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Collage di immagini e diritto d’autore, ecco come funziona.

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Con questo articolo, ho voluto semplificare la questione legale sottesa al collage. Vi illustrerò il metodo più corretto, a mio modo di vedere, per affrontare lo spinoso problema giuridico. Mi occuperò quindi di:

  1. Cosa si intende per Collage?
  2. La proprietà intellettuale sui pezzi del collage
  3. Eventuale modifica/trasformazione dei pezzi utilizzati
  4. Quando un collage può essere considerato davvero originale e autonomo?
  5. Pezzi del collage che ritraggono persone
  6. Cosa rischia l’autore del collage?

* * *

1.- Cosa si intende per Collage?

Con il termine Collage si indica la tecnica del sovrapporre ritagli di fotografie, documenti, giornali e riviste. Il termine finisce anche per indicare l’opera che è il frutto dell’applicazione di questa tecnica. Se si utilizzano immagini di terzi per creare collage, però, occorre fare attenzione perché si potrebbe essere accusati di violare diritti altrui. Viceversa, chi è autore di fotografie o di altre opere, spesso, non vuole che altri le utilizzino senza chiedere l’autorizzazione.

Una giovane collage artist, Rhed Fawell (su IG rhedfawell), in un’intervista a Repubblica ha suggestivamente dichiarato che «storicamente l’arte del collage è sempre stata particolarmente accessibile, specialmente per la facilità e la rapidità nel procurarsi i materiali necessari alla sua realizzazione. Viviamo in una società mediatica usa e getta la cui chiave è il riciclaggio. Il bello di quest’arte è la promessa per ciascuno di poter creare qualcosa dal nulla usando solo un barattolo di colla e alcuni magazine» (La dichiarazione è estratta dall’articolo “Tutti pazzi per l’arte del collage digitale: i migliori profili da seguire su Instagram” del 25 Maggio 2019 di H. Battaglia su D.REPUBBLICA.IT).

Insomma, il tema dell’arte “cannibale”  è quanto mai attuale (si tratta della c.d. “Appropriation Art”).  In effetti, se ne continua a parlare senza che si riesca a individuare una regola generale. In questo vi illustro il mio approccio tecnico alla risoluzione al quesito giuridico.

2.- La proprietà intellettuale sui “pezzi” del collage

Se utilizzassimo, per creare il collage dei “pezzi”, di cui siamo noi stessi gli autori non ci sarebbe alcun problema. Però, ogni creazione è composta di elementi, così come ogni organismo vivente è composto di cellule. Anche se ogni “cosa nuova” è sempre il frutto di una mescolanza inedita di “cellule di informazione“, non tutto però può essere liberamente mescolato dagli autori. Possiamo dire che la proprietà intellettuale, quando esiste, costituisce una specie di vincolo sulle cellule di informazione. Per creare legittimamente un nuovo organismo dovremmo, in effetti, preoccuparci di verificare che i pezzi che ci accingiamo a utilizzare – ovvero le cellule o i ritagli – siano effettivamente disponibili ovvero non vincolati.

Per questa ragione, a mio modo di vedere, il primo modo di approcciare il “problema del collage“, quello più ligio e tradizionale, è quello di verificare minuziosamente se tali vincoli effettivamente esistano.

Come tutti sanno, ad esempio, le fotografie sono disciplinate dalle leggi sul diritto d’autore. La disciplina conosce tre differenti specie di fotografie:

  • le opere fotografiche, con tutela sino a settant’anni dopo la morte dell’autore;
  • le fotografie così dette semplici (indicate nell’art. 87 LDA, che godono della più limitata tutela dei cc.dd. diritti connessi ovvero) protette solo per 20 anni dalla produzione e
  • le fotografie documentali (sprovviste di tutela).

Stando così le cose, forse è proprio per questa ragione che molti artisti (anche quelli più noti e comunque quelli più prudenti) preferiscono utilizzare per i loro collage artistici fotografie con tutela “scaduta“. Mi sembra, ad esempio che artisti contemporanei come Eduardo Recife, Joe Webb o Laurindo Feliciano, oltre che per matrice stilistica, potrebbero utilizzare immagini “vintage” anche per queste ragioni di sicurezza (si v. l’articolo “L’arte del collage e tre artisti di arte contemporanea da non perdere” di A. Fornaciari).

Attenzione però: ciò viene rappresentato nelle fotografie potrebbe coinvolgere altri diritti di proprietà intellettuale come marchi, altre opere artistiche, l’immagine di persone più o meno conosciute (vedi in particolare il paragrafo 5).

Insomma, anche anche volendo considerare il collage una forma d’arte, non si può per questo trascurare di tenere in considerazione i diritti dei terzi che dipendono dai pezzi utilizzati per il collage.

Mi verrebbe da dire, infatti, che sono proprio il tipo e la natura dei pezzi utilizzati dall’artista a sancire il livello di “rischiosità legale” del collage. Spesso, proprio per questa ragione, si tende a modificare digitalmente i pezzi in modo che questi non siano effettivamente riconoscibili… nel prossimo paragrafo vedremo se questa strategia può funzionare oppure no.

3.- Eventuale modifica/trasformazione dei pezzi utilizzati

Il tema del plagio/contraffazione, anche in fotografia, suscita sempre molta curiosità. Forse è per questo motivo che durante un incontro di lavoro presso una nota agenzia fotografica milanese mi è stato chiesto: «Avvocato, ma è vero che se ci sono 3 differenze non si può più parlare di plagio?».

La cosa mi ha fatto sorridere perché, anche se avessi annuito, non credo che il mio interlocutore avrebbe ottenuto una risposta sufficientemente chiara. Comunque la domanda è mal posta, dal punto di vista tecnico-giuridico. Il problema sta infatti nella sostanza delle differenze più che nella loro numerosità.

In estrema sintesi, quando è possibile riconoscere l’opera altrui nella nostra creazione… non ha affatto senso parlare di differenze. Tendenzialmente, essendo che stiamo utilizzando un lavoro altrui, in linea di principio, dovremmo essere stati preventivamente autorizzati a farlo altrimenti staremmo già commettendo un abuso legale. L’art. 18 della L. 633/1941 prevede infatti che all’autore spetti senz’altro “il diritto esclusivo di elaborare [ed esso] comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera…“.

Insomma, l’importante è non farsi beccare. Le modificazioni saranno sufficienti solo a patto che rendano l’opera originaria del tutto irriconoscibile. Solo così potremmo effettivamente dormire sonni tranquilli.

Però dovrà pur esistere una via di fuga che consenta agli autori di non dover passare al setaccio legale, pezzo per pezzo, tutto ciò che si sta utilizzando per realizzare un collage.

Del resto, i pezzi di un collage sono solo dei ritagli e, quindi, avrebbe poco senso parlare di trasformazione dei pezzi.  Tuttavia, ha pienamente senso parlare di trasformazione dell’opera nel suo complesso proprio perché, a volte, il “balzo in avanti” è piuttosto consistente… E questo consente di poter considerare il collage del tutto nuovo, autonomo ed originale. E ciò indipendentemente dai vincoli di proprietà intellettuale presenti sui pezzi che lo costituiscono.

4.- Quando un collage può essere considerato davvero originale e autonomo?

La legge scientifica sulla conservazione della massa di Lavoisier dice che «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Soffermiamoci proprio su questo concetto di trasformazione.

“The White Album” è l’opera che ha vinto il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 2019. Si tratta di un “video-collage” dell’artista americano Arthur Jafa costituito da clip amatoriali scaricati dal Web,  video musicali e altro. Non vi è dubbio che ciascuno di questi pezzi di video possegga dei “vincoli” dati dai diritti di proprietà intellettuale dei rispettivi autori. Tuttavia, l’accostamento e la rielaborazione di Java hanno generato un’opera originale proprio perché  dotata di un significato forte e autonomo (rispetto a quello dei clip fagocitati). Possiamo serenamente affermare che Jafa ha trasformato i clip, fondendoli tra loro in un’opera completamente autonoma rispetto ai pezzi di video utilizzati.

Insomma, in questo caso, avrebbe avuto poco senso analizzare uno a uno i clip utilizzati poiché questi avrebbero avuto senz’altro diritti vivi e di rilievo. Tali diritti, sarebbero stati tuttavia superati dal diritto alla libertà di espressione dell’artista (premiato peraltro con il Leone d’Oro).

Questa è quindi la domanda da un milione di dollari: esiste una linea di demarcazione netta tra ciò che è lecito e ciò che non lo è in materia di Appropriation Art e, quindi, anche di Collage?

Quando si parla di questo tema, si è soliti fare riferimento all’esperienza americana e alla dottrina del c.d. fair use ovvero dell’utilizzo leale, equo e corretto delle opere altrui. I Giudici americani hanno introdotto parametri di analisi (cc.dd. four factors) per capire se lo sfruttamento possa essere considerato lecito oppure no. Essi sono:

  1. l’oggetto e la natura dello sfruttamento (rilievo particolare ha anche, ovviamente, lo sfruttamento commerciale);
  2. la natura dell’opera sfruttata;
  3. la quantità e l’importanza dell’opera sfruttata;
  4. le conseguenze dello sfruttamento, in termini di valore di mercato, sull’opera sfruttata.

La trasformazione è sempre senz’altro un concetto chiave: (1) perché lo sfruttamento dell’opera originaria sia considerato legittimo, occorre che l’artista abbia creato qualcosa di sufficientemente nuovo e autonomo; (2) tanto più la seconda opera sarà appartenuta a un ambito artistico diverso dalla prima, tanto più facilmente il “prestito” verrà considerato libero; (3) tanto più l’utilizzo della prima opera sarà stato quantitativamente limitato, tanto più esso sarà tollerabile; (4) infine sarà necessario avere comunque riguardo per gli effetti di mercato sulle opere utilizzate.

La verità è che il bilanciamento operato dalla Legge, e dai Giudici, è quello tra il citato diritto alla libertà di espressione dell’artista e quello di esclusiva garantito agli autori delle opere sfruttate. Anche in questo senso il “coefficiente trasformativo” diventa molto rilevante e i “four factors” individuati nell’esperienza americana ne sono semplicemente un criterio di misurazione relativo.

A questo punto mi sembra il caso di citare alcuni dei casi divenuti celebri nel mondo dell’Appropriation Art.

È divenuto ormai celebre il caso di “String of Puppies” di Jeff Koons, in cui l’artista aveva ripreso una fotografia di Arthur Rogers. In questo caso, la fotografia era stata effettivamente utilizzata come prototipo per la realizzazione della scultura. I giudici americani avevano finito per dare torto a Koons (Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 – 2nd Cir. 1992).

Diametralmente opposta la conclusione del caso Blanch v. Koons (2006). Sufficiente trasformazione per l’opera “Niagara” di Koons; in questo caso, l’artista si era limitato a utilizzare la fotografia scattata da Andrea Blanch che ritrae due piedi incrociati che indossano sandali di Gucci… però in un contesto ben più ampio (anche in termini dimensionali). Koons vinse (Blanch v. Koons, docket no. 05-6433-CV del 26 ottobre 2006).

Quando Patrick Cariou ha visto utilizzare la propria collezione di scatti dal titolo Yes Rasta (2000), ha deciso di citare in giudizio Richard Prince. Ques’ultimo, infatti, non si era affatto disturbato a richiedere alcuna autorizzazione per la propria serie di opere denominate Canal Zone (sopra un esempio: a sinistra lo scatto di Cariou, a destra la “trasformazione” operata da Prince).  Dopo due gradi di giudizio i giudici d’appello hanno assolto Richard Prince per sufficiente trasformazione a fronte di un messaggio intrinseco, percepibile da qualsiasi reasonable observer [Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013)].

Prince invece ha tirato un po’ troppo la corda quando ha deciso di utilizzare un fotografia di Donald Graham (sopra a sinistra). In questo caso, infatti, si era limitato a combinare la fotografia con alcuni like e commenti comparsi su Instragram. Evidentemente troppo poco per i Giudici affinché si potesse parlare di trasformazione [Graham v. Prince – 265 F. Supp. 3d 366 (S.D.N.Y. 2017)].

Pur in un contesto legale e culturale molto diverso, ovvero quello europeo, i ragionamenti svolti dai Giudici non sono molto diversi. Per il vero, in Europa il regime delle eccezioni del diritto d’autore passa attraverso il c.d. three step test, ma oggi non ve ne parlerò [si v. C. Geiger, The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?, in IIC, 2006, p. 683-699 (2006)].

È diventata una pietra miliare la decisione (un’ordinanza cautelare) del Tribunale di Milano che, ripercorrendo proprio le decisioni americane citate sopra si è pronunciata in merito alla possibile interferenza tra le opere di John Baldessarri (per Fondazione Prada) e le opere dell’artista svizzero Alberto Giacometti, le sue celebri “Grand Femmes“.

I Giudici di Milano hanno ritenuto che «l’intervento dell’artista statunitense [NdR – Baldessarri] appare consistente, mentre anche l’utilizzo dell’immagine della donna di Giacometti appare drammaticamente trasformato, dalla magrezza e dall’espressione tragica del dopo-guerra all’espressione estatica della donna magra, non per le privazioni del conflitto bellico ma per le esigenze severe della moda. La trasformazione pertanto sussiste, sia in senso materiale che concettuale, ed il risultato è un’opera creativa dotata di un proprio valore artistico» (Ord. Trib. di Milano del 13 luglio 2011).

Insomma, la misurazione del coefficiente di trasformazione sembra debba essere sempre il fulcro dell’analisi del giurista.

Cito da ultimo anche il caso Sanguinetti v. Kambalu (si v. l’ordinanza del 7.11.2015 del Tribunale di Venezia). Kambalu, in effetti, con la sua “Sanguinetti Breakout Zone” alla Biennale del 2015 criticava il situazionista Sanguinetti. Precisavano i Giudici infatti che: «L’intera installazione ha la sua coerenza creativa e di messaggio di critica sarcastica chiaramente riferibile come proveniente da Kambalu e non può certo ridursi a mera contraffazione e plagio delle opere di Sanguinetti o di parti di esse, dovendosi rammentare che la presenza della creatività rammentata permette di ritenere integrata anche l’esimente della parodia, secondo quanto argomentato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 201 del 3.9.2014 (causa C-201/2013), essendo pacificamente riconosciuta la parodia medesima come diritto costituzionalmente garantito nell’ordinamento interno dagli artt. 21 e 33 Cost.».

In conclusione, nella lettura del coefficiente trasformativo, più che una interpretazione eminentemente economica sulla falsa riga dei four factors all’americana, i nostri Giudici sembrano soffermarsi maggiormente sul messaggio artistico, sulla sua importanza e sulla presenza (o meno) di quello spirito critico, parodistico o satirico, su cui tendono a imperniare le decisioni perché si tratta di uno spirito che ha un fondamento normativo (costituzionale).

Attenzione però! Perché questo ragionamento sulla trasformazione non vale quando si parla di sfruttamento di diritti di immagine altrui. Insomma, quando in un’opera si utilizza il ritratto di qualcuno bisogna rispettare regole (e norme legali) diverse.

5.- Pezzi del collage che ritraggono persone

Il dispositivo dell’art. 96 della legge sulla protezione del diritto d’autore prevede in chiaro che: «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il onsenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente». E l’art. 97 precisa che «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

Sembra francamente molto chiaro che le logiche alla base della norma sono diverse da quelle analizzate nei paragrafi precedenti. Chi crea un’opera, sia egli un fotografo, un pittore o un’artista che realizza collage, deve ottenere il consenso del soggetto ritrattato prima mettere in circolazione l’opera.

L’immagine ovvero il ritratto di una persona è tutelato anche dall’art. 10 del Codice Civile italiano. Infatti, la norma prevede che: «qualora l’immagine di una persona […] fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».

Insomma, i soggetti privati hanno tutto il diritto di essere lasciati in pace… sempre. Indipendentemente dalla libertà di espressione artistica. Se il personaggio invece è pubblico, può allora entrare in gioco l’ipotesi della lesione della sua reputazione, potendosi anche prescindere dal suo consenso all’utilizzo dell’immagine.

Veniamo infine a considerare quali siano i rischi dell’autore di un collage o, più latamente, dell’autore di un’opera d’arte appropriativa.

6.- Cosa rischia l’autore del collage?

In estrema sintesi, chi agisce senza chiedere le autorizzazioni del caso rischia di essere tenuto a risarcire il danno per violazione dei diritti degli autori dei pezzi del collage. Come ho detto all’inizio di questo articolo, sono proprio il tipo e la natura dei pezzi utilizzati dall’artista a sancire il livello di “rischiosità legale” del collage.

L’autore dell’opera d’arte appropriativa potrebbe essere condannato a distruggere l’opera per violazione del diritto morale degli autori delle opere originarie. Inoltre potrebbe essere tenuto a risarcire il danno sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale.

Inutile dire che, nella valutazione del rischio effettivo viene in conto anche la caratura artistica del soggetto che opera la “trasformazione“. A mio avviso sarebbe ipocrita dichiarare il contrario.

Se un’artista ormai quotato come Koons si appropria di opere di altri autori per la creazione di nuove opere verosimilmente vi sarà un incremento di valore per entrambe le opere.

Per quanto concerne il discorso legato ai diritti di immagine, anche in questo caso potrà esservi una condanna al risarcimento del danno per sfruttamento abusivo, cui andrebbe associata la cessazione dell’abuso e quindi, nei fatti, il ritiro.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 24 Agosto 2020
Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2024
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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