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Il rischio di eccessiva compressione del “diritto di visita” nelle crisi familiari

Pubblicato in: Famiglia
di Lorenzo Franzè
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La decisione della Suprema Corte (Sez. I, 09/04/2024, n. 9442) non solo chiarisce il concetto di “diritto di visita” nel contesto del diritto di famiglia, ma si esprime anche in merito alla legittimità del ricorso in Cassazione in caso di sua eccessiva compressione.

Conflitto tra coniugi sui pernottamenti del minore e sul “diritto di visita”

La gestione della frequentazione tra genitori e figli in contesti di crisi familiare rappresenta una delle sfide più complesse e delicate nell’ambito del diritto di famiglia. In particolare, il caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza Cass. civ., Sez. I, 09/04/2024, n. 9442, sottolinea le difficoltà legate alle modalità di visita e ai pernottamenti del figlio minore di una coppia divorziata, in un contesto aggravato dalle condizioni di salute del bambino, affetto da epilessia.

Il Tribunale di Verona, inizialmente, ha accolto le richieste del padre, estendendo il suo diritto di visita a includere pernottamenti, modificando anche gli accordi relativi al mantenimento del figlio. Questa decisione è stata oggetto di contestazione da parte della madre, la quale ha evidenziato preoccupazioni sulla capacità del padre di occuparsi adeguatamente del figlio in condizioni così delicate.

La situazione familiare ha dunque subito un ulteriore esame da parte della Corte d’Appello, che ha deciso di introdurre gradualmente i pernottamenti, partendo da una prospettiva di miglioramento della condizione di salute del bambino nel luglio 2024. Nonostante questo approccio prudenziale, la madre ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione, mettendo in discussione la capacità del padre di garantire un ambiente sicuro e stabile per il figlio.

Questo contesto giuridico riflette la tensione tra le esigenze individuali dei genitori e il benessere del minore, una tematica sempre più attuale e ricorrente. Il diritto di visita, pur essendo un diritto riconosciuto, implica anche doveri di cura, educazione e mantenimento che non tutti i genitori sono pronti o in grado di soddisfare post-separazione.

La sentenza della Cassazione, dunque, non solo affronta le specificità legali del caso, ma si inserisce in un più ampio dibattito su come equilibrare le esigenze di autodeterminazione dei genitori con i diritti fondamentali del minore.

Cosa significa esattamente "diritto di visita"?

Il “diritto di visita” è definito dalla Corte di Cassazione come fattore determinante per mantenere un legame attivo e significativo tra genitori e figli, specialmente dopo una separazione. La sentenza n. 9442 del 09.04.2024 chiarisce: “Il termine ‘diritto di visita’ non va inteso come un diritto autonomo, ma piuttosto come una modalità attraverso la quale il genitore non convivente con il minore ha uno spazio e un tempo nell’ambito del quale può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge.

Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere un ruolo attivo nella vita del figlio, condividendo momenti significativi che sono essenziali per l’educazione e la crescita del minore. L’importanza del diritto di visita risiede quindi non solo nella possibilità di incontrarsi ma nell’abilità di influenzare positivamente il percorso di sviluppo del bambino.

Come va declinata la “bigenitorialità” nell’interesse del minore?

La Corte di Cassazione sottolinea l’importanza di un’attuazione funzionale della bigenitorialità, che non si limita a una semplice suddivisione meccanica dei tempi di visita, ma richiede un approccio che permetta a entrambi i genitori di essere parte attiva e significativa nella vita del minore. Questa visione si propone di rafforzare un’autentica relazione familiare, sostenendo lo sviluppo emotivo, educativo e morale del bambino.

La bigenitorialità, come interpretata dalla Corte, enfatizza la continuità e la qualità delle interazioni parentali, che dovrebbero essere costanti e significative. L’articolo 337-ter del codice civile è fondamentale in questo contesto, poiché stabilisce che, in caso di separazione dei genitori, il minore ha il diritto di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.” La legge sottolinea così l’importanza della continuità relazionale, vista come essenziale per il benessere del minore.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione afferma che “possono giustificarsi, in casi particolari e ove risponda all’interesse del minore, sporadiche e temporanee limitazioni alla frequentazione tra genitore e figlio, ma non, di regola, la sua prolungata interruzione o la sua riduzione a tempi non significativi.” Questo principio riconosce che mentre alcune adattamenti possono essere necessari per rispondere alle specifiche esigenze del minore, è cruciale evitare interruzioni prolungate o riduzioni significative nel tempo che il bambino trascorre con ciascun genitore.

Esempi di buone pratiche in questo ambito includono la creazione di calendari di visita che rispettano gli impegni di entrambi i genitori senza sacrificare il tempo qualitativo tra loro e i loro figli, e l’organizzazione di attività congiunte che coinvolgano entrambi i genitori, anche se non conviventi, per sostenere eventi importanti della vita del bambino come compleanni, eventi scolastici e altre celebrazioni.

Incorporare queste pratiche nella routine familiare post-separazione non solo supporta il legame tra il minore e entrambi i genitori ma promuove anche un ambiente di crescita stabile e armonioso, essenziale per il sano sviluppo del bambino.

E’ legittimo il ricorso in Cassazione per eccessiva compressione del diritto di visita?

Nel caso in esame, la Corte ha confermato la decisione di introdurre gradualmente i pernottamenti presso il padre, evidenziando l’importanza di mantenere un equilibrio tra i diritti dei genitori e il benessere del minore, nel rispetto della vita familiare come previsto dalla legge e dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte ha sottolineato che il benessere e la crescita armoniosa del minore devono essere sempre al centro delle valutazioni del giudice, il quale deve ponderare attentamente la divisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Questa distribuzione deve garantire al minore una relazione continua e significativa con entrambi i genitori, permettendo loro di esercitare un ruolo attivo nella sua educazione e assistenza morale. Misure eccessivamente restrittive possono infatti rischiare di compromettere irreparabilmente il rapporto tra genitori e figli. 

Sul punto, la Corte di Strasburgo “pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c/Italia)”.

In altri termini, misure fortemente ostative ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli costituirebbero “una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione(cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001)”.

Sulla scia di detti precedenti, la Corte di Cassazione ha chiarito quindi che un provvedimento che limita drasticamente i tempi di permanenza del minore con un genitore può avere un impatto negativo sulla relazione familiare, compromettendone la continuità e che, pertanto, tali provvedimenti sono ricorribili in Cassazione, soprattutto quando assumono un carattere decisivo e concretamente limitativo nei confronti della bigenitorialità. 

La Cassazione ha sottolineato oltretutto come “i provvedimenti giudiziali che statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall’art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse del minore (Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n.32013 del 17/11/2023; Cass. n. 4796 del 14/02/2022; Cass. n. 9764 dell’08/04/2019). A questo orientamento il Collegio intende dare continuità, con la precisazione che il principio si applica, nel rito ratione temporis vigente, quando il provvedimento, come nel caso di specie, sia adottato a conclusione del giudizio, posto che la scelta del legislatore di consentire la impugnabilità anche dei provvedimenti provvisori, come stabilito dall’art 473-bis. 24 c.p.c., è norma innovativa, non suscettibile di applicazione anticipata né di orientare in senso convergente l’interpretazione della legge previgente (Cass. sez. un. 22423/2023)”.

Concludendo, con la sentenza n. 9442 del 9 Aprile 2024, la Corte di Cassazione ha confermato che i provvedimenti che limitano drasticamente i tempi di permanenza del minore con uno dei genitori sono ricorribili in cassazione in quanto potrebbero assumere un carattere decisivo e concretamente limitativo per la bigenitorialità, violando il diritto alla vita familiare protetto dall’art. 8 CEDU. Questo orientamento della Corte dimostra l’importanza di valutare ogni decisione in base all’impatto che può avere sulla capacità dei genitori di mantenere una presenza significativa nella vita dei loro figli, ribadendo che il rispetto per i diritti fondamentali deve essere sempre al centro delle decisioni giudiziarie.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 19 Maggio 2024

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Lorenzo Franzè

Avvocato attivo nell'area del diritto civile, appassionato in diritto di famiglia. Laureato a pieni voti assoluti e lode presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 2020. Premiato come miglior laureato dell'anno accademico 2019-2020.
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