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Blocco dei licenziamenti: esistono deroghe?

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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Il blocco dei licenziamenti messo in atto dal Governo nel periodo di emergenza sanitaria (Decreto “Cura Italia”: le misure a sostegno dei lavoratori)  ha coinvolto le imprese con l’ intenzione di interrompere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) legato a ragioni inerenti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro.

Il Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 questo blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ciò al fine di tutelare i lavoratori a causa della crisi economica conseguente alla diffusione del virus COVID-19. Non si può escludere che, a fronte della situazione in atto, non ci siano da aspettarsi ulteriori novità.

Rispetto al precedente stop – pressoché totale –  nel periodo emergenziale tuttavia erano state introdotte alcune deroghe in alcuni specifici casi.

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Proroga del blocco dei licenziamenti

Il Decreto Agosto proroga al 31 dicembre 2020, inoltre, il divieto per le imprese di licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo. Questo vale nel caso in cui non abbiano:

  • Esaurito le 18 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19” nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;
  • O esaurito l’esonero contributivo INPS previsto dal decreto 104 pari al doppio delle ore di Cassa fatte a maggio e giugno 2020.

Da ciò consegue che tutti i datori di lavoro che non abbiano utilizzato l’ausilio degli ammortizzatori sociali, il divieto di licenziamento è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

a) Per chi utilizza la Cassa integrazione:

il blocco è prorogato fino all’esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;

b) Per chi fruisce dell’esonero contributivo:

è necessario esaurirlo prima di poter licenziare per giustificato motivo oggettivo, altrimenti vige il blocco fino a dicembre.

Accordo collettivo di risoluzione consensuale incentivata

Tra le deroghe al blocco, vi è il caso di stipula di un accordo aziendale tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Grazie a questo accordo è possibile prevedere un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto dando la possibilità che venga riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASPI ai lavoratori che aderiscono all’accordo.

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Deroghe al blocco dei licenziamenti

Altra serie di deroghe allo stop in cui è concesso all’azienda di recedere dal rapporto per Giustificato motivo oggettivo, sono i licenziamenti:

  • correlati alla cessazione definitiva dell’azienda;
  • derivanti dalla messa in liquidazione della società, senza prosecuzione dell’attività,
  • causati dal fallimento della società (nei casi in cui non vi sia o sia terminato l’esercizio provvisorio)

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Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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