende quello del primo passaggio di proprietà dell’opera d’arte.

Spesso questo primo passaggio viene formalizzato in un contratto di vendita di un’opera d’arte – scritto e sottoscritto – tra artista ed acquirente (spesso mediato da un gallerista o da un altro rappresentante dell’artista). Ma non è detto che la formalità dell’atto scritto venga sempre rispettata. Soprattutto nelle cessioni che avvengono nei mercati di altro livello.

Nonostante i rapporti nel mondo dell’arte siano spesso connotati da una forte matrice fiduciaria, è bene che le parti di un contratto di vendita di un’opera d’arte si pongano sempre qualche domanda, a reciproca garanzia. Si tratta di una vera e propria due diligence pre-acquisto quella che infatti dovrà eseguirsi.

Insomma, qui risolviamo la questione in una check-list di 5 semplici punti.

1) Il primo punto da chiarire è l’Autenticità dell’opera.

Nella Fine Art il nodo da sciogliere potrebbe risultare particolarmente complesso (ad es. l’autenticità di una pala d’altare del ‘600)  e richiedere un rilascio di expertise da parte di un critico di competenza. Potrebbe rivelarsi utile ulteriore documentazione sulla provenienza dell’opera.

Indubbia anche la necessità di documentare mostre/esibizioni in cui è stata esposta l’opera d’arte o la sua eventuale pubblicazione in cataloghi (elementi che ne influenzano anche il valore).

Quando invece si parla del contratto di vendita di un’opera d’arte di un’artista vivente, lo stesso dovrà opportunamente rilasciare una certificazione ad hoc. Questo tipo di certificazione spesso include una succinta esplicazione dell’opera unita al richiamo di esposizioni e pubblicazioni che l’hanno vista coinvolta.

2) Il secondo aspetto che rileva è la Titolarità del bene.

Da chi proviene l’opera? Chi è il venditore?

Nel caso di artista in vita la questione è superata poiché l’opera proviene direttamente dal suo creatore. Viceversa, quando il nostro venditore è una persona diversa dall’artista, andremo ad indagare se il bene proviene…

  • da una successione,
  • da una donazione
  • o anche semplicemente da un’altra vendita.

In quest’ultimo caso, ad esempio, potrebbe essere  sufficiente la fattura di vendita della galleria di provenienza. Inutile dire che il profilo della titolarità spesso si fonde con quello dell’autenticità dell’opera.

3) A quale Regime è assoggettata l’opera?

Si tratta di un’opera di interesse per lo Stato Italiano oppure no?

Nel primo caso è necessario che l’opera sia munita di attestato di libera circolazione rilasciata dalla Sopraintendenza. Con l’evidenza che la presenza o meno del vincolo in questione influisce parecchio sulla possibilità di sfruttare l’opera ed utilizzarla liberamente.

Questo terzo aspetto riguarda maggiormente gli acquirenti di opere che portano una firma di rilievo e già affermata sul mercato; per gli artisti minori il problema, fortunatamente per tutti, non sussiste.

4) Lo Stato di conservazione dell’opera.

La quarta evidenza su cui varrebbe la pena fare un ragionamento è lo stato di conservazione.

In allegato al contratto di vendita potrebbe essere opportuno descrivere lo stato dell’opera. Ciò soprattutto per evitare successive contestazioni legate al deperimento dell’opera stessa.

A volte sarà proprio l’artista a porsi eventuali problematiche connesse alla conservazione dell’opera e dal suo eventuale restauro. Basti pensare a quelle opere di speciale particolarità nella loro espressione; alle performance o all’arte effimera o anche all’uso di materiali specifici (in questo senso si rimanda all’articolo “Conservazione e restauro delle opere di Arte Contemporanea“).

L’artista può dare infatti chiare istruzioni al compratore per quanto riguarda la manutenzione e può riservarsi la prelazione di intervento in caso di necessità. In altri casi può indicare o suggerire un restauratore preferenziale cui rivolgersi. Diciamo che al momento del contratto, chi compra e chi vende deve sapere bene cosa potrebbe esserne dell’opera d’arte.

5) Altrimenti detto, bisogna occuparsi anche del Diritto d’autore.

Quando l’acquirente ha in animo di realizzare uno sfruttamento commerciale dell’opera, diverso dalla sua fruizione e godimento privato, è opportuno analizzare accuratamente quali diritti sia in grado di cedere effettivamente il venditore.

Quando si acquista da un artista in vita è indispensabile contrattualizzare i profili di sfruttamento economico dell’opera che egli intende cedere o licenziare. In mancanza di una pattuizione specifica occorre rammentare che ogni diritto resterà in capo all’artista eccetto la proprietà dell’opera fisica. Non è affatto scontato che l’acquirente possa realizzare un catalogo o una mostra senza l’autorizzazione dell’artista.

Lo stesso problema si pone nel caso di artisti passati a miglior vita da meno di 70 anni. In questo caso l’acquirente potrà interagire con gli eredi per chiarire alcuni dubbi e comunque affrontare il profilo con il venditore per chiarire quali diritti egli sia in concreto nella posizione di poter effettivamente licenziare. Anche perché alcuni utilizzi dell’opera potrebbero sconfinare nelle imperiture insidie del diritto morale d’autore, che non è soggetto ad alcuna scadenza…

E’ ovvio che in questi come in altri casi l’intervento di un legale esperto sia più che mai consigliato. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente, a richiedere un preventivo dedicato al vostro caso, oppure semplicemente a visitare la pagina del nostro sito dedicata al diritto dell’arte.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2018
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Avv. Nicoletta Barbaglia

Of Counsel dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di Contenzioso Civile ed è appassionata di Diritto dell’Arte
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