La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul diritto all’indennità da avviamento commerciale che spetta senz’altro al conduttore di immobili ad uso diverso dall’abitazione (Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10261).
I requisiti per la nascita del diritto all’indennità di avviamento commerciale sono:
In particolare l’Art. 34 della Legge del 27/07/1978 n. 392 prevede infatti che:
“in caso di cessazione del rapporto di locazione … [n.d.r. ad uso diverso da quello di abitazione], che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore […], il conduttore ha diritto, per le attività… [n.d.r. industriali, commerciali, artigianali di interesse turistico, esercizio abituale delle libere professioni], ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità“.
Ogni qual volta la cessazione del rapporto sia da riferirsi alla fatto del locatore/proprietario, l’indennità sarà sempre dovuta al conduttore in presenza dei requisiti di legge.
In particolare, secondo la Suprema Corte, a nulla rileverebbe l’occupazione dell’immobile da parte del conduttore successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale.
Pur se accompagnata dalla mancanza del pagamento di talune mensilità sempre successive alla terminazione.
Del resto l’orientamento della Corte pare perfettamente in linea con il dettato della norma ove prevede specificamente che:
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Avvocato Arlo Canella