È di qualche tempo fa la notizia della vendita all’asta del primo quadro interamente realizzato attraverso un uso mirato dei sistemi di Intelligenza Artificiale.
Si tratta del “Portrait of Edmond de Belamy“, battuto all’asta da Christie’s – la celebre casa d’aste – o per la cifra di 432.000,00 Dollari.
Un’opera creata da un robot può essere considerata “Arte”? Può essere protetta dal Diritto d’Autore?
Per rispondere a queste domande, è innanzitutto opportuno chiarire alcuni punti.
Non esiste una nozione univoca di I.A. L’Università di Stanford, nel suo report “Artificial Intelligence and life in 2030” (del 2016) la definisce come a science and a set of computational technologies that are inspired by the ways people use their nervous systems and bodies to sense, learn, reason and take action”.
L’ Intelligenza Artificiale ha la capacità di realizzare opere appartenenti al genere letterario, musicale e figurativo: ne sono un curioso esempio il romanzo intitolato “The Day a Computer writes a novel”, scritto da un software di Intelligenza Artificiale sviluppato dall’Università di Hokkaido, o “Iamus“, il sistema realizzato dai ricercatori dell’Università di Malaga in grado di “comporre” in modo pressoché autonomo musica da camera originale.
Nella Legge italiana sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) non esiste una chiara disposizione al riguardo. D’altro canto, anche per il Copyright gli Stati Uniti richiedono che la creazione dell’opera sia attribuibile a un essere umano (pur nella perdurante fumosità delle riflessioni normative sui diritti morali).
Lo US Copyright Office si è attivato redigendo addirittura una lista di opere non protette. Tra di esse vengono espressamente richiamate quelle create da un computer.
L’Autore identifica colui che realizza l’opera. L’“ingegno” e il “lavoro intellettuale” – almeno nella formulazione attuale della Legge – sembrerebbero riferirsi esclusivamente a un’attività umana, e non a formule e algoritmi propri dell’Intelligenza Artificiale.
Alcune considerazioni funzionali alla nostra indagine possono essere tratte dalla lettura combinata dell’art. 1 («sono protette […] le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione») e dell’art. 6 («il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale») della Legge 633/1941.
La Legge sul Diritto d’Autore italiana, dunque, nega la protezione alle opere generate dai sistemi di Intelligenza Artificiale, sottolineando invece il carattere essenziale del processo creativo come atto tipicamente umano, caratterizzato dall’impronta personale dell’autore.
In assenza della tutela offerta dal Diritto d’Autore, quindi, non c’è modo di proteggere questo tipo di “creazioni”? Bisogna rassegnarsi al fatto che accedano quindi al regime del “dominio pubblico”?
La risposta sembra essere affermativa. Fatta salva l’ipotesi di regolamentare a monte – per lo più contrattualmente – i diritti sul “creatore artificiale”.
Per consulenze dedicate, come sempre, vi esortiamo a contattare i nostri esperti in proprietà intellettuale.
Luigi Frigerio