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BANKSY: è proprio vero che ha perso un “suo” marchio?

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Daniele Camaiora
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Ci sono alcuni casi in cui il Diritto d’Autore e il Diritto dei Marchi si intersecano in un intreccio apparentemente “liquido”, difficile da decifrare, e sono quelle fattispecie che appassionano anche chi – come noi di Canella Camaiora – fa della proprietà intellettuale il suo fiore all’occhiello.

Quello del “Flower Thrower” del celebre street artist Banksy è, a buon diritto, uno di questi affascinanti casi.

Banksy, pseudonimo e anonimato

Senza dubbio, parte della notorietà di questo grande artista è dovuta all’alone di mistero derivante dalla sua capacità di mantenere sconosciuti tanto il suo vero nome quanto la sua identità. Se si pensa all’esposizione mediatica del personaggio, questa capacità sembra quasi surreale.

Muovendo dai luoghi in cui sono comparse le sue prime opere, di lui si sa con un ragionevole grado di certezza che dovrebbe essere originario di Bristol, ma poco altro. Secondo uno studio condotto dal Mail on Sunday nel 2008, l’artista potrebbe essere in realtà Robin Gunningham, ex studente della Bristol Cathedral Choir School. Altri, anche in virtù di un presunto riferimento fatto dal musicista britannico Goldie durante un’intervista, indicano l’alter ego di Banksy in Robert Del Naja (noto anche con lo pseudonimo di 3D, leader del “collettivo musicale” dei Massive Attack e writer). Altri ancora, infine, ritengono che potrebbe trattarsi di una donna o di vari artisti operanti con la medesima firma.

Ai nostri fini, tuttavia, ciò che interessa è che Banksy – pur firmandosi e marcando le sue opere con un nome d’arte – dal punto di vista tecnico-giuridico opera in regime di anonimato.

Pseudonimo e anonimato nella Legge sul Diritto d’Autore

Il comportamento dello street artist britannico è perfettamente lecito.

La Legge italiana sul Diritto d’Autore, per esempio, all’articolo 8 prevede che: «È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.»

D’altro canto, l’articolo 21 (primo comma) della medesima Legge prevede altresì che: «L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.».

Orbene, quello utilizzato Banksy è uno pseudonimo, ma è corretto affermare che l’artista operi in regime di anonimato, poiché il suo nome e la sua identità vengono mantenuti ignoti.

La riconducibilità delle opere e la paternità autoriale di Banksy

Banksy è solito firmare le proprie opere di strada, secondo modalità che possiamo tranquillamente ricomprendere nelle forme d’uso (apponendo la propria tag, pubblicando foto sul proprio sito Web, eccetera), ragione per cui – pur nell’ignoranza di chi si celi dietro lo pseudonimo – è ben possibile ricondurre a quest’ultimo la paternità autoriale delle opere.

Lo stesso può dirsi del famoso “Flower Thrower” (conosciuto anche come “Love Is In The Air“), comparso per la prima volta nel 2005, in Palestina, che possiamo ammirare nel sottostante scatto fotografico di Josh Levinger (CC BY-NC-SA 2.0).

Il “Flower Thrower” è uno degli stencil più iconici di Banksy; mostra un palestinese col volto semicoperto che lancia un mazzo di fiori. L’artista documentò la realizzazione dell’opera nel suo volume “Wall & Piece“, edito da Century alla fine del 2005.

Copyright, Diritto d’Autore e Marchi secondo Banksy

Il celebre street artist ha sempre documentato, in qualche modo, le proprie creazioni, pur non mancando di dichiarare la propria avversione nei confronti del capitalismo e del Diritto d’Autore “tradizionale”, al punto da arrivare ad affermare: «Copyright is for losers ©™» («Il Copyright è da perdenti ©™»).

O ancora, parlando della pubblicità in generale: «Trademarks, intellectual property rights and copyright law mean advertisers can say what they like wherever they like with total impunity. Fuck that. Any advert in a public space that gives you no choice whether you see it or not is yours. It’s yours to take, re-arrange and re-use. You can do whatever you like with it. Asking for permission is like asking to keep a rock someone just threw at your head.» («I marchi, i diritti di proprietà intellettuale e le leggi sul copyright consentono agli inserzionisti di dire quello che vogliono, dove vogliono, con totale impunità. ‘Fanculo. Qualsiasi annuncio in uno spazio pubblico che non ti dia scelta se vederlo o meno è tuo. Sta a te decidere se prenderlo, modificarlo e riutilizzarlo. Puoi farci quello che vuoi. Chiedere il permesso è come chiedere di tenere una pietra che qualcuno ti ha appena lanciato in testa.»).

Nonostante queste petizioni di principio, l’artista britannico ovviamente sa bene come stare al mondo e conosce la normativa di riferimento, tant’è che – pur mantenendo l’anonimato e operando attraverso agenti fiduciari – è ormai qualche anno che utilizza le registrazioni di marchio come mezzo per proteggere il proprio nome d’arte e la propria paternità autoriale.

L’idea alla base dei depositi di marchio è chiara: fare in modo che terzi (agenti fiduciari) depositino e possano anche adire le vie giudiziarie per proteggere dei segni distintivi la cui rappresentazione grafica corrisponda alle più note (e commercialmente appetibili) opere dell’artista, permettendo a quest’ultimo – indirettamente – di difendere la propria paternità autoriale, senza agire in giudizio facendo valere il proprio Diritto d’Autore (e rischiando di dissolvere l’alone di mistero che occulta la sua identità).

Ecco quindi che la Pest Control Office Limited ha depositato vari marchi, come per esempio il figurativo sotto riportato
depositato in data 07/11/2018 e registrato come Marchio dell’Unione Europea in data 08/06/2019, azionato (senza troppo successo) dalla fiduciaria di Banksy in una causa contro il MUDEC di cui abbiamo già avuto modo di parlare in un precedente contributo.

Il Flower Thrower

Fra i marchi depositati dalla Pest Control Office Limited, c’è il comunitario numero 012575155, che altro non è che la riproduzione del celebre lanciatore di fiori apparso in Palestina nel 2005.Depositato in data 07/02/2014, ottenne la registrazione il 29/08/2014, pur non venendo utilizzato come segno distintivo almeno fino al marzo 2019.

In data 12/03/2019, la Full Color Black Limited (società con sede nel Regno Unito che vende biglietti e cartoline a tema street art, spesso utilizzando opere di Banksy), ha depositato istanza all’EUIPO per la cancellazione di questo marchio, sostenendo – fra le altre cose – che fosse stato depositato in malafede (per motivi ignoti allo scrivente, non è stata invece chiesta la decadenza per non uso quinquennale, che pur vi sarebbe stata, a mio avviso).

La Cancellation Division dell’EUIPO, dopo avere stigmatizzato come l’utilizzo in concreto del marchio da parte della registrante fosse iniziato soltanto dopo il deposito dell’istanza di annullamento, ha dichiarato la nullità del segno sulla base dell’articolo 59, comma 1, lettera b) del Regolamento sul Marchio Comunitario: «1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: […] b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.».

Il Collegio giudicante, dopo avere rimarcato come il concetto di malafede di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b) «non sia definito, delimitato o anche solo descritto dalla legislazione» (pag. 11, Decision on Cancellation No. 33843 C), ravvisa la malafede della Pest Control Office Limited (e, suo tramite, di Banksy) proprio in quella finalità meramente protettiva del Diritto d’Autore che abbiamo illustrato al capoverso precedente.

Emblematico il seguente passaggio: «The predicament of Banksy’s right to the work ‘Flower Thrower’ is clear. To protect theright under copyright law would require him to lose his anonymity which would undermine his persona. […] It is clear that when the proprietor filed the EUTM he did not have any intention of using the sign to commercialise goods or provide services.» («Il motivo di imbarazzo collegato ai diritti di Banksy sull’opera “Flower Thrower” è evidente. Per tutelare i diritti che gli derivano ai sensi della legge sul diritto d’autore, dovrebbe perdere il suo anonimato, il che lo danneggerebbe. […] È chiaro che quando il titolare ha depositato il Marchio dell’Unione Europea egli non aveva alcuna intenzione di utilizzare il segno per commercializzare beni o fornire servizi.», pag. 12, Decision on Cancellation No. 33843 C).

Perso il Marchio, perso il Diritto d’Autore sull’opera?

La pronuncia che stiamo commentando, del 14 settembre, è ancora appellabile, ma ammettiamo – per ipotesi – che la decisione diventi definitiva: avendo perso il marchio corrispondente (registrato tramite fiduciari), Banksy avrebbe davvero perso anche il suo (sacrosanto) Diritto d’Autore sull’opera?

Ovviamente no: non si potrebbe, infatti, utilizzare senza autorizzazione (come sta facendo la Full Color Black Limited) un’opera altrui tutelata ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore.

Il nodo problematico, però, sta proprio qua: per rivendicare in giudizio la propria paternità autoriale sul “Flower Thrower” e inibire l’uso da parte di terzi non autorizzati, Banksy dovrebbe scoprirsi e perdere quell’anonimato così strenuamente difeso; e, anche ove decidesse di fare agire degli eventuali fiduciari titolari dei soli diritti di sfruttamento economico sull’opera, questi ultimi – nel fornire le prove della legittimità della loro licenza – finirebbero comunque con l’esporre Banksy a letali fughe di notizie.

A conti fatti, uno dei più grandi artisti contemporanei rischia di vedere alcune delle sue opere più iconiche liberamente sfruttate da chiunque, ma siamo pronti a scommettere che la querelle non sia finita e seguiteremo a commentare e tenervi informati.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 28 Settembre 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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